Cassazione Penale, Sentenza n. 43473/2022 del 16/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta del Tribunale di Lodi (21/09/2021) che aveva inflitto a TUMINI 4 mesi di reclusione e euro 3.435,00 di multa per plurimi episodi di cessione continuata di stupefacenti (hashish e marijuana) commessi nel 2019. Il ricorrente deduceva: (1) violazione dell'art. 649 c.p.p. (ne bis in idem), sostenendo che i fatti di detenzione già giudicati e la contestata cessione siano sostanzialmente identici per contesto spazio-temporale e finalità (la detenzione sarebbe stata funzionale alla cessione), e quindi non poteva procedersi a nuovo giudizio; (2) carenza di motivazione circa l'esclusione di cause di proscioglimento di liquida evidenza ai sensi dell'art. 129 c.p.p., essendo la richiesta di applicazione della pena subordinata all'accertamento di tali cause.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: i motivi sono manifestamente infondati e, in ogni caso, rientrano nelle limitazioni previste dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p. (novella Orlando) applicabile ratione temporis, che restringe il sindacato in cassazione nell'ambito delle sentenze di applicazione della pena su richiesta. Il giudice ha valutato correttamente che non sussisteva identità degli elementi costitutivi del reato (condotta, evento, nesso causale) tra le condotte di detenzione già giudicate e le cessioni contestate: mancava unicità spazio-temporale e certezza sull'identità della sostanza, e gli acquisti finalizzati alla vendita e le cessioni costituiscono autonome ipotesi di reato se realizzate in tempi diversi. Inoltre la motivazione sulla non ricorrenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art.129 c.p.p. è stata ritenuta adeguata. Conseguenze processuali: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e correlati).
Norme richiamate
art. 649 c.p.p.
Richiamato in relazione al divieto del doppio giudizio (ne bis in idem); la Corte individua come criterio l'identità degli elementi costitutivi del reato (condotta, evento, nesso di causalità) valutati anche nella dimensione giuridica, non solo storico-naturalistica.
art. 129 c.p.p.
Riguarda le cause di non punibilità di liquida evidenza; la Corte verifica che il giudice di merito ha fornito adeguata motivazione escludendo tale ipotesi e che non era ravvisabile una non punibilità manifesta.
art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Introdotto dalla legge 23/6/2017 n.103 (novella Orlando); limita il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, ammettendo censure soltanto quando l'erronea qualificazione del fatto sia palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Norma-tipo con più fattispecie (detenzione, cessione etc.); la Corte sottolinea che le diverse condotte previste possono costituire reati autonomi se realizzate in tempi diversi o in contesti diversi, salvo unicità di contesto e identità della sostanza per ricondurle a un unico fatto.
art. 444, comma 2 c.p.p.
Richiamato negli indirizzi giurisprudenziali: l'esame sull'osservanza delle regole dell'applicazione della pena su richiesta deve essere condotto sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione e dei motivi di ricorso.
art. 616 c.p.p.
Prevede l'onere di condanna alle spese e possibilità di sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso; applicata qui per condannare il ricorrente al pagamento della somma indicata.
Massime di principio
- Per configurare il ne bis in idem tra detenzione e cessione di stupefacenti occorre dimostrare identità non solo temporale e spaziale ma anche l'identità degli elementi costitutivi del reato (condotta, evento e nesso causale); la mera vicinanza temporale non è sufficiente.
- Quando l'accusa riguarda acquisto per rivendita e successive cessioni, tali condotte possono costituire reati autonomi rispetto a una precedente detenzione, se realizzate in tempi o contesti diversi o con quantità/distinte modalità diverse.
- Nei procedimenti di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) il sindacato in Cassazione è fortemente limitato: rilevano solo errori di qualificazione palesemente eccentrici rispetto al capo di imputazione; argomentazioni meramente valutative o non manifestamente evidenti sono inammissibili.
- Per far valere l'eccezione di doppio giudizio è utile produrre prove 'liquide' e specifiche (es. documentazione che dimostri l'identità della sostanza e la coincidenza puntuale degli atti) e dimostrare l'assoluta coincidenza degli elementi fattuali.
- La motivazione anche sintetica del giudice che affronta espressamente i profili di identità e di non punibilità è spesso sufficiente a respingere il ricorso in cassazione, salvo che non emergano errori manifesta evidenza.
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