Risposta n. 101 del 6/12/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’istante sostiene che l’operazione non sia abusiva perché non genera vantaggi fiscali indebiti, è supportata da valide ragioni extrafiscali e produce effetti organizzativi e patrimoniali coerenti con l’attività delle società coinvolte; richiama inoltre la neutralità fiscale delle scissioni e la non imponibilità IVA dei passaggi di beni in tali operazioni.
Valutazione anti-abuso di una scissione parziale asimmetrica con patrimonio netto contabile negativo assegnato alla beneficiaria
Il quesito
La società ALFA chiede se una scissione parziale non proporzionale a favore di BETA, con attribuzione alla beneficiaria di un patrimonio netto contabile negativo ma economicamente positivo e assegnazione delle quote solo ad alcuni soci, configuri abuso del diritto ex articolo 10-bis della legge n. 212/2000, con possibili effetti riqualificatori ai fini imposte dirette e IVA.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene che la scissione asimmetrica non costituisca operazione abusiva e non realizzi vantaggi fiscali indebiti. Ricorda però che restano fermi i controlli su cessione delle partecipazioni a valori non economici, corretta quantificazione delle poste e rispetto degli articoli 173 e, se compatibile, 170 del TUIR, oltre alla disciplina IVA e alla rettifica della detrazione ex articolo 19-bis2 del d.P.R. 633/1972.
Scissione asimmetrica con patrimonio netto contabile negativo
L’interpello riguarda una scissione parziale non proporzionale di una società immobiliare, ALFA, a favore della società BETA, già utilizzatrice di parte degli immobili oggetto di trasferimento. Il tema centrale è la verifica anti-abuso ex articolo 10-bis della legge n. 212/2000, in relazione a un patrimonio netto contabile trasferito negativo ma con valore economico positivo.
Fattispecie e contesto
ALFA svolge attività di acquisto, vendita, permuta, costruzione, ristrutturazione e locazione di beni mobili e immobili. La compagine sociale è composta da sette persone fisiche con partecipazioni differenziate.
Nel patrimonio della società sono presenti tre compendi immobiliari:
- un complesso di fabbricati e terreni destinati alla coltivazione e conservazione di beni inerenti l’attività florovivaistica;
- un complesso composto da sei box auto e sei ripostigli;
- un’unità immobiliare su tre livelli con alcuni box auto interrati.
ALFA concede in locazione a BETA il primo compendio immobiliare, presso il quale BETA svolge la propria attività di coltivazione e vendita di piante e commercio di fiori, piante e semi.
La compagine di BETA, prima della scissione, viene modificata tramite una cessione preliminare: PF7 acquista la partecipazione di PF6, così che BETA risulta partecipata al 50% da PF1 e al 50% da PF7.
Operazione prospettata
La società istante intende effettuare una scissione parziale non proporzionale a favore di BETA, alla quale verrebbe attribuita una parte del patrimonio di ALFA, inclusi gli immobili oggi condotti in locazione da BETA.
Secondo l’istante:
- il patrimonio trasferito ha valore netto contabile negativo, ma valore economico positivo;
- in ALFA emergerebbe una riserva per scissione negativa, fiscalmente considerata riserva di utili;
- in BETA emergerebbe un disavanzo da concambio, poi imputato ad incremento del valore degli immobili ricevuti.
Le quote di nuova emissione della beneficiaria sarebbero attribuite solo a PF1 e PF7, già soci di BETA, in sostituzione delle loro partecipazioni nella scissa. Gli altri soci di ALFA riceverebbero invece quote di nuova emissione della società scissa, con incremento della loro partecipazione in ALFA.
Al termine dell’operazione, ALFA conserverebbe gli immobili di cui ai punti b) e c).
Quesito del contribuente
L’istante chiede se la scissione asimmetrica descritta sia legittima sotto il profilo fiscale o se possa essere riqualificata come abuso del diritto ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 212/2000, con potenziale qualificazione come assegnazione di beni ai soci e relativi riflessi in ambito reddituale e IVA.
Documentazione integrativa e ulteriori precisazioni
Con successivi elementi integrativi, la società precisa che:
- la cessione da PF6 a PF7 della partecipazione in BETA avverrebbe a valore nominale, senza rideterminazione del valore fiscale della quota;
- il patrimonio netto della scissa è stato espresso a valori correnti sulla base di una perizia sugli immobili;
- il patrimonio espunto verso BETA rappresenterebbe il 34,31% del valore economico complessivo della scissa pre-scissione, mentre quello residuo in ALFA il 65,69%;
- i soci rimasti in ALFA aumenterebbero proporzionalmente la loro partecipazione, con ripristino del capitale sociale nell’importo attuale;
- per BETA si è determinato il rapporto di concambio sulla base di un valore economico ante scissione pari al proprio patrimonio netto contabile al 31 dicembre 2017;
- la scissione farebbe emergere in ALFA una riserva per scissione negativa, considerata fiscalmente riserva di utili, e in BETA un disavanzo da concambio imputato a incremento degli immobili;
- ALFA non presenta perdite fiscali pregresse, interessi passivi indeducibili riportabili o riserve in sospensione d’imposta;
- non sono previsti ristori tra soci, impegni di cessione a terzi né utilizzi personali o estranei all’impresa dei beni sociali.
