Regolamento (UE) 2021/2170
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2170 della Commissione del 7 dicembre 2021 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione originari della Repubblica popolare cinese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento conclude un’inchiesta antidumping avviata nel 2020 sui fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione provenienti dalla Cina e istituisce dazi antidumping definitivi. La Commissione conferma dumping, pregiudizio rilevante all’industria dell’Unione, nesso causale e interesse dell’Unione favorevole alle misure. Sono previste aliquote differenziate per alcuni esportatori cooperanti, una misura per le altre società, esclusioni di taluni prodotti per uso domestico e regole di applicazione tramite fattura commerciale valida.
Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell’Unione di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione originari della Repubblica popolare cinese.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione, di spessore inferiore a 0,021 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli di peso superiore a 10 kg, classificati ai codici NC ex 7607 11 19 (codici TARIC 7607111960 e 7607111991) e originari della Repubblica popolare cinese. Sono esclusi alcuni fogli e nastri sottili di alluminio per uso domestico individuati all’articolo 1, paragrafo 2. Le misure si applicano alle importazioni nel territorio doganale dell’Unione e riguardano importatori, operatori doganali e produttori esportatori cinesi individuati nel regolamento; dal 1° gennaio 2021 i dati di base dell’inchiesta sono riferiti all’UE-27, senza il Regno Unito.
Dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione originari della Repubblica popolare cinese
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2170 della Commissione chiude l’inchiesta antidumping avviata nel 2020 sulle importazioni dalla Cina di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione e istituisce misure definitive. La Commissione ritiene accertati dumping, pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione, nesso causale e interesse dell’Unione favorevole all’adozione dei dazi, dopo aver respinto le principali contestazioni delle parti interessate.
Ambito oggettivo e definizione del prodotto
Il prodotto interessato è costituito da fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione, di spessore inferiore a 0,021 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli di peso superiore a 10 kg, classificati nel codice NC ex 7607 11 19 (codici TARIC 7607111960 e 7607111991). Il regolamento individua anche quattro categorie escluse, tutte riconducibili a fogli e nastri sottili di alluminio per uso domestico, distinte per spessore e larghezza del rotolo.
Quadro procedurale
L’inchiesta è stata aperta il 22 ottobre 2020 ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036. Il 18 giugno 2021 era già stato istituito un dazio provvisorio con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/983. Nel corso della fase successiva la Commissione ha acquisito osservazioni scritte, ha svolto audizioni con produttori esportatori, utilizzatori e importatori, e ha effettuato controlli incrociati anche a distanza per via delle restrizioni dovute alla pandemia di COVID-19.
Definizione del prodotto e richieste di esclusione
Diverse parti hanno chiesto l’esclusione di ACF < 6 e di ACF per batterie per auto elettriche. La Commissione ha respinto tali richieste, rilevando che gli elementi presentati non modificavano le conclusioni provvisorie: l’industria dell’Unione aveva dimostrato capacità e abilità produttiva, anche tramite prove di laminazione e vendite limitate nel passato, mentre il mercato degli ACF < 6 è stato qualificato come segmento in via di sviluppo con domanda modesta nel periodo dell’inchiesta. La Commissione ha inoltre ritenuto non decisivi gli argomenti basati sulle difficoltà logistiche e sulla carenza di offerta legate al COVID-19, perché considerate congiunturali.
Distorsioni significative in Cina e costruzione del valore normale
La Commissione conferma l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, ritenendo sussistenti distorsioni significative nell’economia cinese. Il valore normale è stato quindi costruito utilizzando costi e prezzi esenti da distorsioni di un paese rappresentativo appropriato, individuato nella Turchia. La Commissione respinge le censure del governo cinese sull’uso della relazione per paese, sulla compatibilità con l’OMC e sulla presunta discriminazione, ribadendo che la valutazione delle distorsioni avviene nell’ambito dell’inchiesta concreta e che il metodo del regolamento di base è ritenuto conforme agli obblighi internazionali dell’Unione.
Selezione del paese rappresentativo e fonti di riferimento
Per il paese rappresentativo la Commissione ha utilizzato dati turchi relativi a materie prime, energia, lavoro, SGAV e profitti. È stato respinto l’argomento secondo cui sarebbero dovute essere utilizzate solo società produttrici di ACF; la Commissione richiama il proprio margine di discrezionalità e il fatto che l’articolo 2, paragrafo 6 bis, richiede costi e prezzi corrispondenti in un paese rappresentativo appropriato, non necessariamente prodotti identici. Sono stati anche respinti i rilievi sulla singola impresa turca con profitto vicino al pareggio, perché non rappresentativo del settore.
