Regolamento (UE) 2022/126
Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato definisce requisiti aggiuntivi che gli Stati membri devono incorporare nei piani strategici della PAC 2023-2027 per una serie di interventi settoriali e di sviluppo rurale. La disciplina è molto dettagliata per canapa e cotone, per gli interventi settoriali in ortofrutta, apicoltura, vino, luppolo, olio di oliva e altri settori, e per le misure su risorse genetiche, benessere animale e regimi di qualità. Completa il quadro con regole tecniche sui calcoli del valore della produzione commercializzata, sui costi e sulle spese ammissibili, sui ritiri dal mercato e sulla tutela dei prati permanenti ai fini della norma BCAA 1.
Integrazione del regolamento (UE) 2021/2115 con requisiti aggiuntivi per taluni interventi della PAC 2023-2027 e con le regole sulla percentuale della norma BCAA 1 sui prati permanenti.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri nell’elaborazione e attuazione dei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo 1 gennaio 2023-31 dicembre 2027, con effetti su pagamenti diretti, interventi settoriali di cui all’articolo 42 del regolamento (UE) 2021/2115, interventi di sviluppo rurale relativi a risorse genetiche, benessere animale e regimi di qualità, nonché sulla gestione della norma BCAA 1. Riguarda in particolare canapa, cotone, ortofrutticoli, apicoltura, vitivinicolo, luppolo, olio di oliva e olive da tavola, altri settori settoriali PAC e zootecnia; contiene inoltre norme tecniche su controlli, ammissibilità, calcolo degli aiuti, spese ammissibili e non ammissibili, massimali e destinazioni dei prodotti ritirati dal mercato. È esclusa la parte non richiamata per gli impianti illegali o superfici vitate prive di autorizzazione, per i prodotti animali e dello zucchero nei ritiri dal mercato, e per le spese espressamente non ammissibili negli allegati.
Regolamento delegato (UE) 2022/126: requisiti aggiuntivi per taluni interventi della PAC e norma BCAA 1
Il regolamento delegato completa il nuovo quadro della PAC 2023-2027 introdotto dal regolamento (UE) 2021/2115, fissando condizioni tecniche e operative che gli Stati membri devono integrare nei rispettivi piani strategici. La disciplina risponde all’esigenza, richiamata nei considerando, di preservare il carattere comune della PAC e del mercato interno, pur lasciando agli Stati membri margini di progettazione degli interventi.
Ambito generale e funzione del regolamento
Il provvedimento si applica a diversi blocchi di intervento: pagamenti diretti per canapa e cotone, interventi settoriali nell’ambito dell’articolo 42 del regolamento (UE) 2021/2115, misure di sviluppo rurale su risorse genetiche, benessere animale e regimi di qualità, oltre alle regole sulla percentuale di riferimento della norma BCAA 1 per i prati permanenti. Per ciascun ambito vengono introdotti requisiti aggiuntivi, criteri di ammissibilità, massimali di spesa e regole di controllo, con rinvio a numerosi allegati tecnici.
Canapa: varietà ammesse, THC e controlli
La concessione dei pagamenti per la canapa richiede l’uso di sementi certificate di varietà iscritte nel catalogo comune al 15 marzo dell’anno di pagamento, nonché il rispetto del limite di THC previsto dal regolamento base. Gli Stati membri devono predisporre un sistema di verifica armonizzato, conservare i dati analitici, applicare la procedura B nei casi in cui i controlli evidenzino superamenti e informare tempestivamente la Commissione e gli operatori quando una varietà risulti inammissibile per due anni consecutivi. L’allegato I disciplina in dettaglio il metodo UE per il campionamento, l’analisi e la determinazione del THC, distinguendo tra procedura A e procedura B.
Cotone: autorizzazioni e organizzazioni interprofessionali
Per il cotone gli Stati membri interessati devono definire criteri oggettivi per l’autorizzazione dei terreni e delle varietà, nonché una densità minima di impianto per il pagamento specifico. È inoltre disciplinato il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali, che deve basarsi su requisiti minimi di superficie e su regole interne di funzionamento; gli agricoltori membri hanno obblighi di esclusività nella consegna del prodotto e non possono aderire a più organizzazioni riconosciute. Il riconoscimento può essere revocato in caso di perdita dei requisiti, con effetti anche sulla maggiorazione del pagamento specifico.
