Cassazione Penale, Sentenza n. 45697/2022 del 01/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva assolto gli imputati ritenendo scriminata dall'esercizio del diritto di cronaca la condotta contestata. Denunciano diffamazione per un articolo pubblicato su "L'Espresso" del 10/11/2011, sostenendo che l'articolo attribuiva loro fatti non corrispondenti al vero, usava espressioni e titoli offensivi e mancava della necessaria continenza espositiva. In particolare contestano l'attribuzione alla Pistolesi di un "curriculum giudiziario" fatto di reati (rapina, lesioni, istigazione) quando vi sarebbero solo segnalazioni di polizia, e la ripresa di frasi come il tentativo di "pestare pakistani" o di "sfregiare donne musulmane" che, a loro dire, deriverebbero da conversazioni ironiche e quindi non idonee a fondare una rappresentazione giornalistica lesiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto le censure dei ricorrenti ritenendo fondata la valutazione della corte territoriale secondo cui l'articolo era sostanzialmente coerente con le risultanze investigative (informativa DIGOS e ordinanza di custodia cautelare) e quindi rientrava nell'esercizio legittimo del diritto di cronaca giudiziaria. La Corte ha richiamato i limiti del diritto di cronaca: verità oggettiva o ricerca diligente, continenza espositiva e rispetto della presunzione di non colpevolezza; ma ha ritenuto che, nel caso concreto, l'autore non avesse travalicato tali limiti e che le espressioni contestate andassero valutate nel contesto complessivo dell'articolo, il quale riproduceva elementi probatori e intercettazioni da cui emergevano idee e frasi di incitamento alla violenza. Quanto al titolo e al sottotitolo, pur riconoscendo la responsabilità del direttore per il titolo di copertina in astratto (responsabilità autonoma), la Corte ha ritenuto che nel caso concreto nemmeno questi elementi eccedessero i limiti della continenza e fossero scriminati dall'esimente del diritto di cronaca giudiziaria. Conseguentemente i ricorsi delle parti civili sono stati respinti e confermate le decisioni assolutorie della corte d'appello.
Norme richiamate
Codice penale, art. 595, comma 3
Si è valutata la fattispecie di diffamazione aggravata; la Corte ha esaminato se le espressioni fossero offensorie e non scriminabili dal diritto di cronaca, ritenendo invece che, alla luce delle risultanze investigative, l'articolo non eccedesse i limiti della continenza.
Legge 47/1948, art. 13
Norma che disciplina la responsabilità per stampa e periodici; richiamata nella contestazione relativa alla responsabilità del direttore responsabile per i contenuti e i titoli pubblicati.
Costituzione della Repubblica Italiana, art. 21
Richiamato il principio della libertà di stampa e di manifestazione del pensiero a fondamento del diritto di cronaca che può scriminare la condotta del giornalista quando esercitata nel rispetto dei limiti costituzionali.
Costituzione della Repubblica Italiana, art. 27
Richiamata la presunzione di non colpevolezza che impone al cronista, soprattutto in fase di indagine, una rappresentazione asettica e senza anticipazioni di colpevolezza.
Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 2 e 3
Richiamati per evidenziare la tutela dei diritti fondamentali della persona, come onore e reputazione, che delimitano il diritto di cronaca.
Massime di principio
- Il diritto di cronaca giudiziaria è scriminante quando la notizia è coerente con le risultanze investigative o con un serio e diligente lavoro di ricerca; non è necessario che l'accusa sia provata, ma la rappresentazione non deve travalicare i fatti emersi.
- La continenza espositiva impone al giornalista di evitare linguaggio sensazionalistico, enfasi pregiudizievole e presentazioni che inducano a una anticipata percezione di colpevolezza; tuttavia frasi dure attinte da atti investigativi o intercettazioni possono essere riportate se inserite nel contesto probatorio.
- Il titolo e il sottotitolo possono avere autonoma capacità diffamatoria: il direttore responsabile è in linea di principio responsabile per essi, ma se il titolo sintetizza correttamente e proporzionatamente quanto sviluppato nell'articolo e si fonda su atti investigativi, può essere comunque scriminato dal diritto di cronaca.
- Le singole frasi vanno valutate sistematicamente nel contesto dell'intero articolo; estrapolare espressioni dal contesto può portare a conclusioni distorte sulla offensività.
- In fase di indagine preliminare, data la fluidità delle emergenze investigative, è doveroso un racconto cauto: il cronista deve controllare i termini delle accuse e non presentare ipotesi accusatorie come verità accertate.
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