Fattori produttivi e valori di riferimento
La Commissione indica i principali fattori produttivi e i rispettivi valori esenti da distorsioni: lingotti di alluminio, placche di alluminio, bobine di fogli di alluminio, olio di laminazione, additivi dell’olio di laminazione, avanzi di alluminio, lavoro ed energia elettrica. Per energia elettrica è stato usato un valore in fascia 0,48 - 0,51 CNY/kWh a seconda del consumo. Sono state respinte le contestazioni sui valori di riferimento GTA, sui prezzi dei rottami, sui dazi all’importazione da includere, sull’uso di indici annui del lavoro e sui dati Eurostat per l’energia.
Prezzo all’esportazione, confronti e rettifiche
La Commissione conferma le rettifiche effettuate sul prezzo all’esportazione, incluse quelle relative al costo di imballaggio e ai costi del credito. Sono stati respinti i rilievi di Xiamen Xiashun su un preteso doppio conteggio dell’imballaggio e quelli di Donghai sulla valuta da utilizzare per gli interessi. Analogamente è stato confermato il rifiuto di trattare alcune società collegate come entità economica unica ai fini delle rettifiche per le vendite tramite operatore commerciale collegato.
Margini di dumping definitivi
I margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono: Yantai Donghai Aluminum Foil Co., Ltd. 98,5 %; Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., Ltd. 81,5 %; Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd. 16,1 %; altre società che hanno collaborato 69,5 %; tutte le altre società 98,5 %. In sede finale la Commissione ha anche corretto alcuni calcoli sulla base delle osservazioni ricevute.
Pregiudizio all’industria dell’Unione
La Commissione conclude che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. Il consumo totale dell’Unione è sceso da 201 281 tonnellate nel 2017 a 189 149 tonnellate nel periodo dell’inchiesta; nel frattempo le importazioni dalla RPC sono cresciute e i prezzi hanno esercitato una pressione al ribasso. L’undercutting è stato confermato in una forchetta tra 3,3 % e 13,7 %, con media ponderata pari al 10,3 %. Le obiezioni su mercato vincolato, dati espressi in tonnellate, costi del lavoro, ristrutturazione, investimenti e qualità dell’analisi sono state respinte.
Nesso causale
La Commissione afferma che le importazioni oggetto di dumping dalla Cina hanno causato il pregiudizio e che gli altri fattori esaminati non spezzano il nesso causale. Sono state prese in considerazione, e respinte, le doglianze relative al calo del consumo, alla pandemia di COVID-19, alla mancanza di investimenti, alla ristrutturazione di un produttore dell’Unione, ai salari elevati, ai costi energetici e all’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione.
Interesse dell’Unione e istanze degli utilizzatori/importatori
La Commissione conclude che non vi sono ragioni impellenti per ritenere che l’istituzione delle misure definitive non sia nell’interesse dell’Unione. Sono state esaminate e respinte le preoccupazioni degli utilizzatori e degli importatori su qualità, capacità di fornitura, tempi di consegna, competitività, obiettivi ambientali e possibile ricorso agli aiuti di Stato in alternativa ai dazi. È stata inoltre respinta la richiesta di esenzione per uso finale di Effegidi, perché presentata tardivamente e comunque non supportata da dati sufficienti per valutarne l’impatto complessivo.
Livello del dazio, applicazione e controlli doganali
Il dazio definitivo è fissato, per ciascuna società, al livello inferiore tra margine di dumping e margine di pregiudizio: 28,5 % per Jiangsu Zhongji, 15,4 % per Xiamen Xiashun, 24,7 % per Yantai Donghai, 23,6 % per le altre società cooperanti e 28,5 % per tutte le altre società. Per applicare l’aliquota individuale è necessaria una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione specifica di origine e fabbricazione; in difetto, si applica l’aliquota generale. Le autorità doganali mantengono i consueti poteri di controllo e possono richiedere documentazione supplementare.
Riscossione dei dazi provvisori e nuove domande
Gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio in forza del regolamento di esecuzione (UE) 2021/983 sono riscossi definitivamente, con svincolo delle eccedenze. Il regolamento consente inoltre di aggiungere nuovi produttori esportatori cinesi all’elenco delle società con aliquote individuali, a condizione che dimostrino di non aver esportato nel periodo dell’inchiesta, di non essere collegati a soggetti già colpiti e di aver esportato successivamente o di aver assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportazione.
