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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/2179

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2179 della Commissione del 9 dicembre 2021 relativo alle funzionalità dell’interfaccia pubblica connessa al sistema di informazione del mercato interno per il distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada

Normativa europea32021R2179

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento specifica le funzionalità tecniche dell’interfaccia pubblica collegata all’IMI per consentire ai trasportatori su strada di gestire in modo standardizzato le dichiarazioni di distacco dei conducenti e di rispondere alle richieste di documenti delle autorità. Disciplina inoltre il flusso informativo tra Stato membro ospitante e Stato membro di stabilimento, i termini per la trasmissione dei documenti e le modalità di chiusura delle richieste. Una parte rilevante del testo riguarda la conservazione, la cancellazione automatica dei dati e la tutela dei dati personali trattati tramite l’interfaccia.

Definisce le funzionalità dell’interfaccia pubblica connessa all’IMI per la gestione delle dichiarazioni di distacco, delle richieste di documenti e della conservazione dei dati nel distacco dei conducenti nel trasporto su strada.

Ambito di applicazione

Si applica ai trasportatori su strada che distaccano conducenti nel territorio di uno Stato membro ai sensi della direttiva (UE) 2020/1057, nonché alle autorità competenti dello Stato membro ospitante e, per la parte di cooperazione amministrativa, alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento. Riguarda l’uso dell’interfaccia pubblica multilingue collegata al sistema IMI per trasmettere dichiarazioni di distacco, rispondere a richieste di documenti e gestire la conservazione/cancellazione dei dati. Opera nell’ambito del mercato interno e si applica in tutti gli Stati membri, con decorrenza dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; sono richiamate esclusivamente le funzionalità previste dall’articolo 1, paragrafo 11, della direttiva (UE) 2020/1057.

Funzionalità dell’interfaccia pubblica IMI per il distacco dei conducenti nel trasporto su strada

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2179 della Commissione completa il quadro della direttiva (UE) 2020/1057, specificando le funzionalità dell’interfaccia pubblica collegata al sistema IMI per la gestione delle dichiarazioni di distacco e delle richieste di documenti relative ai conducenti nel trasporto su strada. Il testo mira a rendere uniforme e sicura la cooperazione amministrativa tra trasportatori e autorità nazionali, riducendo gli oneri amministrativi e garantendo al contempo controlli effettivi e la protezione dei dati personali.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento si colloca nel sistema introdotto dalla direttiva (UE) 2020/1057, che prevede l’uso di un formulario tipo multilingue attraverso l’interfaccia pubblica connessa all’IMI per la trasmissione di dichiarazioni di distacco e di altri documenti. I considerando evidenziano tre esigenze principali: facilitare l’adempimento degli obblighi dei trasportatori; consentire alle autorità competenti dello Stato membro ospitante di verificare il rispetto delle norme sul distacco; assicurare la gestione corretta e limitata nel tempo dei dati, in ragione della loro sensibilità.

Ambito soggettivo e funzionale

Le funzionalità sono rivolte ai trasportatori su strada che distaccano conducenti in uno Stato membro e alle autorità competenti degli Stati membri coinvolti, in particolare lo Stato membro ospitante e lo Stato membro di stabilimento. L’interfaccia pubblica multilingue è concepita come area riservata sicura per i soggetti autorizzati, che possono registrare i dati del trasportatore, degli utenti autorizzati, del gestore dei trasporti e dei conducenti distaccati, nonché gestire la corrispondenza con le autorità.

Dichiarazioni di distacco

L’articolo 2 disciplina in modo dettagliato la gestione delle dichiarazioni di distacco. Tramite l’account sicuro, il trasportatore può registrare le informazioni richieste dalla direttiva, trasmettere la dichiarazione per un periodo compreso tra un minimo di un giorno e un massimo di sei mesi, aggiornarla, scaricarne copia elettronica e stampabile, rinnovarla o cancellarla. La dichiarazione può dunque essere mantenuta allineata alla situazione concreta del distacco, evitando oneri sproporzionati di reinserimento dei dati.

Richieste di documenti e cooperazione tra autorità

L’interfaccia consente alle autorità dello Stato membro ospitante di ricevere le dichiarazioni e di attivare la procedura di richiesta documentale prevista dall’articolo 1, paragrafo 11, lettera c), della direttiva (UE) 2020/1057. L’autorità dello Stato membro in cui ha avuto luogo il distacco può chiedere documenti relativi a un periodo fino a dodici mesi prima della richiesta. Il trasportatore può inviare i documenti in una o più fasi; se vengono richiesti documenti ulteriori rispetto a quelli inizialmente indicati, il termine di otto settimane per la trasmissione decorre dalla richiesta integrativa.

Il regolamento prevede inoltre un meccanismo di cooperazione con lo Stato membro di stabilimento: il trasportatore è informato quando lo Stato membro ospitante richiede assistenza, e qualsiasi documento caricato dall’autorità dello Stato membro di stabilimento diventa visibile nell’account del trasportatore. In questo modo si assicura tracciabilità del procedimento e trasparenza nei confronti dell’operatore economico.

