Risposta n. 99 del 6/12/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSecondo l'istante, la disapplicazione sarebbe giustificata perché Beta avrebbe già sterilizzato la propria base ACE per i conferimenti effettuati a favore di società del gruppo e, quindi, non si sarebbe prodotto alcun effetto moltiplicativo del beneficio. Le eventuali operazioni infragruppo sarebbero state neutralizzate dalla controllante, mentre il finanziamento a ZZ S.p.A. non avrebbe inciso sulla base ACE di Alfa.
Disapplicazione della sterilizzazione ACE per corrispettivi versati alla controllante per l'acquisto di partecipazioni infragruppo
Il quesito
Alfa S.p.A. chiede se possa essere disapplicata, per il periodo d'imposta 2017, la regola antielusiva dell'articolo 10, comma 3, lettera a), del decreto ACE, così da non sterilizzare dalla propria base ACE i corrispettivi versati a Beta S.p.A. per l'acquisto delle partecipazioni in X S.p.A., Y S.p.A. e Z S.r.l., sostenendo che non vi sarebbero stati effetti duplicativi del beneficio nel gruppo.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ritiene che la norma dell'articolo 10, comma 3, lettera a), del decreto ACE miri a evitare che un medesimo flusso finanziario generi base ACE in più soggetti del gruppo. Sulla base dei dati forniti, riconosce la disapplicazione solo in parte: non per gli importi di Beta impiegati in modo duplicativo in conferimenti a XX S.p.A., YY S.p.A. e ZZ S.p.A., rispetto ai quali Alfa deve sterilizzare la propria base ACE; invece la concede per la parte residua, perché non emergono ulteriori effetti duplicativi. Esclude inoltre ogni sterilizzazione per il finanziamento di Beta a ZZ S.p.A., poiché nel 2017 tale società non aveva ancora variazioni rilevanti ai fini ACE e il prestito è stato usato per il rimborso anticipato di un finanziamento.
Disapplicazione della disciplina antielusiva ACE per acquisto di partecipazioni infragruppo
L'interpello riguarda l'applicazione dell'articolo 10, comma 3, lettera a), del decreto ministeriale 3 agosto 2017 in materia di ACE. La questione nasce da operazioni infragruppo effettuate nel 2017 da Alfa S.p.A., che ha acquistato dalla controllante Beta S.p.A. partecipazioni in tre società del gruppo, chiedendo di non sterilizzare tali corrispettivi dalla propria base ACE.
Fattispecie rappresentata
Nel corso del 2017, nell'ambito di un progetto di razionalizzazione del gruppo, Alfa ha acquisito da Beta le partecipazioni in:
- X S.p.A.;
- Y S.p.A.;
- Z S.r.l.
Il prezzo complessivamente corrisposto alla controllante, pari a un importo non indicato nel testo, secondo l'istante dovrebbe essere sterilizzato ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera a), del decreto ACE, salvo disapplicazione della norma antielusiva.
Quesito del contribuente
Alfa chiede se sia possibile disapplicare la disposizione antielusiva, sostenendo che nel gruppo non si sarebbero determinati effetti duplicativi del beneficio ACE. In particolare, la contribuente afferma che i corrispettivi incassati da Beta sarebbero stati successivamente impiegati dalla controllante in operazioni infragruppo già sterilizzate nella sua base ACE, sicché non vi sarebbe stata una moltiplicazione indebita del beneficio fiscale.
Soluzione interpretativa prospettata
L'istante ricostruisce i flussi finanziari in uscita dalla controllante Beta per dimostrare l'assenza di duplicazione del vantaggio ACE. In particolare, indica che nel 2017 Beta avrebbe effettuato:
- conferimenti in favore di XX S.p.A.;
- conferimenti in favore di YY S.p.A.;
- un finanziamento a ZZ S.p.A.
