Cassazione Penale, Ordinanza n. 10135/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna del Tribunale alla multa di euro 6.700 per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998, contestato per il permanere in Italia in violazione di un ordine del Questore. Con due motivi ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione: da un lato, ha contestato la legittimità del provvedimento del Questore che imponeva l'ordine non adempiuto; dall'altro, ha lamentato il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., ritenendo che il fatto fosse di particolare tenuità.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati. Ha confermato la valutazione di legittimità del provvedimento del Questore di Macerata, fondato sull'assenza di un documento idoneo all'espatrio, sulla mancanza di un vettore disponibile per l'esecuzione dell'espulsione e sull'impossibilità di trattenere l'imputato in un centro di accoglienza per indisponibilità di posti. Ha inoltre ritenuto corretta la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. in ragione del lungo protrarsi dell'illegale permanenza dell'imputato in Italia, superiore a un anno. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998
integra il reato contestato nel caso di inosservanza dell'ordine impartito dal Questore all'esito della procedura di espulsione; la Corte ne conferma la configurabilità alla luce della legittimità del provvedimento presupposto.
art. 131-bis c.p.
la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa quando la condotta si connota per un lungo protrarsi dell'illecita permanenza sul territorio nazionale, tale da non consentire una valutazione di minima offensività.
art. 616 c.p.p.
legittima la condanna del ricorrente in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, con pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sul reato di inosservanza dell'ordine del Questore in materia di espulsione, il controllo della Cassazione può investire la legittimità del provvedimento presupposto, ma resta corretto il giudizio di merito che lo ritenga validamente adottato se fondato su elementi oggettivi quali assenza di documenti per l'espatrio, indisponibilità di un vettore e impossibilità di trattenimento in idonea struttura.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando l'offesa non sia minima per effetto della protrazione significativa della condotta antigiuridica, specie se la permanenza irregolare si è mantenuta per un periodo apprezzabilmente lungo.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dovuta alla Cassa delle ammende.
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