Ordinanza n. 464/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della deliberazione del Consiglio Comunale di Carrara n. 54 del 17/06/2024, con cui è stato adottato il Regolamento sulla tracciabilità dei materiali lapidei estratti dai bacini marmiferi del Comune di Carrara; B) per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 24 gennaio 2025: - delle note del Comune di Carrara prot. nn. 0096425/2024 del 21/11/2024, 0096429/2024 del 21/11/2024, 0096764/2024 del 21/11/2024 e 0096741/2024 del 21/11/2024, unitamente ad ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto o consequenziale, incluse – occorrendo – le “istruzioni” scaricabili dal link indicato nelle suddette Note prot. nn. 0096425/2024 e 0096429/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Regolamento comunale sulla tracciabilità dei materiali lapidei estratti dai bacini marmiferi di Carrara e successivi atti attuativi
Esito
La controversia
L'impresa ha impugnato il regolamento comunale adottato ai sensi della legislazione regionale toscana in materia di cave, che disciplina la tracciabilità dei materiali lapidei attraverso le fasi "cava-pesa" e "pesa-opificio", nonché la tracciabilità dei prodotti sostitutivi dei materiali da taglio. Con motivi aggiunti sono state impugnate le note comunali attuative e le relative istruzioni. Il regolamento è volto a verificare il rispetto dell'obbligo di lavorazione nel sistema produttivo locale di almeno il 50 per cento del materiale da taglio estratto. Nel giudizio è emersa la pendenza, davanti alla Corte costituzionale, di una questione di legittimità costituzionale proposta in via principale dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri contro la Regione Toscana, concernente disposizioni regionali che prevedono tale obbligo e la relativa disciplina, come modificate dalla legge regionale n. 52/2025. Il TAR ha ritenuto che l'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale possa incidere anche sul regolamento comunale impugnato, pur non essendo specificamente investito il suo art. 38 della legge regionale n. 35/2015, costituente la base normativa immediata del regolamento.
La decisione
Il TAR ha sospeso il processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. Ha rilevato che il regolamento comunale ha natura servente rispetto all'obbligo legislativo regionale di lavorazione del 50 per cento dei materiali nella filiera locale: qualora la Corte costituzionale dichiari illegittime, in tutto o in parte, le disposizioni regionali rilevanti, il regolamento potrebbe essere travolto oppure rimanere privo di oggetto. La sospensione è stata disposta in considerazione della pregiudizialità della decisione costituzionale e delle sue possibili ripercussioni sul giudizio amministrativo. Non è stata adottata alcuna decisione definitiva sui motivi di annullamento né sulle spese.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lettera b), L.R. Toscana n. 35/2015
Attribuisce la base normativa per la definizione dei criteri e delle modalità di valutazione del rispetto dell'impegno di lavorazione dei materiali da taglio nella filiera locale.
art. 38, commi 5 e 6, L.R. Toscana n. 35/2015
Prevede l'obbligo di lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale da taglio nel sistema produttivo locale, rispetto al quale il regolamento comunale disciplina tracciabilità e verifica.
art. 4, comma 2, L.R. Toscana n. 52/2025
Modifica l'art. 35, comma 6, della L.R. n. 35/2015, subordinando il rilascio della concessione all'impegno di lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale da taglio nel sistema produttivo locale.
art. 5, commi 1 e 2, L.R. Toscana n. 52/2025
Modifica la disciplina dei siti estrattivi unitari e stabilisce, nei casi previsti, il calcolo dell'obbligo di lavorazione del 50 per cento sul sito estrattivo unitario.
art. 6 L.R. Toscana n. 52/2025
Introduce la disciplina relativa all'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva nei siti privi di beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale, includendo l'impegno alla lavorazione locale di almeno il 50 per cento del materiale.
art. 9 L.R. Toscana n. 52/2025
Introduce il comma 6-ter all'art. 38 della L.R. n. 35/2015, relativo al calcolo dell'impegno di lavorazione sul sito estrattivo unitario.
art. 14 L.R. Toscana n. 52/2025
Prevede l'applicazione differita al 1° gennaio 2035 di alcune disposizioni regionali in materia di attività estrattiva.
art. 295 c.p.c.
Consente la sospensione necessaria del processo quando la decisione dipende dalla definizione di una controversia pregiudiziale pendente davanti ad altro giudice.
Massime di principio
- È giustificata la sospensione necessaria del giudizio amministrativo quando pende davanti alla Corte costituzionale una questione la cui decisione può incidere sulla validità o sull'oggetto dell'atto amministrativo impugnato, anche se la disposizione legislativa costituente la base normativa immediata dell'atto non è specificamente inclusa tra quelle censurate, purché sussista una concreta possibile ripercussione della pronuncia costituzionale sulla disciplina applicata.
- Un regolamento comunale che si limiti a definire criteri e modalità di verifica di un obbligo imposto dalla legge regionale è atto servente rispetto alla disciplina legislativa presupposta; qualora tale obbligo venga meno per effetto di una declaratoria di illegittimità costituzionale, il regolamento può risultare privo di oggetto e il giudizio sulla sua legittimità deve essere coordinato con l'esito del giudizio costituzionale.
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