Secondo la contribuente:
- Beta avrebbe già sterilizzato la propria base ACE per importi corrispondenti;
- sin dal 2010 Beta presenterebbe una base ACE negativa, proprio per effetto delle riduzioni ex articolo 10 del decreto ACE;
- i conferimenti del 2017 avrebbero incrementato la base ACE delle società beneficiarie solo per la frazione di esercizio prevista dall'articolo 5, comma 5, del decreto ACE;
- i crediti sorti in capo a YY S.p.A. sarebbero crediti di funzionamento, non finanziamenti, e non avrebbero prodotto effetti distorsivi;
- il finanziamento a ZZ S.p.A. non avrebbe inciso sulla base ACE del 2017, poiché la società era stata costituita il 15 dicembre 2017 e avrebbe chiuso il primo bilancio al 31 dicembre 2018.
Normativa richiamata
La disciplina centrale è l'articolo 10, comma 3, lettera a), del decreto ACE, secondo cui la variazione in aumento di capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dei corrispettivi per l'acquisizione o l'incremento di partecipazioni in società controllate già appartenenti ai soggetti indicati dal comma 1. La finalità della norma è impedire che uno stesso flusso finanziario, mediante operazioni concatenate, aumenti il capitale proprio di più soggetti del medesimo gruppo.
Valutazione dell'Agenzia delle Entrate
L'Agenzia osserva che, per escludere gli effetti contrastati dalla norma antielusiva, occorre verificare se i flussi finanziari derivanti dalla cessione delle partecipazioni siano stati poi impiegati in operazioni capaci di creare base ACE per altri soggetti del gruppo.
Sulla base della documentazione integrativa prodotta, l'Agenzia rileva che Beta:
- ha registrato incrementi di capitale per complessivi importi derivanti da utili accantonati e da un aumento di capitale del 2012;
- ha effettuato nel tempo riduzioni ex articolo 10 del decreto ACE;
- al 31 dicembre 2017 presentava un valore negativo della base ACE.
Tra le riduzioni considerate rientrano anche quelle conseguenti alle operazioni del 2017 verso X S.p.A., Y S.p.A. e Z S.p.A. Tuttavia, l'Agenzia ritiene che le sterilizzazioni operate da Beta non siano sufficienti, da sole, a escludere il rischio di duplicazione del beneficio ACE: i corrispettivi pagati da Alfa a Beta sono infatti transitati nella controllante e da lì sono stati impiegati in conferimenti o comunque in liberazione di risorse finanziarie poi destinate ad altre partecipate del gruppo, con conseguente effetto duplicativo.
Parere dell'Agenzia delle Entrate
L'Agenzia non riconosce la disapplicazione dell'articolo 10, comma 3, lettera a), del decreto ACE per la parte di importi che ha effettivamente generato un impiego duplicativo del beneficio, cioè per le somme collegate ai conferimenti di Beta in favore di XX S.p.A., YY S.p.A. e Z S.p.A. In relazione a tale quota, Alfa deve quindi sterilizzare la propria base ACE.
Per la parte residua, invece, l'Agenzia accoglie la richiesta di disapplicazione, non emergendo ulteriori effetti duplicativi.
Quanto al finanziamento erogato da Beta a ZZ S.p.A., l'Agenzia esclude che esso comporti sterilizzazioni in capo ad Alfa, poiché nel 2017 ZZ S.p.A. non aveva ancora beneficiato di incrementi rilevanti ai fini ACE ed il prestito risulta, secondo quanto dichiarato, utilizzato per il rimborso anticipato di un finanziamento già esistente.
Conclusioni operative
La risposta ha efficacia limitata al periodo d'imposta 2017 e si basa sulle informazioni fornite dall'istante, assunte come veritiere e complete. Resta fermo il potere dell'Amministrazione finanziaria di verificare, in sede di controllo, se la fattispecie integri un disegno elusivo ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 212/2000. Inoltre, il parere riguarda esclusivamente la disapplicazione della norma antielusiva e non la correttezza complessiva della determinazione della base ACE di Alfa.
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