Interventi settoriali: investimenti, ambiente, orientamento e promozione
Il regolamento detta una cornice comune per investimenti, interventi agro-climatico-ambientali, orientamento, promozione, fondi di mutualizzazione, reimpianti, raccolta verde, mancata raccolta, assicurazione e magazzinaggio. Gli investimenti devono essere coerenti con gli obiettivi dichiarati, mantenuti per un periodo minimo di possesso e, quando collegati all’irrigazione, rispettare condizioni stringenti in materia di risparmio idrico, misurazione dei consumi, compatibilità con i piani di bacino e assenza di impatti ambientali negativi. Per gli interventi agro-climatico-ambientali il beneficiario deve provare ex ante il contributo agli obiettivi ambientali; gli Stati membri devono garantire assistenza tecnica, formazione e clausole di revisione.
Regole di spesa, costi ammissibili e costi amministrativi
Gli Stati membri possono utilizzare costi effettivi, tassi forfettari, costi unitari e somme forfettarie, ma devono mantenere un sistema di giustificazione e revisione periodica. L’IVA non è rimborsabile se recuperabile secondo il diritto nazionale; gli allegati II e III elencano rispettivamente le spese non ammissibili e quelle ammissibili. I costi di personale e amministrativi sono sottoposti a limiti quantitativi e a requisiti di documentazione, con particolare attenzione alle azioni promozionali e di comunicazione, per le quali il costo amministrativo e di personale direttamente sostenuto non può superare il 50 % del costo complessivo dell’intervento.
Ortofrutta, olio, olive da tavola e altri settori: ritiri, trasporto e condizionamento
Il regolamento contiene una disciplina molto dettagliata sui ritiri dal mercato e sulla distribuzione gratuita. Le spese di trasporto sono rimborsabili solo fino a 750 km e il condizionamento deve rispettare l’obbligo di etichettatura con l’emblema UE e la dicitura prevista dall’allegato IV. I massimali di sostegno sono fissati dall’allegato V e dipendono dal prodotto, dal periodo e dalla destinazione; sono inoltre previsti limiti quantitativi ai ritiri, regole per i destinatari, norme di commercializzazione dei prodotti ritirati e restrizioni per evitare il reimpiego nel mercato alimentare. Il valore della produzione commercializzata è il parametro centrale per il calcolo dell’aiuto UE, con regole specifiche per le organizzazioni di recente riconoscimento, per i prodotti trasformati e per i casi di calamità o riduzione significativa della produzione.
Ortofrutta: organizzazione dei produttori e aiuto nazionale
Ai fini dell’aiuto finanziario nazionale, gli Stati membri devono calcolare il livello di organizzazione a livello regionale sulla base del valore degli ortofrutticoli prodotti e commercializzati; le regioni devono essere definite con criteri oggettivi e la Commissione deve ricevere ogni anno l’elenco aggiornato e l’importo dell’aiuto concesso. Per i ritiri gratuiti, il limite del 5 % del volume commercializzato è calcolato su base triennale, con adattamenti per le organizzazioni di recente riconoscimento.
Apicoltura, vino, luppolo e zootecnia
Nel settore apistico il regolamento definisce l’alveare, il metodo di calcolo del numero di alveari e l’obbligo di comunicazione annuale entro il 15 giugno a partire dal 2023; il contributo minimo UE è pari al 30 %. Nel vitivinicolo si individuano i beneficiari, si escludono gli impianti illegali e si limitano alcune spese, in particolare per il reimpianto per ragioni sanitarie o fitosanitarie. Per il luppolo l’aiuto è collegato alle superfici ammissibili e a precise densità d’impianto; per il bestiame la ricostituzione degli stock dopo macellazione obbligatoria o calamità naturali è subordinata alle misure di sanità animale e il relativo costo è limitato al 20 %.
