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Ordinanza

Ordinanza n. 489/2026 - Napoli, Sezione 9

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto ex l. n. 89/2001 (c.d. "legge pinto") n. 800/2019 emesso dalla Corte d'Appello di Napoli;

Giustizia amministrativa202503947

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto della Corte d'Appello di Napoli che aveva liquidato un'equa riparazione per l'irragionevole durata di un processo civile

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell'art. 112 c.p.a. per ottenere il pagamento di 2.700 euro, oltre interessi dalla domanda, riconosciuti con decreto della Corte d'Appello di Napoli n. 800/2019 a titolo di equa riparazione per la durata irragionevole di un processo civile. Nel corso del giudizio è intervenuta la modifica dell'art. 5-sexies della legge n. 89/2001, introdotta dall'art. 1, comma 817, della legge n. 207/2024, con l'inserimento del comma 12-bis. Tale disposizione consente ai creditori di somme liquidate fino al 31 dicembre 2021 di rinnovare la domanda di pagamento secondo le modalità previste dai commi 3 e 3-bis e stabilisce che, decorsi venti giorni dall'entrata in vigore della disposizione, per i successivi due anni non possono essere iniziate azioni esecutive o giudizi di ottemperanza, mentre quelli già pendenti sono sospesi. Il giudice ha esaminato anche la questione della possibile illegittimità costituzionale della sospensione, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 236/2021.

La decisione

Il TAR ha sospeso il giudizio di ottemperanza ai sensi del combinato disposto dell'art. 79, comma 1, c.p.a. e dell'art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001, sino alla scadenza del biennio previsto dalla disposizione sopravvenuta. Ha ritenuto che la sospensione operi automaticamente per i giudizi di ottemperanza già in corso e che la norma non sia manifestamente incostituzionale. In particolare, la disposizione è stata distinta da quella esaminata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 236/2021: l'illegittimità allora dichiarata non derivava dalla durata annuale della sospensione in sé, ma dalla proroga non aggiornata e non adeguatamente bilanciata di una misura originariamente giustificata dall'emergenza pandemica. Nel caso esaminato, invece, la sospensione è ragionevolmente collegata alle nuove modalità di presentazione delle istanze e di liquidazione dei pagamenti introdotte dalla legge n. 207/2024. Il TAR ha lasciato impregiudicati i profili processuali, di merito e sulle spese. Ha inoltre precisato che, dopo la scadenza del biennio, il giudizio proseguirà solo a seguito di un'istanza di fissazione dell'udienza da presentare entro novanta giorni, secondo l'art. 80, comma 1, c.p.a. Sebbene per il giudizio di ottemperanza non sia normalmente richiesta tale istanza, una volta verificatasi una causa di sospensione è necessaria un'iniziativa di parte per superare lo stallo processuale; non è consentita la riassunzione d'ufficio, salvo l'iniziativa funzionale alla declaratoria di perenzione. Le spese non sono state definite.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione del decreto della Corte d'Appello.

  • art. 79, comma 1, c.p.a.

    È richiamato quale fondamento processuale della sospensione del giudizio.

  • art. 80, comma 1, c.p.a.

    Dopo la cessazione della causa di sospensione, impone un'iniziativa di parte mediante istanza di fissazione dell'udienza entro novanta giorni per la prosecuzione del giudizio.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Pur escludendo ordinariamente la necessità dell'istanza di fissazione dell'udienza per i giudizi di ottemperanza, non impedisce che essa divenga necessaria dopo la sospensione del processo.

  • art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001

    Per ottenere più celermente il pagamento dei propri crediti, i creditori di somme liquidate a norma della presente legge, fino al 31 dicembre 2021, possono rinnovare la domanda di pagamento utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis. Il Ministero della Giustizia dà notizia della facoltà di rinnovo della domanda mediante avviso pubblicato nel proprio sito internet istituzionale. Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi.

    Introduce una sospensione automatica, biennale, delle azioni esecutive e dei giudizi di ottemperanza relativi ai crediti Pinto indicati dalla norma, inclusi i giudizi già pendenti.

  • art. 1, comma 817, l. n. 207/2024

    Ha modificato l'art. 5-sexies della legge n. 89/2001 introducendo, tra l'altro, il comma 12-bis.

  • art. 24 Cost.

    La tutela giurisdizionale dei creditori costituisce uno degli interessi da bilanciare con le esigenze organizzative e finanziarie sottese alla sospensione delle procedure esecutive.

  • art. 105 c.p.a.

    È richiamato per affermare che la riassunzione d'ufficio, anziché su iniziativa di parte, determinerebbe l'annullamento della sentenza di primo grado con rinvio.

  • art. 3, comma 8, d.l. n. 183/2020

    La Corte costituzionale ne ha dichiarato l'illegittimità nella parte in cui aveva prorogato una sospensione senza aggiornare il bilanciamento tra diritti dei creditori e interessi dell'esecutato pubblico.

Massime di principio

  • La sospensione biennale prevista dall'art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001 opera automaticamente, dopo il decorso di venti giorni dall'entrata in vigore della disposizione, sui giudizi di ottemperanza già pendenti relativi ai crediti Pinto rientranti nell'ambito temporale indicato dalla norma.
  • Una sospensione legislativa delle azioni esecutive e dei giudizi di ottemperanza non è costituzionalmente illegittima per il solo fatto di protrarsi per oltre un anno; la sua compatibilità deve essere valutata in relazione alla ragionevolezza, alla proporzionalità e all'aggiornamento del bilanciamento tra tutela giurisdizionale del creditore e interessi organizzativi e finanziari dell'amministrazione.
  • La sospensione dei giudizi di ottemperanza può ritenersi ragionevolmente giustificata quando sia collegata a nuove modalità procedurali di presentazione delle domande e di liquidazione dei pagamenti, introdotte per accelerare la soddisfazione dei crediti.
  • Dopo la cessazione della causa di sospensione, la prosecuzione del giudizio sospeso richiede un'iniziativa di parte mediante istanza di fissazione dell'udienza entro il termine previsto dall'art. 80, comma 1, c.p.a., anche quando per il giudizio di ottemperanza tale istanza non sia ordinariamente necessaria.
  • In un giudizio amministrativo sospeso, non è consentita la riassunzione d'ufficio per superare lo stallo processuale; resta distinta l'eventuale iniziativa officiosa funzionale alla declaratoria di perenzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimentoTutela del terzo

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