Soluzione interpretativa proposta
L’istante ritiene che l’operazione non integri abuso del diritto perché:
- il vantaggio fiscale, se presente, deriverebbe da operazioni che l’ordinamento pone sul medesimo piano rispetto ad alternative negoziali;
- l’operazione sarebbe sorretta da valide ragioni extrafiscali.
In particolare, la scissione consentirebbe:
- a BETA di ottenere la proprietà del compendio immobiliare strumentale già utilizzato nella propria attività, mantenendone l’impiego aziendale ma mutandone il titolo da locazione a proprietà;
- ad ALFA di ridurre l’indebitamento bancario e destinare la liquidità dell’attività alla distribuzione di dividendi;
- a BETA di rafforzarsi patrimonialmente ed economicamente, migliorando anche il proprio merito di credito e riducendo i costi per canoni di locazione;
- ai soci di BETA di concentrare gli investimenti in un unico veicolo societario da loro partecipato.
Normativa e prassi richiamate
Nel parere vengono richiamati principalmente:
- l’articolo 10-bis della legge n. 212/2000, in tema di abuso del diritto;
- l’articolo 173 del TUIR, che disciplina la neutralità fiscale delle scissioni;
- l’articolo 170 del TUIR, ove compatibile, poiché la scissione comporta per la quota assegnata a BETA anche una trasformazione omogenea regressiva;
- l’articolo 2, comma 3, lettera f), del d.P.R. n. 633/1972, sulla non imponibilità IVA dei passaggi di beni in dipendenza di scissioni;
- l’articolo 19-bis2, comma 7, del d.P.R. n. 633/1972, sulla rettifica della detrazione IVA;
- la circolare n. 9/E del 1° aprile 2016, in tema di requisiti dell’istanza di interpello anti-abuso;
- la risoluzione n. 12/E del 16 gennaio 2009, richiamata per il trattamento di un patrimonio netto contabile negativo ma con valore effettivo positivo.
Valutazioni dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia svolge alcune premesse metodologiche. Osserva anzitutto che, ai fini dell’interpello anti-abuso, l’istanza deve indicare il settore impositivo interessato e le norme che potrebbero essere oggetto di contestazione.
Poi precisa che restano fuori dall’analisi:
- l’eventuale cessione da PF6 a PF7 della partecipazione in BETA a un corrispettivo inferiore al valore effettivo, che potrebbe apparire contraria ai normali canoni economici e quindi suscettibile di accertamento presuntivo;
- eventuali distribuzioni sperequate di valori tra i soci delle due società nella fase attuativa della scissione;
- la corretta determinazione delle poste contabili, dei valori fiscali e dei valori economici, rispetto ai quali permangono i poteri di controllo dell’Amministrazione.
Nel merito, l’Agenzia ritiene che la scissione descritta non sia abusiva e non produca un vantaggio fiscale indebito. In particolare:
- la scissione è fiscalmente neutrale ai sensi dell’articolo 173 del TUIR;
- il trasferimento del patrimonio a una beneficiaria non agevolata non comporta di per sé fuoriuscita degli elementi trasferiti dal regime ordinario d’impresa;
- i plusvalori restano latenti e concorreranno a formare il reddito solo secondo le regole ordinarie quando i beni verranno ceduti, risarciti, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’impresa.
L’Agenzia qualifica l’operazione come fisiologica, finalizzata a:
- consentire ad ALFA di proseguire la valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare residuo;
- consentire a BETA di proseguire l’attività di coltivazione e vendita di piante con un rafforzamento patrimoniale derivante dall’acquisizione degli immobili attualmente locati.
Profili IVA
Per l’IVA, l’Agenzia afferma che alla scissione parziale non proporzionale si applicano:
- l’articolo 2, comma 3, del d.P.R. n. 633/1972, che esclude i passaggi di beni in dipendenza di scissioni dalla nozione di cessione di beni;
- l’articolo 19-bis2, comma 7, del medesimo decreto, che impone alle società beneficiarie la rettifica della detrazione IVA se ricorrono i presupposti previsti dai commi precedenti.
Conclusioni operative
Il parere conclude che la scissione asimmetrica prospettata non configura abuso del diritto ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 212/2000. Tuttavia, l’operazione deve essere eseguita nel rispetto della disciplina civilistica e fiscale applicabile, in particolare degli articoli 173 e, se compatibile, 170 del TUIR e delle norme IVA richiamate.
Resta inoltre impregiudicato il potere dell’Amministrazione finanziaria di verificare se, sulla base di altri atti o fatti non rappresentati, l’insieme delle operazioni possa integrare un diverso disegno abusivo.
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