Sviluppo rurale: risorse genetiche, benessere animale e qualità
Per le risorse genetiche, il regolamento consente sia impegni agro-climatico-ambientali per la conservazione di razze e varietà a rischio, sia sostegno ad attività di conservazione, uso e sviluppo sostenibili. Sono precisate le specie ammissibili, i requisiti di riconoscimento delle razze locali e le definizioni di conservazione in situ, ex situ e nell’azienda agricola o silvicola. Per il benessere animale sono elencati i settori in cui gli impegni devono andare oltre i requisiti obbligatori; per i regimi di qualità sono fissati criteri di apertura, trasparenza, tracciabilità e controllo, anche per il cotone.
Norma BCAA 1 sui prati permanenti
La parte finale del regolamento disciplina in modo puntuale la percentuale dei prati permanenti ai fini della norma BCAA 1. Gli Stati membri devono fissare una percentuale di riferimento, calcolata sulla base dei dati del 2018 e, se necessario, adattata alle definizioni nazionali, e garantire che la percentuale di prati permanenti non scenda sotto il 5 %. Se ciò accade oltre la soglia ammessa, devono imporre misure di riconversione o creazione di prato permanente a livello aziendale, salvo deroghe per riconversioni con finalità ambientali o per stabilità sostanziale della superficie assoluta. Le superfici riconvertite o create devono restare prato permanente per almeno cinque anni.
Allegati tecnici e valore operativo
Gli allegati sono centrali per l’applicazione pratica: l’allegato I descrive il metodo UE di analisi del THC nella canapa; gli allegati II e III elencano spese non ammissibili e ammissibili; l’allegato IV contiene la dicitura da apporre sugli imballaggi dei prodotti destinati alla distribuzione gratuita; l’allegato V stabilisce i massimali di sostegno per i ritiri; l’allegato VI definisce i requisiti minimi dei prodotti ritirati; l’allegato VII fissa le spese di cernita e imballaggio. Per avvocati e commercialisti, questi allegati sono essenziali perché determinano in concreto ammissibilità, documentazione, massimali e controlli.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
Integra il regolamento (UE) 2021/2115 con requisiti aggiuntivi per alcuni tipi di intervento previsti nei piani strategici della PAC 2023-2027 e con norme sulla percentuale della norma 1 BCAA relativa ai prati permanenti (articolo 1).
Canapa: ammissibilità, controlli e coltura intercalare
La concessione dei pagamenti per la canapa è subordinata all’uso di sementi certificate di varietà iscritte nel catalogo comune al 15 marzo dell’anno di pagamento, che non abbiano superato per due anni consecutivi il limite di THC e che siano certificate ai sensi della normativa richiamata (articoli 2-5). Gli Stati membri devono disporre di un sistema di verifica, conservare i dati sul THC, applicare la procedura B se la media dei campioni supera il limite e comunicare alla Commissione entro il 15 gennaio le varietà che superano il limite per due anni consecutivi; la coltivazione di tali varietà non dà diritto ai pagamenti diretti dallo stesso anno. La canapa coltivata come coltura intercalare è quella seminata dopo il 30 giugno; la raccolta è vietata per 10 giorni dopo la fine della fioritura, salvo autorizzazione con campionamento rappresentativo.
Cotone: autorizzazione dei terreni, varietà, densità e organizzazioni interprofessionali
Gli Stati membri fissano criteri oggettivi per autorizzare i terreni destinati al cotone, fondati su economia agricola regionale, situazione pedoclimatica, gestione delle acque di irrigazione e tecniche colturali rispettose dell’ambiente; autorizzano anche le varietà del catalogo comune idonee al mercato locale e stabiliscono una densità minima di piante per il pagamento specifico (articoli 6-8). Le organizzazioni interprofessionali sono riconosciute per un anno se raggiungono almeno 4 000 ettari e adottano regole operative interne; il riconoscimento è revocato in caso di perdita dei requisiti, con contraddittorio, e i membri perdono la maggiorazione del pagamento specifico. L’adesione è volontaria, ma ciascun agricoltore può aderire a una sola organizzazione e deve consegnare il cotone solo alla sgranatura appartenente alla stessa organizzazione (articoli 9-10).
