Regolamento (UE) 2022/204
Regolamento delegato (UE) 2022/204 della Commissione dell’8 dicembre 2021 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/242 che stabilisce disposizioni dettagliate concernenti il funzionamento dei consigli consultivi nell’ambito della politica comune della pesca
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il regolamento delegato (UE) 2015/242 per rafforzare l’equilibrio rappresentativo e l’imparzialità dei consigli consultivi della politica comune della pesca. Interviene sulla composizione degli organi, sui criteri di classificazione dei membri, sui metodi di lavoro e introduce una verifica indipendente dei risultati almeno quinquennale. Vengono inoltre precisati i criteri per distinguere tra "organizzazioni del settore" e "altri gruppi di interesse", con attenzione alle attività connesse alla pesca, all’acquacoltura e agli usi concorrenti dello spazio marittimo. Il regolamento è direttamente applicabile e entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica le regole di funzionamento dei consigli consultivi della politica comune della pesca, con particolare riguardo a struttura, presidenza, classificazione dei membri, metodi di lavoro e verifiche periodiche dei risultati.
Ambito di applicazione
Si applica ai consigli consultivi istituiti nell’ambito della politica comune della pesca ai sensi del regolamento (UE) n. 1380/2013, nonché ai loro membri, assemblee generali, comitati esecutivi, presidenti, vicepresidenti e gruppi di lavoro. Incide sulla disciplina organizzativa e procedurale dei consigli consultivi in tutti gli Stati membri, in quanto regolamento direttamente applicabile. Non introduce un ambito materiale generale della pesca, ma modifica le disposizioni dettagliate già vigenti per il funzionamento degli organismi consultivi; rilevano in particolare la classificazione tra "organizzazioni del settore" e "altri gruppi di interesse" e la rappresentanza delle flotte artigianali.
Regolamento delegato (UE) 2022/204 della Commissione: modifica delle regole sui consigli consultivi della politica comune della pesca
Il regolamento interviene sul regolamento delegato (UE) 2015/242, che disciplina il funzionamento dei consigli consultivi istituiti nell’ambito della politica comune della pesca. La ratio dichiarata nei considerando è duplice: da un lato, rafforzare la rappresentanza equilibrata delle parti interessate e l’imparzialità delle presidenze; dall’altro, chiarire i criteri di classificazione dei membri e migliorare la qualità delle raccomandazioni e del controllo sui risultati.
Contesto normativo e finalità
I consigli consultivi sono richiamati come strumenti di partecipazione degli stakeholder destinati a contribuire agli obiettivi della politica comune della pesca di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Il regolamento valorizza l’esperienza applicativa del 2015/242 e tiene conto delle modifiche già introdotte dal regolamento delegato (UE) 2017/1575, con l’obiettivo di rendere più chiari i criteri di rappresentanza e più efficiente il funzionamento degli organismi consultivi.
Struttura, organi interni e rappresentanza
L’articolo 4, come sostituito, stabilisce che il consiglio consultivo debba operare nel rispetto delle regole fondamentali del regolamento (UE) n. 1380/2013 e delle nuove prescrizioni di dettaglio. L’assemblea generale adotta il regolamento interno, approva annualmente relazione, piano strategico e bilancio, e decide sulla classificazione dei membri nelle due categorie di stakeholder sulla base di elementi oggettivi e verificabili, quali statuto, elenco dei membri e attività svolte.
Il comitato esecutivo è nominato dall’assemblea generale sulla base delle designazioni effettuate dalle organizzazioni del settore e dagli altri gruppi di interesse. La composizione ordinaria è limitata a 25 membri, ma può salire a 30 previa consultazione della Commissione per garantire un’adeguata rappresentanza delle flotte artigianali. Viene inoltre imposto che la composizione degli organi assicuri una rappresentanza ampia ed equilibrata di tutte le parti interessate, con particolare attenzione agli altri gruppi di interesse e, quando rilevanti, alle flotte artigianali.
