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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/127

Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro

Normativa europea32022R0127

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce il quadro operativo di dettaglio per l’attuazione finanziaria e amministrativa della PAC nel sistema introdotto dai regolamenti (UE) 2021/2115 e 2021/2116. Definisce i criteri di riconoscimento e gli obblighi degli organismi pagatori e di coordinamento, le regole per l’intervento pubblico e l’ammasso, le riduzioni e rettifiche per pagamenti tardivi o irregolari, nonché le modalità di costituzione, svincolo e incameramento delle cauzioni. Contiene inoltre una disciplina analitica dell’uso dell’euro e dei tassi di cambio per gli Stati membri che non hanno adottato la moneta unica.

Norme di dettaglio su organismi pagatori e di coordinamento PAC, gestione finanziaria, liquidazione dei conti, cauzioni e uso dell’euro nell’ambito del nuovo quadro PAC 2023-2027.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri e, indirettamente, agli organismi pagatori, agli organismi di coordinamento, agli organismi delegati/intermedi, agli enti assuntori nell’ammasso pubblico, ai beneficiari della PAC e ai fideiussori che prestano garanzie nell’ambito della normativa agricola dell’Unione. Riguarda il FEAGA e il FEASR, nonché taluni interventi previsti dal regolamento (UE) 2021/2115 e specifiche misure di intervento pubblico; disciplina inoltre i casi di Stati membri non aderenti all’euro per la conversione valutaria. È escluso dalle regole sul presente capo IV il settore doganale per le cauzioni a garanzia di dazi all’importazione o all’esportazione ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013. Il regolamento si applica dal 1º gennaio 2023, con disposizioni transitorie dal momento dell’entrata in vigore, e abroga il regolamento delegato (UE) n. 907/2014 dal 1º gennaio 2023, con talune norme che continuano ad applicarsi ai regimi e ai recuperi pendenti.

Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione

Il regolamento completa il regolamento (UE) 2021/2116 dettando norme tecniche e finanziarie per il funzionamento della PAC nel nuovo assetto 2023-2027. La Commissione chiarisce, nei considerando, che la disciplina è necessaria per garantire coerenza operativa tra riconoscimento degli organismi, gestione finanziaria, liquidazione dei conti, cauzioni e uso dell’euro, sostituendo la precedente disciplina del regolamento delegato (UE) n. 907/2014.

Ambito e finalità complessiva

L’atto si applica al finanziamento, alla gestione e al controllo della PAC, con particolare riguardo al FEAGA e al FEASR, agli organismi pagatori, agli organismi di coordinamento, agli organismi di intervento e agli enti assuntori dell’ammasso pubblico. La sua funzione è quella di rendere operativi i principi del regolamento (UE) 2021/2116, fissando criteri minimi uniformi, procedure di controllo e conseguenze finanziarie per ritardi, irregolarità e non conformità. La disciplina vale anche per gli Stati membri che non hanno adottato l’euro, per i quali vengono stabilite regole specifiche di conversione.

Riconoscimento degli organismi pagatori

Gli organismi pagatori devono essere riconosciuti dagli Stati membri solo se offrono garanzie sufficienti quanto a autorizzazione, controllo, contabilizzazione, trasmissione e conservazione dei documenti, esecuzione dei controlli previsti e tenuta di una pista di controllo completa. L’articolo 1 richiede inoltre una struttura amministrativa e un sistema di controllo interno conformi ai criteri dell’allegato I, articolati in quattro aree: ambiente interno, attività di controllo, informazione e comunicazione, monitoraggio. Gli Stati membri possono integrare tali criteri con ulteriori condizioni, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche del singolo organismo.

Riconoscimento degli organismi di coordinamento

Quando in uno Stato membro operano più organismi pagatori, l’organismo di coordinamento deve soddisfare requisiti propri, previsti dall’articolo 2 e dall’allegato II. Il riconoscimento è adottato con atto formale di livello ministeriale e richiede che le dichiarazioni alla Commissione siano fondate su informazioni autorizzate, che vi sia una pista di controllo adeguata e che i dati siano archiviati in formato elettronico sicuro. La relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione rientra nel parere previsto dal regolamento (UE) 2021/2116 e deve essere accompagnata da una dichiarazione di gestione. Anche per questi organismi gli Stati membri possono introdurre criteri supplementari.

