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Interpello

Risposta n. 98 del 6/12/2018

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Secondo l’istante, l’applicazione automatica della regola di subentro nelle posizioni soggettive ex articolo 172, comma 4, TUIR determinerebbe un effetto penalizzante e un’asimmetria non giustificata; perciò ritiene possibile ripristinare la situazione che si sarebbe avuta senza la precedente sterilizzazione, riassorbendo la variazione negativa ACE.

ACE in caso di fusione inversa tra società del gruppo e compenetrazione delle basi ACE positive e negative.

Il quesito

La società istante chiede se, in una fusione inversa con incorporazione della controllante, sia possibile neutralizzare la variazione negativa ACE derivante dalla distribuzione della riserva sovrapprezzo avvenuta in capo all’incorporante, tenuto conto che la plusvalenza da conferimento originaria non aveva prodotto un corrispondente incremento ACE in capo al socio conferente.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia delle Entrate ritiene che, in sede di fusione, operi la compenetrazione delle basi ACE dei soggetti partecipanti e che il risultato debba essere la somma algebrica delle variazioni positive e negative facenti capo alle società coinvolte, includendo anche i decrementi derivanti dalla distribuzione di riserve. Non è quindi possibile disapplicare tale regola generale per evitare la penalizzazione lamentata dall’istante.

ACE e fusione inversa tra società del gruppo

L’interpello riguarda gli effetti dell’operazione di fusione inversa, con la quale X Srl, già SG Srl e poi X Srl, incorporerà la controllante X Holding Srl. Il tema è la corretta determinazione della base ACE dopo la fusione, tenendo conto di precedenti operazioni di conferimento, distribuzione di riserve e variazioni della compagine societaria.

Fattispecie rappresentata

La ricostruzione dei fatti è articolata e prende avvio da un conferimento di ramo d’azienda effettuato nell’anno n-7 da S S.p.A. a favore della società SG Srl, costituita allo scopo di riorganizzare l’attività del gruppo in una sub-holding unica. Il conferimento è avvenuto mediante aumento di capitale con sovrapprezzo e ha generato per il conferente una plusvalenza da conferimento nel bilancio chiuso al 31 dicembre n-7.

Successivamente:

  • nell’anno n-3 X Holding ha acquistato la partecipazione in SG Srl;
  • sempre nell’anno n-3 SG Srl ha modificato la denominazione in X Srl;
  • a partire dall’anno n-6 la società ha effettuato distribuzioni di utili e di riserva sovrapprezzo azioni, oltre ad accantonamenti di utili e operazioni di copertura perdite.

Secondo l’istante, tali operazioni hanno portato la base ACE di X It a un importo negativo. Per contro, X Holding presenta una base ACE positiva, derivante da un apporto in denaro ricevuto dal socio Z Sarl. La fusione inversa determinerebbe quindi la compensazione tra una base ACE positiva dell’incorporata e una base ACE negativa dell’incorporante.

Quesito del contribuente

L’istante chiede se, nel caso concreto, sia possibile derogare in qualche modo al principio di successione automatica nelle posizioni soggettive fiscali previsto per le fusioni, così da non tenere conto della variazione negativa di base ACE conseguente alla distribuzione della riserva sovrapprezzo.

In sostanza, la società domanda se la base ACE post fusione possa essere determinata ripristinando la situazione che si sarebbe avuta se non fosse stata operata, in precedenza, la sterilizzazione della variazione negativa prodotta dalla distribuzione della riserva da parte di X It.

Soluzione interpretativa prospettata

La soluzione proposta dall’istante si fonda sull’idea che un’applicazione letterale e meccanica della disciplina sulle fusioni produrrebbe un effetto distorsivo: la società risultante dalla riorganizzazione vedrebbe ridursi la propria base ACE per una distribuzione di capitale intervenuta tra soggetti diversi e in un momento anteriore, senza che il corrispondente beneficio sia mai transitato in capo al socio originario.

Per questo motivo, l’istante ritiene possibile riassorbire la variazione negativa della base ACE legata alla distribuzione della riserva sovrapprezzo.

Normativa e prassi richiamate dall’Agenzia

L’Agenzia richiama innanzitutto:

  • l’articolo 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha introdotto l’ACE;
  • l’articolo 1, comma 8, del medesimo decreto legge, in base al quale sono state emanate le disposizioni attuative con il decreto ministeriale 14 marzo 2012, noto come Decreto ACE;
  • la relazione illustrativa al decreto, che non ha previsto regole specifiche per le operazioni straordinarie, ritenendo applicabili i principi generali;
  • la circolare 23 maggio 2014, n. 12/E, che consente di fare riferimento, in quanto compatibili, alla prassi della D.I.T.;
  • la risoluzione n. 147/E del 16 maggio 2002 e la circolare n. 76/E del 6 marzo 1998, in tema di fusioni e D.I.T., da cui deriva il principio di conservazione della base agevolabile.

Soluzione interpretativa dell’Agenzia

L’Agenzia osserva che, in caso di fusione, la società risultante o incorporante subentra nelle posizioni soggettive delle società partecipanti ai sensi dell’articolo 172, comma 4, del TUIR. Questo comporta, anche ai fini ACE, il trasferimento delle variazioni di capitale proprio, sia positive sia negative.

Il principio che emerge dalla prassi è quello della conservazione della base agevolabile, volto a evitare annullamenti ingiustificati della stessa in occasione di operazioni straordinarie. Tuttavia, tale subentro opera in modo completo: riguarda entrambe le componenti della base, e quindi impone di considerare la somma algebrica delle variazioni maturate dalle società partecipanti.

L’Agenzia respinge l’idea di una mitigazione fondata sul fatto che la precedente distribuzione di riserve non abbia generato un corrispondente incremento ACE in capo al soggetto che aveva originariamente effettuato il conferimento. Secondo l’Amministrazione finanziaria, la fusione produce naturalmente la compenetrazione delle basi ACE positive e negative; se la società ha scelto di ricorrere alla fusione, deve accettare anche gli effetti penalizzanti che ne derivano sul piano ACE.

Parere conclusivo dell’Agenzia delle Entrate

Il parere è negativo rispetto alla richiesta dell’istante. In sede di fusione inversa, la base ACE deve essere determinata come somma algebrica di tutte le variazioni positive e negative riferibili alle società coinvolte, includendo anche il decremento di capitale proprio derivante dalla distribuzione delle riserve sovrapprezzo.

Non è quindi ammesso riassorbire la variazione negativa per ripristinare una situazione ACE teorica diversa da quella risultante dall’applicazione ordinaria delle regole sulla fusione e sul subentro fiscale.

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