Presidenza e vicepresidenze
Il consiglio consultivo deve designare per consenso un presidente e almeno un vicepresidente. Il presidente può anche essere esterno al consiglio consultivo; se invece proviene dai rappresentanti delle organizzazioni aderenti, almeno uno dei vicepresidenti deve appartenere alla categoria di stakeholder diversa da quella del presidente. La regola si applica, ove possibile, anche ai gruppi di lavoro. Il testo consente inoltre di nominare presidente e vicepresidenti esterni ai consigli consultivi, al fine di favorire l’imparzialità della guida degli organi.
Metodi di lavoro e adozione delle raccomandazioni
L’articolo 5 è riscritto per imporre criteri più rigorosi nella formazione delle raccomandazioni e dei suggerimenti. Tali atti devono essere coerenti con le norme e gli obiettivi della politica comune della pesca, elaborati secondo trasparenza e rappresentanza equilibrata, e devono tenere conto di tutte le opinioni espresse.
L’adozione dovrebbe avvenire, ove possibile, per consenso. Quando il consenso non è raggiungibile, le raccomandazioni approvate a maggioranza devono contenere menzione dei pareri dissenzienti. Inoltre, i consigli consultivi devono organizzare il proprio lavoro in modo da garantire la piena ed efficace partecipazione dei membri, anche mediante mezzi informatici moderni e servizi di interpretazione e traduzione.
Criteri di classificazione dei membri: "organizzazioni del settore" e "altri gruppi di interesse"
Il nuovo allegato introduce criteri puntuali per la classificazione dei membri. Una organizzazione è qualificata come "organizzazione del settore" se soddisfa almeno uno dei seguenti criteri:
- rappresenta o ha interessi economici diretti o indiretti nei settori della pesca commerciale, dell’acquacoltura, della trasformazione, commercializzazione, distribuzione o vendita al dettaglio di prodotti ittici;
- la maggioranza dei suoi membri, persone fisiche o giuridiche, ha tali interessi;
- rappresenta lavoratori di quei settori;
- almeno il 50 % del finanziamento proviene da imprese di quei settori;
- soddisfa uno dei criteri precedenti ed è attiva anche in settori orizzontali come ambiente, consumatori e diritti umani, salute, uguaglianza, salute o benessere degli animali.
È invece classificata come "altro gruppo di interesse" l’organizzazione che non soddisfa nessuno dei criteri sopra indicati e che:
- è principalmente attiva in ambiti orizzontali quali ambiente, consumatori e diritti umani, salute, uguaglianza, salute o benessere degli animali, oppure pesca ricreativa o sportiva;
- oppure rappresenta o ha interessi economici diretti o indiretti connessi all’uso dell’ambiente marino o dello spazio marittimo diversi dalla pesca commerciale, dall’acquacoltura e dalle attività di trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti ittici.
La classificazione rileva anche per includere nel novero delle "organizzazioni del settore" non solo gli operatori della filiera ittica, ma anche taluni fornitori del settore, mentre le organizzazioni della pesca ricreativa o sportiva vengono espressamente ricondotte agli altri gruppi di interesse.
Verifiche indipendenti dei risultati
È introdotto l’articolo 7 bis, che impone una verifica indipendente dei risultati almeno ogni cinque anni. La verifica deve individuare buone pratiche e carenze, formulare raccomandazioni per migliorare il funzionamento del consiglio consultivo e valutare il suo contributo complessivo agli obiettivi della politica comune della pesca.