Intervento pubblico, ammasso e controlli

L’articolo 3 disciplina in modo dettagliato la gestione dell’ammasso pubblico: gli organismi pagatori devono gestire e controllare le operazioni di intervento, possono delegare taluni compiti ad organismi di intervento o ad altri organismi pagatori e possono affidare la gestione di specifiche misure di ammasso a enti assuntori, ma restano sempre responsabili in via generale. Devono tenere una contabilità di magazzino e una contabilità finanziaria centralizzate, aggiornare l’elenco degli enti assuntori, disporre dei contratti tipo, effettuare controlli durante tutto l’anno senza preavviso o con preavviso minimo, e svolgere l’inventario annuale. Se l’ammasso è gestito da più organismi pagatori, le contabilità devono essere consolidate a livello di Stato membro prima della comunicazione alla Commissione.

Gli organismi pagatori devono inoltre garantire la corretta conservazione dei prodotti e l’integrità delle scorte. Devono informare immediatamente la Commissione se la proroga dell’ammasso può causare deterioramento o se si verificano perdite quantitative o deterioramenti per calamità naturali. Le conseguenze finanziarie della cattiva conservazione o dell’inadempimento ricadono sugli organismi pagatori, con possibilità di rivalsa verso gli enti assuntori.

Inventario e tolleranze

L’articolo 4 impone, per ogni esercizio contabile, la compilazione di un inventario di tutti i prodotti oggetto di intervento dell’Unione e il raffronto con i dati contabili. Le differenze quantitative e qualitative vengono registrate secondo le regole del regolamento (UE) 2021/2116. I quantitativi mancanti dovuti a normali operazioni di ammasso sono calcolati secondo la differenza tra scorte teoriche e scorte reali e sono soggetti ai limiti di tolleranza dell’allegato V, differenziati per prodotto.

Ritardi nei pagamenti e loro impatto finanziario

L’articolo 5 introduce un sistema di riduzioni finanziarie per i pagamenti effettuati oltre il termine ultimo previsto dalla normativa UE. Se i pagamenti tardivi non superano il 5% delle spese pagate in tempo, non si applica alcuna riduzione; oltre tale soglia, le spese tardive sono ridotte in misura crescente sino al 100%, secondo scaglioni temporali distinti per FEAGA e FEASR. Sono previste deroghe in caso di particolari condizioni di gestione o motivazioni fondate presentate dagli Stati membri. Il controllo del rispetto del termine si effettua una volta per esercizio di bilancio sulle spese fino al 15 ottobre e le riduzioni sono prese in considerazione al più tardi in sede di liquidazione dei conti.

L’articolo 6 disciplina invece i pagamenti anteriori alla prima data utile: gli anticipi fino all’importo massimo consentito sono ammissibili, mentre gli importi eccedenti sono inammissibili salvo casi eccezionali e giustificati, nei quali si applica una riduzione del 10%.

Compensazioni, bilancio tardivo e rinvio dei pagamenti

Gli articoli 7, 8 e 9 trattano la gestione contabile delle spese e delle entrate. La Commissione, nelle decisioni mensili, compensa le spese dichiarate con le entrate con destinazione specifica e considera tale compensazione equivalente alla riscossione delle entrate corrispondenti. In caso di adozione tardiva del bilancio dell’Unione, i pagamenti mensili e intermedi possono essere effettuati pro quota entro i limiti dell’articolo 16 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046; per il FEASR gli impegni seguono l’ordine di adozione dei piani strategici della PAC, con possibilità di impegni annuali parziali. La Commissione può rinviare i pagamenti mensili se le comunicazioni obbligatorie arrivano in ritardo o presentano discrepanze che richiedono ulteriori verifiche.