Norme comuni sugli investimenti nei settori settoriali
Per gli investimenti materiali e immateriali gli Stati membri devono garantire utilizzo coerente con la natura dell’investimento, mantenimento della proprietà e del possesso per il periodo di ammortamento fiscale o almeno cinque anni, con possibilità di riduzione a tre anni per micro, piccole e medie imprese in casi specifici; in apicoltura possono ammettere investimenti fuori dai locali del beneficiario (articolo 11). Sono previsti requisiti specifici per investimenti energetici, irrigui e ambientali, inclusi misuratori, obiettivi minimi di risparmio idrico, condizioni per migliorare impianti esistenti, aumento netto di superficie irrigata, uso di acque affinate conforme al regolamento (UE) 2020/741 e creazione/ampliamento di bacini. Il beneficiario deve restituire l’aiuto in caso di cessazione, trasferimento, cambio di proprietà o modifiche sostanziali; è vietata la mera sostituzione di immobilizzazioni identiche e non si può finanziare con questo atto ciò che riceve già sostegno ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, lettere h)-k), del regolamento (UE) 2021/2115.
Interventi agro-climatico-ambientali, orientamento e promozione
Gli investimenti con obiettivi agro-climatico-ambientali devono perseguire uno o più obiettivi elencati dall’articolo 12, come riduzione di input, emissioni, acqua, rischi ambientali, incremento della resilienza climatica, tutela della biodiversità, riduzione dei gas serra e miglioramento ambientale; il beneficiario deve dimostrare ex ante il contributo atteso e gli Stati membri devono garantire formazione, consulenza e clausola di revisione nei programmi operativi (articolo 12). Gli interventi di orientamento mirano a diffondere buone pratiche, favorire nuove organizzazioni o fusioni e creare reti tra prestatori e destinatari di servizi; non possono essere esternalizzati (articolo 13). Gli interventi di promozione, comunicazione e commercializzazione perseguono obiettivi di valorizzazione, competitività, apertura di mercati, sensibilizzazione ai regimi di qualità, produzione sostenibile e, per il vino, diversificazione nei paesi terzi e consumo responsabile; il materiale promozionale deve riportare l’emblema UE e la dicitura "Finanziato dall’Unione europea" (articolo 14).
Fondi di mutualizzazione, reimpianti, raccolta verde, assicurazione e magazzinaggio
Sono disciplinate le spese amministrative per la costituzione e gestione dei fondi di mutualizzazione, con soglie percentuali decrescenti nei primi anni e limiti specifici per il vitivinicolo (articolo 15). Il reimpianto di frutteti, oliveti e vigneti a seguito di estirpazione obbligatoria deve rispettare le norme fitosanitarie e, per frutteti/oliveti, può riguardare anche l’adattamento climatico; il reimpianto di frutteti e oliveti è limitato al 20 % della spesa totale, mentre nel vino il reimpianto per ragioni sanitarie o fitosanitarie non può superare il 15 % della spesa annua totale per ristrutturazione e riconversione e non copre costi di estirpazione o perdita di reddito (articoli 16 e 41). La raccolta verde e la mancata raccolta devono essere misure supplementari, riguardare il 100 % della produzione prevista e rispettare condizioni temporali, di preavviso, di compatibilità ambientale e fitosanitaria; nel settore ortofrutticolo si applicano regole particolari per colture con periodo di raccolta superiore a un mese e limiti di indennità (articolo 17). L’assicurazione del raccolto e della produzione può beneficiare anche di finanziamento nazionale complementare, ma il sostegno pubblico complessivo non può superare l’80 % del costo dei premi e non può coprire indennizzi oltre il 100 % della perdita di reddito (articolo 18). I ritiri dal mercato con destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita sono ammessi solo per prodotti deperibili e non per prodotti animali o dello zucchero; il magazzinaggio collettivo richiede ritiro temporaneo, condizioni di conservazione, durata minima e massimali di indennità (articoli 19-20).
