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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/2172

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2172 della Commissione dell'8 dicembre 2021 che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R2172

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna con urgenza gli elenchi UE di paesi terzi/zona autorizzati per talune categorie di prodotti avicoli provenienti dal Regno Unito. La modifica risponde a più focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità notificati in Inghilterra tra il 24 e il 26 novembre 2021. Di conseguenza, l’accesso al mercato unionale viene escluso per le partite provenienti dalle zone soggette a restrizione istituite dalle autorità britanniche.

Modifica gli elenchi di zone del Regno Unito autorizzate all’ingresso nell’UE per pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna, a seguito di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità.

Ambito di applicazione

Si applica all’ingresso nell’Unione di partite provenienti dal Regno Unito rientranti negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, cioè: pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e carni fresche di selvaggina da penna. L’effetto è territoriale e limitato alle nuove zone di restrizione GB-2.31, GB-2.32, GB-2.33 e GB-2.34 istituite nel Regno Unito (Inghilterra), individuate in aree di 10 km attorno ai focolai indicati; non riguarda le altre zone non modificate dagli allegati.

Modifica degli elenchi UE per il Regno Unito in materia di prodotti avicoli

Il regolamento interviene sul sistema unionale di elenchi di paesi terzi, territori e zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinati animali e prodotti di origine animale. La finalità è reagire rapidamente a più focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità notificati dal Regno Unito in Inghilterra, con conseguente esclusione dall’autorizzazione all’ingresso per le zone di restrizione interessate.

Contesto normativo

La misura si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2016/429, che subordina l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale alla provenienza da paesi terzi, territori o zone inclusi negli elenchi pertinenti dell’articolo 230, paragrafo 1. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce poi le prescrizioni sanitarie applicabili, mentre il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 contiene gli elenchi operativi. In particolare, gli allegati V e XIV del regolamento 2021/404 disciplinano, rispettivamente, le partite di pollame/materiale germinale di pollame e le carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

Focolai notificati e valutazione della Commissione

Il Regno Unito ha notificato alla Commissione diversi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame: due localizzati presso Leeming Bar e Thirsk (North Yorkshire) e uno presso Barrow upon Soar (Leicestershire), con conferme di laboratorio mediante RT-PCR tra il 24 e il 26 novembre 2021. Le autorità veterinarie britanniche hanno istituito zone di controllo di 10 km e applicato una politica di abbattimento totale. Valutate le informazioni epidemiologiche e le misure adottate, la Commissione ha ritenuto che l’ingresso nell’Unione di partite provenienti dalle zone soggette a restrizione non dovesse più essere autorizzato.

Modifiche agli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V e XIV conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. Nell’allegato V, dopo la zona GB-2.30, sono inserite le nuove zone GB-2.31, GB-2.32, GB-2.33 e GB-2.34 per varie categorie di pollame e materiale germinale di pollame, con date di applicazione distinte: 24 novembre 2021 per GB-2.31 e GB-2.32; 25 novembre 2021 per GB-2.33; 26 novembre 2021 per GB-2.34. Le categorie elencate comprendono, tra le altre, pollame riproduttore, pollame da reddito, pollame da macellazione, ratiti, pulcini di un giorno, uova da cova e partite di meno di 20 capi.

Estensione alle carni fresche di pollame e selvaggina da penna

Nell’allegato XIV, per il Regno Unito, sono inserite le stesse zone GB-2.31, GB-2.32, GB-2.33 e GB-2.34 anche per le carni fresche di pollame diverso dai ratiti, carni fresche di ratiti e carni fresche di selvaggina da penna. Anche qui le date rilevanti coincidono con le conferme dei focolai: 24, 25 e 26 novembre 2021 a seconda della zona. L’effetto pratico è l’esclusione dall’autorizzazione all’ingresso di tali prodotti se provenienti dalle aree ricomprese nelle nuove zone di restrizione.

Delimitazione geografica delle zone

Il regolamento descrive con precisione le aree interessate come circonferenze di raggio 10 km centrate su coordinate WGS84 specifiche: GB-2.31 presso Leeming Bar; GB-2.32 e GB-2.34 presso Thirsk; GB-2.33 presso Barrow upon Soar. Questa delimitazione serve a rendere immediatamente identificabile il perimetro delle restrizioni sanitarie applicabili alle partite destinate all’Unione.

Entrata in vigore e urgenza

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione motiva l’urgenza con la situazione epidemiologica in atto nel Regno Unito relativa all’influenza aviaria ad alta patogenicità. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Base giuridica e ratio della modifica

Il regolamento è adottato sulla base del regolamento (UE) 2016/429, in particolare dell’articolo 230, paragrafo 1. Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per adeguare gli elenchi di paesi terzi, territori o zone autorizzati all’ingresso nell’Unione, in ragione della situazione epidemiologica di influenza aviaria ad alta patogenicità nel Regno Unito.

Aggiornamento degli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V e XIV conformemente all’allegato del regolamento. Nell’allegato V sono inserite le zone GB-2.31, GB-2.32, GB-2.33 e GB-2.34 per le partite di pollame e materiale germinale di pollame; nell’allegato XIV sono inserite le stesse zone per le carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

Zone interessate e delimitazione geografica

Le nuove zone riguardano aree di restrizione di 10 km attorno a focolai localizzati: Leeming Bar, Hambleton, North Yorkshire (GB-2.31); Thirsk, Hambleton, North Yorkshire (GB-2.32 e GB-2.34); Barrow upon Soar, Charnwood, Leicestershire (GB-2.33). Il testo riporta per ciascuna zona le coordinate WGS84 del centro della circonferenza.

Categorie di merci interessate

Per le zone aggiunte negli allegati V e XIV vengono elencate le categorie di prodotti avicoli interessate: pollame riproduttore e da reddito, pollame da macellazione, ratiti riproduttori e da reddito, ratiti destinati alla macellazione, pulcini di un giorno, uova da cova, partite di meno di 20 capi di pollame, carni fresche di pollame diverso dai ratiti, carni fresche di ratiti e carni fresche di selvaggina da penna.

Motivazione epidemiologica e divieto di fatto per le zone restritte

La Commissione prende atto dei focolai notificati dal Regno Unito e delle misure adottate, tra cui una zona di controllo di 10 km e una politica di abbattimento totale. Sulla base della valutazione delle informazioni fornite, conclude che l’ingresso nell’Unione di partite provenienti dalle zone restritte non dovrebbe più essere autorizzato.

Entrata in vigore e applicazione diretta

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Il testo sottolinea l’urgenza delle modifiche a causa dell’attuale situazione epidemiologica.

Come è indicizzato

Materiesanità animalecommercio di animali e prodotti di origine animalesicurezza alimentarecontrolli veterinari

Testo integrale

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