Sentenza del 08/02/2022 n. 1076 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
reddito d'impresa - deduzione delle perdite su crediti - criterio della competenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Disciplina della deducibilità fiscale delle perdite su crediti: l'impresa aveva dedotto perdite su crediti in un esercizio diverso da quello in cui l'Amministrazione riteneva fosse sorto il diritto alla deduzione. La questione riguarda il momento di imputazione della perdita secondo il criterio della competenza e la necessità della 'certezza' dell'irrecuperabilità del credito.
La decisione
La Corte ha affermato che la deduzione delle perdite su crediti deve rispettare il criterio della competenza: l'anno di competenza per la deduzione è quello in cui si acquisisce la certezza che il credito non può più essere soddisfatto, ossia quando si manifestano elementi certi e precisi dell'irrecuperabilità. Non è ammesso che l'impresa, una volta determinatisi i presupposti della perdita, rinvii l'imputazione ad esercizi successivi. Conseguentemente il ricorso della società è stato respinto nella parte in cui ne disconosceva la possibilità di posticipare la deduzione senza nuovi elementi di certezza.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917/1986 - TUIR, art. 66 comma 3
Art. 66, comma 3, TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
La norma rileva il principio di competenza fiscale per i componenti negativi di reddito d'impresa; la Corte la interpreta nel senso che la deduzione delle perdite su crediti segue l'anno in cui si acquisisce la certezza dell'irrecuperabilità.
D.P.R. n. 917/1986 - TUIR, art. 101 comma 3
Art. 101, comma 3, TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
La disposizione relativa ai criteri di determinazione del reddito (rimanenze e componenti di reddito) è richiamata per ribadire l'applicazione del principio della competenza anche alle perdite su crediti, come elemento negativo rilevante per la determinazione del reddito d'impresa.
Giurisprudenza: Cass. civ., sez. trib., n. 8587/2020
La Corte di Cassazione ha confermato che la deduzione è subordinata alla manifestazione di elementi certi e precisi dell'irrecuperabilità e ha escluso la possibilità di rinviare l'imputazione della perdita una volta che tali elementi si sono verificati.
Massime di principio
- La perdita su crediti è deducibile nell'esercizio in cui si acquisisce la certezza dell'irrecuperabilità: non è possibile dedurre preventivamente né rinviare la deduzione dopo che i presupposti si sono realizzati.
- La prova dell'irrecuperabilità richiede elementi concreti e documentati (es. fallimento o liquidazione del debitore, accertamenti esecutivi infruttuosi, rinuncia a crediti, atti giudiziari definitivi) che manifestino la certezza dell'estinzione del credito.
- Se successivamente emergono nuovi elementi di certezza sull'irrecuperabilità in un esercizio diverso, la perdita può essere dedotta in quell'esercizio; non è invece possibile 'spostare' una deduzione già determinabile in un esercizio precedente per mera scelta dell'impresa.
- Nella predisposizione della dichiarazione e nella documentazione a supporto della deduzione è opportuno conservare prove temporali e documentali degli eventi (date di accertamento, esiti di procedure concorsuali o esecutive) che giustifichino l'anno di competenza scelto.
- In caso di contestazione dell'Amministrazione, il contribuente deve dimostrare che, entro l'esercizio considerato, sussistevano elementi certi e precisi dell'irrecuperabilità; l'assenza di tali elementi giustifica il disconoscimento della deduzione.
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