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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12622/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia nasce dalla vendita di terreni e di un impianto per la produzione di energia elettrica. La società acquirente ha chiesto l'annullamento del contratto per errore essenziale e riconoscibile, sostenendo di essere stata indotta a concludere l'affare dalla rappresentazione, nel corso delle trattative, di una portata d'acqua dell'acquedotto idonea a garantire una maggiore redditività dell'impianto, diversa da quella realmente risultante dalla concessione. In subordine ha chiesto la risoluzione per inadempimento dei medesimi contratti e il risarcimento dei danni, oltre alla ripetizione di somme versate. I giudici di merito hanno escluso che esistesse una pattuizione scritta o comunque una garanzia della venditrice sulla portata di 15-20 l/s, valorizzando la documentazione già in possesso dell'acquirente, dalla quale risultava una portata massima di 4 l/s, e hanno ritenuto che l'eventuale errore fosse riferibile alla valutazione economica dell'affare e comunque privo dei requisiti di essenzialità e riconoscibilità. In cassazione la ricorrente ha denunciato: violazione degli artt. 1428 e 1429 c.c. per avere la Corte d'appello subordinato l'errore alla presenza di una clausola espressa di garanzia; violazione delle norme sull'interpretazione del contratto e dell'art. 115 c.p.c. per non avere valorizzato le trattative, gli accordi preliminari e una pretesa confessione contenuta nella comparsa di risposta; violazione degli artt. 115, 116, 2697, 99 e 100 c.p.c. per avere aderito alla CTU e per non avere esaminato correttamente i rilievi istruttori; violazione dell'art. 99 c.p.c. per avere qualificato la domanda come errore sulla redditività anziché sulla portata dell'acqua.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure fondate sull'omesso esame di fatti decisivi, perché proposte in presenza di doppia conforme senza la necessaria indicazione delle divergenze tra le rationes decidendi di primo e secondo grado. Ha dichiarato inammissibili anche le doglianze che, sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa interpretazione del contratto. Nel merito, ha rilevato che la Corte d'appello aveva comunque escluso in fatto sia la sussistenza di una garanzia contrattuale sulla portata d'acqua, sia l'essenzialità e la riconoscibilità dell'asserito errore, valorizzando la documentazione concessoria e le modifiche apportate unilateralmente al progetto dalla stessa acquirente. Ha inoltre affermato che l'errore sulla redditività o sulla convenienza economica dell'affare non integra errore di fatto idoneo all'annullamento, ma attiene ai motivi e al rischio assunto dal contraente. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1428 c.c.

    L'errore rilevante ai fini dell'annullamento deve essere riconducibile a un vizio della volontà che incida sui requisiti previsti dalla norma; non basta una mera valutazione sfavorevole dell'affare o della sua redditività.

  • art. 1429 c.c.

    L'errore deve essere essenziale e riconoscibile; nel caso concreto tali requisiti sono stati esclusi in fatto dai giudici di merito.

  • art. 1362 c.c.

    L'interpretazione del contratto è rimessa al giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo per violazione dei canoni legali in modo specifico, non con una mera interpretazione alternativa.

  • art. 1363 c.c.

    Il ricorrente deve indicare puntualmente quale canone interpretativo sia stato violato e in che modo; non è sufficiente un richiamo astratto.

  • art. 1366 c.c.

    La buona fede nell'interpretazione negoziale non consente di sostituire al giudizio di merito una diversa ricostruzione fattuale delle trattative.

  • art. 1371 c.c.

    Il richiamo alla interpretazione complessiva non può tradursi in una rivalutazione del merito della controversia.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte dalle parti o dichiara di non dover osservare la regola del giudizio; non quando attribuisce diverso peso alle prove offerte.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o nega di valutarla secondo il prudente apprezzamento; non è consentita la mera richiesta di rivalutazione del compendio probatorio.

  • art. 2697 c.c.

    Il richiamo all'onere della prova non può essere utilizzato per ottenere una nuova lettura delle risultanze istruttorie già valutate dal giudice di merito.

  • art. 99 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi sulla domanda effettivamente proposta; nel caso concreto la censura è stata ritenuta infondata perché la qualificazione data dal giudice non alterava la sostanza del thema decidendum.

  • art. 100 c.p.c.

    La doglianza relativa all'interesse ad agire non è stata accolta, essendo le censure sostanzialmente fattuali e non idonee a incidere sulla decisione.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In caso di conferma in appello con le stesse ragioni di fatto, il motivo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica le differenti ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    Il sindacato sul vizio di motivazione è limitato; in presenza di doppia conforme e in ogni caso fuori dai rigorosi confini normativi, la censura è inammissibile.

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    La violazione di legge è configurabile solo se si indicano specificamente i canoni ermeneutici o le norme sostanziali disattese, non se si prospetta una diversa lettura dei fatti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ricorrendone i presupposti, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Costituisce il parametro per la determinazione dell'ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte.

  • D.L. n. 83 del 2012, art. 54, commi 2 e 3

    La disciplina della doppia conforme e la nuova formulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. si applicano ai giudizi e alle sentenze pubblicate secondo le date indicate dalla norma di conversione.

Massime di principio

  • In presenza di "doppia conforme", il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse rationes di fatto poste a base della decisione di primo grado e di quella di appello.
  • La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione delle prove: è ammissibile solo se il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti o abbia attribuito a una prova un valore giuridicamente incongruo.
  • La doglianza relativa all'interpretazione del contratto è ammissibile in cassazione solo se il ricorrente individua puntualmente i canoni ermeneutici violati e spiega in quale passaggio il giudice di merito se ne sia discostato; non basta prospettare un'interpretazione alternativa.
  • L'errore rilevante ai fini dell'annullamento del contratto non coincide con una mera valutazione sbagliata della convenienza economica dell'affare o della sua redditività: tale valutazione attiene ai motivi e al rischio contrattuale assunto dalla parte.
  • L'errore deve essere provato come essenziale e riconoscibile; quando il giudice di merito esclude tali requisiti in base alla documentazione contrattuale e alle circostanze delle trattative, tale accertamento di fatto è normalmente insindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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