Sospensioni legate alle verifiche annuali e all’efficacia dell’attuazione

L’articolo 10 prevede la sospensione dei pagamenti mensili se uno Stato membro non trasmette entro il 1º marzo o il 1º aprile i documenti previsti, con tassi rispettivamente dell’1% e dell’1,5% dell’importo totale dei pagamenti mensili. La sospensione cessa con la trasmissione dei documenti mancanti.

L’articolo 11 disciplina la sospensione in caso di esito della verifica dell’efficacia dell’attuazione: il tasso di sospensione è calcolato sulla base della differenza tra il tasso di riduzione applicato ex articolo 54 del regolamento (UE) 2021/2116 e 50 punti percentuali, moltiplicata per due, con una soglia minima superiore al 10%. Le sospensioni operano senza pregiudizio per gli articoli 53 e 55 del regolamento (UE) 2021/2116.

Tassi di cambio per gli Stati membri non aderenti all’euro

L’articolo 12 definisce i criteri di cambio per le dichiarazioni di spesa e per le procedure di liquidazione e conformità. Per il FEAGA si utilizza, in linea di principio, lo stesso tasso applicato per i pagamenti ai beneficiari o per l’incasso delle entrate; per il FEASR si applica il penultimo tasso BCE precedente al mese di registrazione dell’operazione. Per liquidazione dei conti e verifica di conformità si usa il primo tasso BCE successivo all’adozione degli atti di esecuzione di liquidazione. In altri casi si applica il penultimo tasso BCE prima del mese in cui è dichiarata la spesa o l’entrata con destinazione specifica.

Verifica dell’efficacia dell’attuazione e rettifiche di conformità

Gli articoli 13 e 14 regolano il rapporto tra spesa dichiarata e output o regolarità delle spese. Nell’ambito della verifica dell’efficacia dell’attuazione, la Commissione confronta la spesa annuale con l’output dichiarato nella relazione annuale; se le deviazioni non sono giustificate, può ridurre gli importi da finanziare. Per le spese fuori dall’ambito del regolamento (UE) 2021/2115, per il pagamento specifico per il cotone e per il sostegno al prepensionamento, la Commissione può escludere importi dal finanziamento dell’Unione mediante rettifiche basate su importi indebitamente spesi, estrapolazioni o rettifiche forfettarie. Sono previste soglie e criteri di gravità, con particolare attenzione ai controlli essenziali e complementari, alla rappresentatività dei campioni e alla possibilità di tener conto dei recuperi già effettuati e accreditati ai fondi.

L’articolo 15 applica un’impostazione analoga alle spese rientranti nel regolamento (UE) 2021/2115: l’esclusione deve corrispondere, per quanto possibile, alla perdita finanziaria o al rischio effettivo per il bilancio dell’Unione. La Commissione può utilizzare rettifiche forfettarie e tiene conto delle carenze nei sistemi di governance, della gravità della violazione, dell’eventuale ripetizione delle carenze e delle valutazioni dell’organismo di certificazione. Anche qui i recuperi presso i beneficiari possono essere detratti dall’importo da escludere.

Cauzioni: disciplina generale

Il capo IV si applica a tutte le cauzioni richieste dalla normativa agricola settoriale, indipendentemente dal termine usato, ma non alle cauzioni doganali del regolamento (UE) n. 952/2013. Sono definite le nozioni di organismo competente, cauzione cumulativa e parte pertinente dell’importo garantito. La cauzione deve essere costituita dalla persona responsabile del pagamento in caso di inadempimento; l’organismo competente può rinunciarvi per soggetti pubblici o privati che esercitano funzioni pubbliche, nonché per importi inferiori a 500 EUR, previo impegno scritto a pagare un importo equivalente in caso di violazione.

La cauzione deve essere adeguata e sufficientemente duratura; il deposito in contanti è efficace solo quando l’organismo competente può disporre dell’importo e non produce interessi per il costituente. Il fideiussore deve essere stabilito nell’Unione e assumere obbligazioni scritte con indicazione dell’obbligo garantito, dell’importo massimo e dell’impegno a versare le somme dovute entro 30 giorni dalla richiesta. È disciplinata anche l’ipotesi di forza maggiore, che può comportare la cancellazione dell’obbligo ai soli fini dello svincolo.

