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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21844/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Una società, tramite un'operazione di locazione finanziaria immobiliare collegata alla vendita del capannone strumentale da una terza società alla finanziaria, aveva ottenuto la disponibilità del bene con facoltà di riscatto finale; i soci della società utilizzatrice avevano prestato fideiussione. A seguito del mancato pagamento di alcuni canoni, la finanziaria otteneva decreto ingiuntivo per il saldo dovuto. Gli opponenti deducevano che l'intera operazione fosse in realtà una vendita con funzione di garanzia, costruita in frode al divieto di patto commissorio, perché il prezzo del bene sarebbe stato sproporzionato rispetto ai valori economici dell'operazione, la società venditrice versava in difficoltà finanziarie e la finanziaria ne era consapevole; contestavano inoltre la validità delle fideiussioni. In appello e poi in cassazione lamentavano: violazione degli artt. 2744 e 1344 c.c. per mancato riconoscimento della causa di garanzia dell'operazione; nullità della sentenza per motivazione apparente quanto allo squilibrio contrattuale; omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 2697 c.c. per il rigetto delle istanze istruttorie volte a provare il patto commissorio e la sproporzione dell'operazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi di ricorso e ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ribadito che il contratto di sale and lease back è, in astratto, lecito e socialmente tipico, ma può essere dichiarato nullo per frode al divieto di patto commissorio solo se il giudice di merito accerta, con motivazione adeguata, la compresenza di specifici indici sintomatici: rapporto debitorio preesistente o contestuale, difficoltà economiche dell'impresa venditrice-utilizzatrice e sproporzione tra valore del bene e corrispettivo. Nel caso concreto la Corte d'appello aveva compiutamente escluso tali presupposti anche sulla base della CTU; le censure dei ricorrenti miravano in sostanza a un nuovo esame del merito e delle prove, non consentito in cassazione. È stata inoltre esclusa la sussistenza di motivazione apparente e di un vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c., perché la doglianza riguardava soprattutto la valutazione delle prove e non l'omesso esame di un fatto storico decisivo. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 2744 c.c.

    Il divieto di patto commissorio opera anche rispetto a operazioni negoziali collegate quando il trasferimento del bene sia in concreto funzionale alla garanzia del credito e non allo scambio.

  • art. 1344 c.c.

    L'operazione è nulla per illiceità della causa se il sale and lease back è utilizzato in frode alla legge per eludere il divieto di patto commissorio.

  • art. 1418, comma 2, c.c.

    La nullità discende dall'illiceità della causa quando l'operazione, pur formalmente lecita, realizza in concreto una garanzia commissoria vietata.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La censura per violazione di legge non può risolversi nella richiesta di una diversa ricostruzione dei fatti e delle risultanze istruttorie.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se manca del tutto o è meramente apparente; nel caso esaminato la sentenza d'appello esponeva un percorso logico comprensibile.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera omissione o erronea valutazione di prove o di elementi istruttori.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione si configura se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non se valuta in senso sfavorevole il materiale istruttorio offerto.

  • art. 366 c.p.c.

    Per il vizio ex art. 360, n. 5, il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso e i dati da cui risulta.

  • art. 369 c.p.c.

    Il ricorrente deve rispettare gli oneri di specificazione e produzione degli atti rilevanti a sostegno del vizio denunciato.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La nullità per difetto di motivazione ricorre solo in caso di motivazione inesistente, apparente o incomprensibile.

  • art. 210 c.p.c.

    L'istanza di esibizione costituisce mezzo istruttorio valutato dal giudice di merito quanto a rilevanza e ammissibilità.

Massime di principio

  • Lo schema del sale and lease back è astrattamente valido e socialmente tipico; la sua nullità può essere affermata solo quando, in concreto, l'operazione sia funzionalmente preordinata a una garanzia vietata e presenti congiuntamente gli indici sintomatici della frode.
  • Ai fini della configurabilità di un patto commissorio dissimulato non basta la mera contiguità economica tra i negozi o la presenza di un collegamento negoziale: occorre un accertamento di fatto complessivo che evidenzi la funzione di garanzia del trasferimento.
  • La sproporzione economica tra valore del bene e corrispettivo, da sola, non è sufficiente; rileva solo se si accompagna a un rapporto debitorio preesistente o contestuale e allo stato di difficoltà dell'impresa venditrice-utilizzatrice, tale da far emergere un approfittamento del finanziatore.
  • In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito, delle prove o delle istanze istruttorie; la violazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la critica alla sufficienza o alla correttezza della motivazione sulle prove.
  • La motivazione è apparente solo quando non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione; se il ragionamento decisorio è intelligibile, il vizio non sussiste anche se la parte ne contesti il merito.

Come è indicizzato

MaterieLeasingOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiContrattiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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