Decorrenza
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Apertura e svolgimento dell’inchiesta
L’inchiesta antidumping è stata aperta il 22 ottobre 2020 ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036. È stata istituita una misura provvisoria con regolamento di esecuzione (UE) 2021/983 del 17 giugno 2021, poi seguita da divulgazioni provvisorie e definitive delle informazioni, audizioni delle parti e verifiche, anche a distanza per effetto delle restrizioni COVID-19.
Definizione del prodotto e esclusioni
Il prodotto interessato è costituito da fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione, di spessore inferiore a 0,021 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli di peso superiore a 10 kg. Sono esclusi specifici fogli e nastri sottili di alluminio per uso domestico, distinti per spessore e larghezza del rotolo, come elencato all’articolo 1, paragrafo 2. La Commissione ha respinto le richieste di esclusione per ACF < 6 e per ACF destinati a batterie per auto elettriche.
Conclusioni sul dumping e determinazione del valore normale
La Commissione conferma l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base per costruire il valore normale, fondandosi sulla sussistenza di distorsioni significative in Cina. È stato selezionato come paese rappresentativo la Turchia. Sono stati utilizzati valori esenti da distorsioni per materie prime, lavoro, energia, SGAV e profitti, con tabelle specifiche di valori di riferimento. I margini di dumping definitivi vanno dal 16,1 % al 98,5 % a seconda della società.
Offerte di impegno respinte
L’offerta di impegno sui prezzi presentata da Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., Ltd. e dalla collegata società commerciale di Hong Kong è stata respinta ai sensi dell’articolo 8 del regolamento di base perché ritenuta inapplicabile e fonte di difficoltà di controllo, anche per la molteplicità dei tipi di prodotto, il rischio di compensazione incrociata e la struttura complessa del gruppo.
Pregiudizio all’industria dell’Unione
La Commissione conferma che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. Il consumo dell’Unione è diminuito, mentre le importazioni dalla RPC sono aumentate; è stato confermato un undercutting tra il 3,3 % e il 13,7 % (media ponderata 10,3 %). Sono state respinte le censure su mercato vincolato, dati espressi in tonnellate, costi di lavoro, investimenti, ristrutturazione e qualità dell’analisi dati.
Nesso di causalità e altri fattori
La Commissione conclude che le importazioni oggetto di dumping originarie della Cina hanno causato il pregiudizio notevole e che gli altri fattori esaminati singolarmente o cumulativamente non interrompono il nesso causale. Sono state considerate e respinte le argomentazioni su calo del consumo, pandemia di COVID-19, mancanza di investimenti, ristrutturazione industriale, salari elevati, costi energetici ed esportazioni dell’industria dell’Unione.
Interesse dell’Unione
La Commissione ritiene che l’istituzione delle misure sia nell’interesse dell’industria dell’Unione, dei fornitori e, complessivamente, dell’Unione. Sono state esaminate e respinte le doglianze di utilizzatori e importatori relative a qualità, continuità della catena di approvvigionamento, competitività, obiettivi ambientali e presunti aiuti di Stato alternativi. È stata anche respinta una richiesta di esenzione per uso finale presentata da Effegidi.
Livello delle misure e margine di pregiudizio
Il dazio definitivo è fissato al livello inferiore tra margine di dumping e margine di pregiudizio, con adeguamenti per costi successivi all’importazione e altre rettifiche. La Commissione conferma che non si applica la deroga relativa alle distorsioni delle materie prime di cui all’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base.
Aliquote definitive e disciplina doganale
Le aliquote definitive sono: Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., Ltd. 28,5 %; Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd. 15,4 %; Yantai Donghai Aluminum Foil Co., Ltd. 24,7 %; altre società che hanno collaborato 23,6 %; tutte le altre società 28,5 %. Per beneficiare delle aliquote individuali è necessaria una fattura commerciale valida con una specifica dichiarazione. In mancanza di tale fattura si applica il dazio per tutte le altre società.
Riscossione definitiva dei dazi provvisori e nuova cooperazione
Gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2021/983 sono riscossi in via definitiva; gli importi eccedenti le aliquote definitive sono svincolati. L’articolo 2 prevede la possibilità di estendere il trattamento individuale a nuovi produttori esportatori cinesi che dimostrino di non aver esportato nel periodo dell’inchiesta (1° luglio 2019 - 30 giugno 2020), di non essere collegati a operatori già soggetti alle misure e di aver esportato dopo tale periodo o assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportazione.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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