Forme di sostegno, spese ammissibili e costi amministrativi
Di regola il sostegno è basato sui costi effettivi giustificati, ma gli Stati membri possono usare tassi forfettari, costi unitari o somme forfettarie, da riesaminare periodicamente; in ortofrutta si applicano anche massimali specifici di spesa e di condizionamento (articolo 21). L’IVA non è ammissibile salvo che sia indetraibile; l’allegato II elenca le spese non ammissibili e l’allegato III quelle ammissibili, con possibili ulteriori spese ammissibili a livello nazionale; per le azioni degli articoli 11 e 12 vi sono regole per il contributo percentuale agli obiettivi di spesa dei programmi operativi (articolo 22). I costi del personale e amministrativi sono ammissibili se direttamente connessi a preparazione, attuazione o monitoraggio, con documentazione e limiti di mercato; i costi amministrativi non possono superare il 4 % dei costi ammissibili totali e può essere previsto un tasso forfettario fino al 2 % del fondo operativo per la gestione dei programmi (articolo 23).
Regole specifiche per ortofrutta, olio, olive da tavola e altri settori: prodotti, ritiri, valori e massimali
Sono ammessi solo i prodotti riconosciuti all’organizzazione e provenienti dai soci, quando il loro valore supera il 50 % del valore dei prodotti commercializzati nel settore interessato (articolo 24). Per la distribuzione gratuita, le spese di trasporto sono rimborsabili fino a 750 km e il condizionamento deve riportare l’emblema UE e la dicitura dell’allegato IV; i pagamenti richiedono documentazione specifica (articolo 25). I massimali per i ritiri dal mercato sono fissati in funzione dei prezzi medi di mercato e degli allegati V e VI; per alcuni prodotti vi sono limiti quantitativi, periodi di riferimento e riduzioni in caso di indennità di terzi (articolo 26). Le destinazioni ammissibili dei prodotti ritirati devono evitare reimmissione nel mercato alimentare e possono comprendere beneficenza, trasformazione non alimentare e altre destinazioni autorizzate, con obblighi contabili e di cooperazione con gli enti destinatari (articolo 27). I destinatari devono rispettare norme di commercializzazione, tenere contabilità distinte, sottoporsi ai controlli e documentare la presa in consegna; per i prodotti ritirati a fini non gratuiti si applicano ulteriori obblighi (articolo 28). I prodotti ritirati devono rispettare le norme di commercializzazione o i requisiti minimi dell’allegato VI; il valore dei ritiri gratuiti rientra nel valore della produzione commercializzata e non può generare doppio conteggio (articoli 29-31). Il periodo di riferimento è di 12 mesi e il massimale dell’aiuto UE può essere determinato sul valore medio o su quello effettivo; in caso di cali del 35 % o più per cause non imputabili al beneficiario si applicano regole correttive del valore della produzione commercializzata (articolo 32).
Ortofrutta: costi di condizionamento, aiuto nazionale e limite dei ritiri
Le spese di cernita e imballaggio per la distribuzione gratuita sono compensate secondo l’allegato VII (articolo 33). Il livello di organizzazione per accedere all’aiuto finanziario nazionale si calcola sul valore degli ortofrutticoli prodotti e commercializzati nella regione; le regioni devono essere definite con criteri oggettivi e l’elenco va comunicato annualmente alla Commissione entro il 31 gennaio (articolo 34). Il limite del 5 % per i ritiri dal mercato destinati alla distribuzione gratuita si calcola sulla media triennale dei volumi commercializzati, con regole specifiche per le organizzazioni di recente riconoscimento (articolo 35).
Apicoltura: alveari, censimento e contributo minimo
L’alveare è definito come l’unità che contiene una colonia di api e gli elementi necessari alla loro sopravvivenza; il numero degli alveari pronti allo svernamento è calcolato annualmente tra il 1° settembre e il 31 dicembre secondo un metodo affidabile descritto nei piani strategici e comunicato entro il 15 giugno di ogni anno dal 2023 (articoli 36-38). Il contributo minimo dell’Unione alle spese per gli interventi apistici è pari al 30 % (articolo 39).