Incameramento, svincolo e limiti delle cauzioni

L’articolo 24 prevede che la cauzione sia incamerata in caso di mancato adempimento di un obbligo, in caso di adempimento tardivo e, per la prova tardiva dell’adempimento, secondo percentuali progressive: 10% iniziale, poi 2% al giorno per l’importazione in paesi terzi o 5% al giorno per l’uscita dal territorio doganale dell’Unione. Se la prova dell’adempimento è tardiva rispetto al termine previsto, si applicano ulteriori regole, fino all’incameramento integrale dopo 730 giorni nei casi relativi a titoli di esportazione o importazione. L’importo da incamerare è arrotondato per difetto.

L’articolo 25 dispone che la cauzione sia svincolata immediatamente quando l’obbligo è stato rispettato o dopo l’incameramento parziale. Sono ammesse forme di svincolo parziale e, in assenza di un termine specifico, il termine ordinario per la prova è di 365 giorni, con un limite massimo di 1.095 giorni. L’articolo 26 stabilisce che l’importo totale incamerabile non può superare il 100% della parte pertinente dell’importo garantito e consente di rinunciare all’incameramento di importi inferiori a 100 EUR se il diritto nazionale prevede una disciplina equivalente.

Cauzioni relative agli anticipi

La sezione 4 del capo IV si applica agli anticipi previsti da altre norme UE, diverse dalle disposizioni sugli interventi settoriali. La cauzione è svincolata quando è accertato il diritto definitivo all’anticipo oppure quando l’importo dovuto, aumentato della percentuale prevista, è stato rimborsato. Se scade il termine per la prova senza che sia fornita, l’organismo competente avvia l’incameramento, salvo casi in cui la normativa specifica consenta una prova tardiva con rimborso parziale.

Uso dell’euro e fatti generatori del tasso di cambio

Gli articoli 29-38 costituiscono un corpus dettagliato sul momento in cui sorge il fatto generatore del tasso di cambio e su quale tasso applicare. Per importazioni e tasse all’esportazione si richiama il tasso applicabile ai sensi del codice doganale dell’Unione. Per aiuti specifici, settore vitivinicolo, programma per le scuole, sostegno allo sviluppo rurale, altri prezzi e importi, anticipi e cauzioni, il regolamento indica di volta in volta il fatto generatore: accettazione della dichiarazione doganale, primo atto obbligatorio successivo alla presa in consegna, primo giorno del periodo di aiuto, 1º gennaio dell’anno di decisione, giorno della vendemmia verde, data di costituzione della cauzione, e così via. In linea generale, il tasso applicabile è il tasso BCE più recente anteriore al primo giorno del mese in cui si verifica il fatto generatore, salvo eccezioni espressamente previste. L’articolo 38 disciplina infine la conversione in valuta nazionale degli importi derivanti dal controllo delle operazioni.

Disposizioni transitorie, abrogazione e applicazione

L’articolo 39 stabilisce che gli organismi pagatori già riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 che assumano nuove responsabilità di spesa devono essere riconosciuti con tali nuove responsabilità entro il 1º gennaio 2023. L’articolo 40 abroga il regolamento delegato (UE) n. 907/2014 dal 1º gennaio 2023, ma ne mantiene alcune disposizioni per i programmi di sviluppo rurale del regolamento (UE) n. 1305/2013, per i programmi operativi del regolamento (UE) n. 1308/2013 e per i recuperi pendenti avviati ai sensi dell’articolo 54 del regolamento (UE) n. 1306/2013. L’articolo 41 prevede l’entrata in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione e l’applicazione generale dal 1º gennaio 2023.