Gli esiti devono essere resi pubblici. Se vengono individuate carenze, il rapporto deve essere accompagnato da un piano d’azione con misure concrete e un calendario ben definito per l’attuazione.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Trattandosi di regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica della struttura e organizzazione dei consigli consultivi
L’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2015/242 è sostituito. Il consiglio consultivo, oltre a rispettare l’articolo 43, l’articolo 45, paragrafi 1-3, e l’allegato III del regolamento (UE) n. 1380/2013, deve conformarsi a regole più dettagliate sulla propria struttura. L’assemblea generale adotta il regolamento interno, approva almeno una volta all’anno relazione annuale, piano strategico annuale e bilancio annuale, e decide sulla classificazione dei membri nelle categorie "organizzazioni del settore" e "altri gruppi di interesse" sulla base di criteri oggettivi e verificabili. Il comitato esecutivo è nominato dall’assemblea generale e può comprendere fino a 25 membri, elevabili a 30 previa consultazione della Commissione per garantire adeguata rappresentanza delle flotte artigianali.
Presidenza e vicepresidenze
Il consiglio consultivo designa per consenso un presidente e almeno un vicepresidente. Il presidente può essere esterno al consiglio consultivo; se invece è scelto tra i rappresentanti delle organizzazioni aderenti, almeno uno dei vicepresidenti deve appartenere alla categoria di parti interessate diversa da quella del presidente. Il principio si applica, ove possibile, anche ai presidenti dei gruppi di lavoro. È inoltre prevista la facoltà di designare un presidente e vicepresidenti esterni ai consigli consultivi.
Rappresentanza equilibrata e partecipazione delle flotte artigianali
L’assemblea generale e il comitato esecutivo devono garantire una rappresentanza ampia ed equilibrata di tutte le parti interessate, con particolare attenzione agli altri gruppi di interesse e, se del caso, alle flotte artigianali. Le quote di partecipazione devono essere eque e tenere conto della capacità finanziaria dei partecipanti. Il numero di rappresentanti delle flotte artigianali dovrebbe rispecchiare la quota che tali flotte rappresentano nel settore della pesca degli Stati membri interessati.
Metodi di lavoro e adozione delle raccomandazioni
L’articolo 5 è sostituito. Le raccomandazioni e i suggerimenti dei consigli consultivi devono rispettare le norme e gli obiettivi della politica comune della pesca di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Devono essere elaborati con trasparenza, rappresentanza equilibrata e rispetto di tutte le opinioni espresse. L’adozione avviene, ove possibile, per consenso; se ciò non è possibile, le raccomandazioni adottate a maggioranza devono menzionare i pareri dissenzienti. I consigli consultivi devono inoltre assicurare la piena ed efficace partecipazione dei membri attraverso moderni mezzi informatici e servizi di interpretazione e traduzione.
Verifiche indipendenti dei risultati
È inserito l’articolo 7 bis, che impone a ciascun consiglio consultivo una verifica indipendente dei risultati almeno una volta ogni cinque anni. La verifica deve individuare migliori prassi e carenze, formulare raccomandazioni per migliorare il funzionamento e valutare il contributo complessivo agli obiettivi della politica comune della pesca. Gli esiti devono essere pubblici; se emergono carenze, essi devono essere accompagnati da un piano d’azione con misure concrete e calendario definito.
Criteri di classificazione dei membri
È aggiunto un allegato con criteri dettagliati per classificare i membri come "organizzazioni del settore" o "altri gruppi di interesse". Un’organizzazione è "organizzazione del settore" se soddisfa almeno uno dei criteri elencati: rappresenta o ha interessi economici nei settori pesca commerciale, acquacoltura, trasformazione, commercializzazione, distribuzione o vendita al dettaglio di prodotti ittici; la maggioranza dei membri ha tali interessi; rappresenta lavoratori di tali settori; almeno il 50 % del finanziamento proviene da imprese di tali settori; oppure soddisfa uno dei criteri precedenti ed è attiva in ambiti orizzontali come ambiente, consumatori, diritti umani, salute, uguaglianza, salute o benessere animale. È "altro gruppo di interesse" l’organizzazione che non soddisfa quei criteri e opera principalmente in tali ambiti orizzontali o nella pesca ricreativa/sportiva, oppure rappresenta o ha interessi economici connessi all’uso dell’ambiente marino o dello spazio marittimo diversi dalla pesca commerciale, dall’acquacoltura e dalle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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