Settore vitivinicolo: beneficiari, reimpianti e superficie vitata
Gli Stati membri individuano gli operatori beneficiari degli interventi vitivinicoli; solo i viticoltori possono beneficiare di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, vendemmia verde e assicurazione del raccolto. Gli organismi di diritto pubblico sono in linea generale esclusi, salvo per alcune azioni interprofessionali e di promozione/informazione nei paesi terzi, mentre le imprese private possono beneficiare delle azioni di promozione e comunicazione nei paesi terzi; restano esclusi i produttori con impianti illegali o superfici prive di autorizzazione (articolo 40). La spesa annua per il reimpianto di vigneti per ragioni sanitarie o fitosanitarie non può superare il 15 % della spesa annua totale per la ristrutturazione e riconversione, e non sono ammissibili costi di estirpazione o compensazione del mancato guadagno (articolo 41). La superficie vitata è delimitata dal perimetro esterno dei ceppi con fascia cuscinetto pari a metà della distanza tra i filari; se il controllo dei costi avviene tramite tabelle o documenti giustificativi diversi dalla superficie, l’autorità può non procedere alla misurazione (articolo 42).
Luppolo e bestiame
Per il luppolo, l’aiuto finanziario massimo UE è calcolato proporzionalmente alle superfici ammissibili dei soci; sono fissate densità minime di impianto, criteri di delimitazione della superficie e esclusione delle giovani piante coltivate come vivaio (articolo 43). Nel settore zootecnico, la ricostituzione degli stock a seguito di macellazione obbligatoria per motivi sanitari o perdite da calamità naturali è attuabile solo dopo le misure di controllo delle malattie e la relativa spesa non può superare il 20 % della spesa totale dei programmi operativi (articolo 44).
Sviluppo rurale: risorse genetiche, benessere animale e regimi di qualità
Per le risorse genetiche, il sostegno può assumere la forma di impegni agro-climatico-ambientali per preservare razze a rischio di estinzione e varietà minacciate di erosione genetica, oppure di sostegno ad attività di conservazione, uso e sviluppo sostenibili; gli impegni e le attività sono alternativi e non sovrapponibili (articolo 45). Sono definiti i requisiti per l’ammissibilità delle razze locali, delle specie animali interessate, delle prove di erosione genetica e delle azioni in situ ed ex situ, comprese azioni di informazione, scambio e accompagnamento, con precise definizioni di conservazione in situ, ex situ e nell’azienda agricola o silvicola. Per il benessere animale, gli impegni devono introdurre criteri più elevati su alimentazione, stabulazione, comportamento naturale, accesso all’esterno, robustezza, mutilazioni/castrazioni e misure sanitarie preventive, evitando la sovrapposizione con pratiche ordinarie come le vaccinazioni (articolo 46). I regimi di qualità nazionali e i regimi facoltativi di certificazione devono essere aperti, trasparenti, basati su disciplinari vincolanti, con tracciabilità completa e conformità agli orientamenti UE sulle migliori pratiche; sono inclusi anche i regimi relativi al cotone e ai prodotti alimentari (articolo 47).
Norma BCAA 1: percentuale dei prati permanenti
Per la norma BCAA 1 gli Stati membri devono garantire che la percentuale di prati permanenti non scenda sotto il 5 % rispetto alla percentuale di riferimento fissata nel piano strategico, calcolata sul 2018 e, se necessario, adeguata per le definizioni nazionali di superficie agricola e prato permanente (articolo 48). La percentuale è ricalcolata ogni anno sulla base delle superfici dichiarate e può essere fissata a livello nazionale, regionale o subregionale. Se la percentuale diminuisce oltre il 5 % rispetto al livello di attuazione della norma, lo Stato membro deve imporre a livello aziendale la riconversione o la creazione di superfici a prato permanente; sono previste deroghe se la diminuzione deriva da impegni ambientali/climatici o se la superficie assoluta rimane sostanzialmente stabile. Le superfici riconvertite o create sono considerate prato permanente dal primo giorno e devono restare a erba o altre piante erbacee da foraggio per almeno cinque anni consecutivi.
Entrata in vigore
Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro (articolo 49).
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