Chiusura delle richieste e prevenzione di duplicazioni

Le autorità competenti dello Stato membro ospitante devono inserire l’esito finale della valutazione del rispetto delle norme sul distacco e chiudere la richiesta nell’IMI. Il trasportatore riceve notifica della chiusura con l’indicazione dell’esito finale. Per evitare richieste pendenti sine die, le richieste non chiuse si chiudono automaticamente dopo 24 mesi dalla data della richiesta. I considerando sottolineano anche l’esigenza di coordinamento tra autorità nazionali per evitare che il trasportatore riceva richieste non necessarie dallo stesso Stato membro per il medesimo periodo di distacco.

Conservazione dei dati e cancellazione automatica

L’articolo 4 introduce regole puntuali sulla retention. L’interfaccia deve consentire la cancellazione di tutti i dati conservati e degli account dei trasportatori quando essi non sono più necessari per le finalità per cui sono stati raccolti e trattati. Deve altresì consentire un sollecito al trasportatore affinché riveda e, se necessario, cancelli i dati personali del conducente. Le dichiarazioni di distacco sono cancellate automaticamente dopo 24 mesi. I documenti trasmessi dal trasportatore in risposta alle richieste restano disponibili solo per il tempo necessario e, in ogni caso, per un periodo non superiore a 12 mesi dopo la chiusura della richiesta.

Protezione dei dati personali

Il regolamento richiama espressamente la necessità di trattare i dati personali nel rispetto del diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati. Il considerando 16 precisa che si applica il regolamento (UE) 2018/1725, dato che il trattamento avviene nell’ambito di strumenti e sistemi dell’Unione. La disciplina della cancellazione automatica e della limitazione temporale della conservazione risponde proprio all’esigenza di minimizzazione dei dati.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essendo un regolamento di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

L’articolo 1 stabilisce che il regolamento specifica le funzionalità dell’interfaccia pubblica connessa all’IMI ai fini dell’articolo 1, paragrafo 11, della direttiva (UE) 2020/1057, ossia per supportare la gestione delle dichiarazioni di distacco e delle richieste di documenti nel distacco dei conducenti nel trasporto su strada.

Accesso sicuro, account e gestione delle dichiarazioni

L’articolo 2, paragrafo 1, prevede funzionalità per creare un account sicuro, registrare l’attività dell’utente e inserire i dati del trasportatore, degli utenti autorizzati, del gestore dei trasporti e dei conducenti distaccati. Consente di registrare le informazioni richieste dall’articolo 1, paragrafo 11, lettera a), della direttiva (UE) 2020/1057, di trasmettere dichiarazioni di distacco per un periodo da un minimo di un giorno a un massimo di sei mesi, modificarle, scaricarle in formato elettronico e stampabile, rinnovarle e cancellarle.

Richieste di documenti e comunicazioni con le autorità

L’interfaccia consente al trasportatore di ricevere e rispondere alle richieste di documentazione ex articolo 1, paragrafo 11, lettera c), della direttiva (UE) 2020/1057, di accedere ai documenti trasmessi dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento, di comunicare con le autorità dello Stato membro in cui ha avuto luogo il distacco e di essere informato della chiusura della richiesta.

Funzionalità per le autorità dello Stato membro ospitante

L’articolo 2, paragrafo 2, attribuisce alle autorità nazionali competenti dello Stato membro ospitante la possibilità di ricevere le dichiarazioni di distacco, formulare richieste di documenti secondo la procedura prevista dalla direttiva (UE) 2020/1057 e inserire l’esito finale della valutazione del rispetto delle norme sul distacco, chiudendo la richiesta nell’IMI.

Termini e modalità per le richieste di documenti

L’articolo 3 stabilisce che l’autorità competente dello Stato membro in cui ha avuto luogo il distacco può chiedere documenti relativi a un periodo fino a dodici mesi prima della data della richiesta. I documenti possono essere forniti in una o più fasi; se sono richiesti documenti aggiuntivi non compresi nella richiesta iniziale, il termine di otto settimane decorre dalla richiesta integrativa. Il trasportatore è informato se lo Stato membro ospitante richiede assistenza allo Stato membro di stabilimento, e i documenti caricati da quest’ultimo diventano visibili nell’account del trasportatore.

Chiusura automatica delle richieste

L’articolo 3, paragrafo 5, prevede che il trasportatore riceva notifica della chiusura della richiesta con l’esito finale dopo la verifica dei documenti. Le richieste non chiuse dall’autorità richiedente si chiudono automaticamente dopo 24 mesi dalla data della richiesta.

Conservazione, cancellazione e durata dei dati

L’articolo 4 disciplina la cancellazione di tutti i dati conservati e degli account dei trasportatori quando non sono più necessari per le finalità di raccolta e trattamento, prevedendo anche un sollecito al trasportatore per rivedere ed eventualmente cancellare i dati personali del conducente. Le dichiarazioni di distacco sono cancellate automaticamente dopo 24 mesi. I documenti trasmessi in risposta a una richiesta restano disponibili per il tempo necessario e comunque non oltre 12 mesi dopo la chiusura della richiesta.

Tutela dei dati personali

Il considerando 16 precisa che ogni trattamento di dati personali necessario all’applicazione del regolamento deve avvenire conformemente al diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati personali; per questo regolamento si applica il regolamento (UE) 2018/1725.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 5 dispone che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materietrasporti su stradadistacco dei lavoratoricooperazione amministrativamercato internoprotezione dei dati

Testo integrale

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