Sentenza n. 3730/2026 - Napoli, Sezione 6
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza n. 1155/2025 del Tribunale di Napoli Nord, Sezione lavoro, pubblicata il 13 marzo 2025, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad assegnargli la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, mediante l’emissione di buoni elettronici di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23. La sentenza era stata notificata al Ministero in forma esecutiva il 25 marzo 2025, era passata in giudicato ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nonostante ciò, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato. Il ricorrente ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti dell’ottemperanza: la sentenza civile passata in giudicato aveva immediato valore conformativo-ordinatoriale nei confronti dell’Amministrazione; il giudicato era stato notificato in forma esecutiva presso la sede dell’Amministrazione; era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996; e il Ministero, costituitosi solo formalmente, non aveva dimostrato alcuna esecuzione. Il Ministero è stato quindi ordinato a dare concreta esecuzione alla sentenza civile entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza del TAR o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il direttore della direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro i successivi 60 giorni dall’insediamento. È stata inoltre applicata, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrente dalla comunicazione della sentenza e fino all’adempimento oppure, in caso di persistente inerzia, fino all’effettivo insediamento del commissario. Il Ministero è stato condannato anche alle spese di giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, con restituzione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 14 d.l. n. 669/1996
termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione
Il decorso del termine dilatorio costituisce, nel caso concreto, una condizione per procedere all'esecuzione del giudicato nei confronti dell'Amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
corrispondere a parte ricorrente una somma pari agli interessi legali per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può imporre una penalità di mora, parametrata nel caso concreto agli interessi legali sulla somma dovuta, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione.
Massime di principio
- Una sentenza civile passata in giudicato che riconosca nei confronti di una pubblica amministrazione il diritto a una determinata prestazione ha immediato valore conformativo-ordinatoriale e può essere azionata in sede di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
- L'obbligo di ottemperanza non si esaurisce nell'adozione di atti meramente formali, ma impone all'Amministrazione di far conseguire concretamente al beneficiario l'utilità o il bene della vita riconosciuto dal giudicato.
- L'ottemperanza nei confronti della pubblica amministrazione può essere ordinata quando il giudicato sia stato notificato in forma esecutiva, sia decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e l'Amministrazione non abbia dimostrato di avervi dato esecuzione.
- In caso di persistente inerzia successiva al termine assegnato per l'adempimento, il giudice dell'ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta, anche conferendogli facoltà di delega, affinché provveda in sostituzione dell'Amministrazione.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può applicare una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; tale penalità può essere parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta e decorrere dalla comunicazione della sentenza fino all'adempimento o, in caso di ulteriore inerzia, fino all'insediamento del commissario ad acta.
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