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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23743/2023 del 31/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la riparazione per ingiusta detenzione (9 mesi e 7 giorni in carcere e 4 mesi e 13 giorni agli arresti domiciliari) subita in un procedimento per traffico di stupefacenti (art. 74 e art. 73 D.P.R. 309/90). La difesa deduceva: (1) vizio di diritto per la ritenuta sussistenza della colpa grave, contestando la valorizzazione di contatti e messaggi ascritti al Toja; (2) vizio di motivazione perché la frequentazione con gli altri imputati non provava consapevolezza di illeciti; (3) illegittima valorizzazione dell'esercizio del diritto al silenzio durante l'interrogatorio.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato che la Corte della riparazione aveva correttamente valutato, in autonomia rispetto al giudizio di merito, gli elementi probatori disponibili e aveva individuato una condotta gravemente colposa del ricorrente: ripetuti rapporti di frequentazione con soggetti appartenenti all'associazione dedita al narcotraffico (contatti al porto di Ancona, corrispondenze su arrivo di carico destinato al "ciccione", conversazioni del 3 luglio 2011 sulle modalità di trasporto, interessamento per assistenza legale dei coindagati, presenza in un pestaggio). Tali elementi, pur non avendo portato alla condanna nel processo, sono stati ritenuti idonei a formare un grave quadro indiziario che ha contribuito all'adozione e al mantenimento delle misure cautelari. Quanto al silenzio, la Corte ha precisato che, dopo la riforma (d.lgs. n.188/2021), l'esercizio della facoltà di non rispondere non può costituire di per sé motivo ostativo alla riparazione; nella fattispecie però il giudice della riparazione non ha fatto affidamento sul silenzio per escludere la riparazione, bensì sulla condotta extraprocessuale. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Disciplina il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione e le cause ostative (dolo o colpa grave) al riconoscimento. La Corte ha applicato la nozione secondo cui il giudice della riparazione valuta ex ante se il comportamento del ricorrente abbia contribuito a creare l'apparenza di fondatezza delle accuse; dopo la modifica normativa (d.lgs. 188/2021) l'esercizio del diritto al silenzio non incide di per sé sul diritto alla riparazione.

  • art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma che sanziona le associazioni finalizzate al traffico di stupefacenti; era il capo di imputazione associativo contestato nel procedimento di merito.

  • art. 73 D.P.R. 309/90

    Norma che sanziona illecite attività di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti; contestata per il ricevimento del carico di marijuana.

  • d.lgs. n. 188 del 8/11/2021

    Ha riformulato l'ultima parte dell'art. 314 c.p.p. stabilendo che l'esercizio della facoltà di non rispondere (art. 64, comma 3, lett. b) non incide sul diritto alla riparazione, impedendo al giudice della riparazione di valorizzare il silenzio come indice ostativo.

  • Direttiva (UE) 2016/343 del 9 marzo 2016

    Motivazione sovranazionale della riforma volta a rafforzare la presunzione di innocenza e la tutela dei diritti procedurali, richiamata a supporto della modifica legislativa che esclude la rilevanza del silenzio.

  • art. 64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen.

    Riferimento alla facoltà dell'imputato di non rispondere; la giurisprudenza e la riforma prevedono che tale esercizio non possa essere usato contro il diritto alla riparazione.

Massime di principio

  • Il giudice della riparazione valuta autonomamente, con criterio ex ante, se il comportamento del detenuto abbia contribuito a creare l'apparenza di reità che ha legittimato la misura; non si tratta di riconsiderare la responsabilità penale, ma di verificare la rilevanza extraprocessuale e processuale dei comportamenti.
  • Frequentazioni ripetute e rapporti ambigui con soggetti appartenenti a un'associazione criminale possono integrare colpa grave e ostare al riconoscimento della riparazione, purché il giudice motivi adeguatamente la loro oggettiva idoneità a costituire indizi di complicità.
  • Elementi che non sono stati ritenuti sufficienti per la condanna nel processo di merito possono tuttavia essere valutati dal giudice della riparazione ai fini della sussistenza della colpa grave, poiché la valutazione è diversa e volta a verificare l'apparenza di fondatezza delle accuse al momento della misura.
  • L'esercizio del diritto di non rispondere non può più, di per sé, essere utilizzato come elemento ostativo alla riparazione dopo la riforma (d.lgs. 188/2021); il giudice deve invece basare la sua decisione su altri comportamenti o elementi di fatto.
  • La mera occasionalità di contatti o la semplice conoscenza non sono in automatico idonee a escludere il diritto alla riparazione: occorre valutare la qualità, la ripetizione e il contenuto dei rapporti per stabilire se abbiano effettivamente contribuito a creare un grave quadro indiziario.

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