Disposizioni principali

Riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento

Gli articoli 1 e 2 fissano i requisiti minimi per il riconoscimento: struttura amministrativa adeguata, controlli interni, corretta contabilizzazione, piste di controllo, sicurezza informatica e capacità di trasmettere informazioni attendibili alla Commissione. Gli Stati membri possono aggiungere criteri ulteriori. Il riconoscimento degli organismi di coordinamento è adottato con atto formale a livello ministeriale.

Intervento pubblico e ammasso

L’articolo 3 disciplina i compiti degli organismi pagatori nella gestione dell’ammasso pubblico, compresa la facoltà di delega, le condizioni dei contratti con gli enti assuntori, la contabilità di magazzino e finanziaria, i controlli senza preavviso e la responsabilità finanziaria per cattiva conservazione. L’articolo 4 impone un inventario annuale di tutti i prodotti oggetto di intervento e il confronto con i dati contabili, nel rispetto delle tolleranze dell’allegato V.

Pagamenti tardivi e anticipi

L’articolo 5 introduce riduzioni progressive dei rimborsi FEAGA/FEASR per pagamenti effettuati oltre i termini: soglia di tolleranza del 5% e riduzioni crescenti fino al 100% oltre determinati mesi o date, con deroghe per particolari condizioni di gestione e limiti specifici. L’articolo 6 disciplina i pagamenti anticipati anteriori alla prima data possibile, consentendo solo gli anticipi autorizzati e prevedendo una riduzione del 10% per eccedenze giustificate.

Compensazioni, bilancio tardivo e rinvii

Gli articoli 7, 8 e 9 regolano la compensazione tra spese ed entrate con destinazione specifica, la gestione dei pagamenti in caso di ritardata adozione del bilancio dell’Unione e il rinvio dei pagamenti mensili in caso di ritardi o incoerenze nelle comunicazioni degli Stati membri.

Sospensioni dei pagamenti e tassi di cambio

Gli articoli 10 e 11 stabiliscono sospensioni percentuali dei pagamenti mensili o intermedi in caso di mancata trasmissione dei documenti annuali o a seguito della verifica dell’efficacia dell’attuazione. L’articolo 12 disciplina i tassi di cambio da applicare nelle dichiarazioni di spesa, nelle liquidazioni dei conti e nella procedura di conformità per gli Stati membri non aderenti all’euro.

Rettifiche e procedure di conformità

Gli articoli 13, 14 e 15 disciplinano i criteri e la metodologia per le riduzioni collegate alla verifica dell’efficacia dell’attuazione e per le rettifiche finanziarie nella procedura di conformità, distinguendo tra spese fuori dall’ambito del regolamento (UE) 2021/2115, pagamento specifico per il cotone, prepensionamento e spese nell’ambito del regolamento (UE) 2021/2115. Sono previste rettifiche forfettarie, estrapolate o basate su importi indebitamente spesi, con possibilità di tener conto dei recuperi già effettuati.

Cauzioni: disciplina generale, incameramento e svincolo

Dal capo IV, articoli 16-28, derivano le regole generali sulle cauzioni richieste dalla normativa agricola settoriale: ambito di applicazione, definizioni, soggetto tenuto alla cauzione, esenzioni per enti pubblici o importi inferiori a 500 EUR, forma della garanzia, requisiti del fideiussore, forza maggiore, criteri di incameramento e svincolo, limiti massimi e disciplina speciale per gli anticipi.

Uso dell’euro e tassi di conversione

Gli articoli 29-38 fissano il fatto generatore e il tasso di cambio applicabile per importazioni/esportazioni, aiuti specifici, settore vitivinicolo, programma destinato alle scuole, sostegno strutturale o ambientale, altri prezzi e importi, anticipi e cauzioni, nonché per il controllo delle operazioni.

Disposizioni transitorie, abrogazione ed entrata in vigore

Gli articoli 39-41 prevedono il riconoscimento transitorio degli organismi pagatori con nuove responsabilità entro il 1º gennaio 2023, l’abrogazione del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 dal 1º gennaio 2023 con regimi residui specificamente salvaguardati, e l’entrata in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione, con applicazione generale dal 1º gennaio 2023.

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