Cassazione Penale, Sentenza n. 2634/2024 del 22/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso il rigetto dell'istanza di sospensione della pena (art. 2 L. n. 207/2003, "indultino"), perché il ricorrente sosteneva di aver integralmente espiato le pene relative ai reati ostativi. Il ricorrente chiedeva che si procedesse allo scioglimento del cumulo in modo da applicare un calcolo proporzionale algebrico (attribuendo giorni/periodi di liberazione anticipata ai singoli titoli) e richiamava la possibilità di trattare l'indultino in modo analogo alle misure alternative alla detenzione (richiamo a Sez. U. n. 14/1999, "Ronga"). Afferma inoltre violazioni di norme nazionali e convenzionali (artt. 3, 24, 27, 111 Cost.; artt. 6 e 14 CEDU). Il ricorrente pretendeva che, anche in presenza di un cumulo assoggettato al criterio moderatore di cui all'art. 78 c.p., si potesse ritenere espiata la parte relativa ai reati ostativi secondo il calcolo proporzionale indicato in precedenti provvedimenti di esecuzione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio secondo cui, quando le pene concorrenti sono state unificate mediante l'applicazione del criterio moderatore ex art. 78 c.p. e tra i reati ricompare una fattispecie ostativa, lo scioglimento del cumulo ai fini dei benefici va effettuato tenendo conto della pena relativa al reato ostativo nella sua entità originaria. Ne consegue che non è possibile applicare un mero calcolo algebrico/proporzionale retrospettivo per considerare espiata la parte ostativa attribuendo il residuo ai soli titoli non ostativi. Poiché il ricorrente non dimostrava che la pena originaria relativa ai reati ostativi fosse stata integralmente espiata, il ricorso è stato dichiarato infondato e respinto; il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali. La Corte ha richiamato e fatto propria la pronuncia delle Sezioni Unite n. 30753 del 15/12/2022, Rv. 284820.
Norme richiamate
art. 2 L. n. 207 del 2003 (indultino)
Norma che disciplina il beneficio della sospensione della pena (indultino). Nel caso esaminato la Corte richiama che l'ammissione al beneficio richiede l'effettivo espiamento delle pene relative ai reati ostativi secondo quanto emerge dal cumulo, non consentendo automaticamente il beneficio se permangono parti non espiate riferibili a reati ostativi.
art. 78 cod. pen.
Regola il criterio moderatore in caso di cumulo di pene che eccedono il massimo legale. La Corte stabilisce che, quando è stato applicato il criterio moderatore per rispettare la soglia massima (es. 30 anni), lo scioglimento del cumulo ai fini dei benefici deve considerare la pena originaria relativa al reato ostativo.
artt. 6 e 14 CEDU
Richiamati dal ricorrente come profili di garanzia giurisdizionale e di non discriminazione; la Corte non ha ritenuto che dal provvedimento impugnato emergessero violazioni tali da prevalere sul principio applicato in materia di scioglimento del cumulo.
artt. 3, 24, 27, 111 Cost.
Norme costituzionali richiamate dal ricorrente per contestare la legittimità del diniego. La Corte non ha ritenuto che la motivazione del Tribunale di sorveglianza violasse tali principi, dato che l'onere probatorio di aver espiato completamente le pene ostative non era soddisfatto.
Sez. 1, n. 51650 del 01/09/2018
Giurisprudenza precedente richiamata nel provvedimento di merito come principio orientativo sul non scioglimento del cumulo per ottenere l'indultino. Utilizzata dal Tribunale di sorveglianza per motivare l'inammissibilità della domanda.
Sez. U, n. 30753 del 15/12/2022, dep. 14/07/2023, Rv. 284820
Pronuncia delle Sezioni Unite che ha stabilito il principio ora applicato: quando il cumulo è stato unificato con applicazione del criterio moderatore e include reati ostativi, lo scioglimento del cumulo ai fini dei benefici deve tener conto della pena originaria relativa al reato ostativo. Questa decisione è stata espressamente richiamata e seguita dalla Corte nel rigetto del ricorso.
Sez. U, n. 14 del 30/06/1999 ("Ronga"), Rv. 214355
Giurisprudenza richiamata dal ricorrente che, in linea generale, ammette lo scindimento del cumulo ai fini della fruizione di benefici se il condannato ha espiato la pena relativa ai delitti ostativi. La Corte ha però distinto la fattispecie odierna, rilevando che la mera richiesta di applicare un calcolo proporzionale non sostituisce la verifica dell'effettivo espiamento della pena ostativa nella sua entità originaria quando è intervenuto il criterio moderatore.
Corte Cost. n. 361 del 1994
Richiamata in connessione alla dottrina sull'espiamento delle pene ostative; contestualizza i limiti all'applicazione di benefici quando vi sono reati ostativi.
Massime di principio
- Quando pene concorrenti sono state unificate applicando il criterio moderatore ex art. 78 c.p., per lo scioglimento del cumulo ai fini dei benefici va considerata la pena originaria relativa al reato ostativo e non una versione "proporzionale" ridotta dal cumulo.
- Non è ammesso un calcolo "algebrico" che attribuisca retrospettivamente giorni/periodi a singoli titoli per far risultare espiata la quota ostativa, salvo che risulti comprovato che la pena originaria del reato ostativo sia stata effettivamente scontata.
- L'indultino (art. 2 L. 207/2003) non va automaticamente equiparato a tutte le misure alternative in termini di scioglimento del cumulo: la possibilità di beneficiare dell'indulto dipende dalla concreta posizione esecutiva delle singole pene e dalla esistenza o meno di residui relativi a reati ostativi.
- In situazioni simili, il detenuto deve produrre calcoli e certificazioni esecutive dettagliate (dispersione del cumulo, entità originaria delle singole condanne, periodi di effettiva esecuzione) per dimostrare che la pena relativa ai reati ostativi è stata integralmente espiata.
- La giurisprudenza di legittimità (Sez. U. 30753/2022) costituisce guida vincolante: i difensori devono orientare i ricorsi sulla documentazione atta a provare l'esatto compimento della pena originaria per i titoli ostativi, non su mere formule di ripartizione proporzionale.
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