Cassazione Civile, Ordinanza n. 21737/2025 del 28/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente di riscossione)
La controversia
La controversia trae origine dalla notificazione di un invito al pagamento di euro 1.518,00, emesso per il recupero del contributo unificato asseritamente dovuto in relazione a un precedente giudizio conclusosi in Cassazione e connesso all’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Il contribuente ha impugnato l’atto deducendo, in sintesi, l’irregolarità della procura depositata nel giudizio di merito, l’ultra/extrapetizione della decisione di merito, l’omessa pronuncia e la nullità dell’atto per difetto di notifica e mancata allegazione degli atti presupposti, la carenza assoluta di motivazione dell’invito di pagamento e, infine, l’erronea condanna alle spese senza compensazione. La resistente ha replicato eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per doppia conforme e per asserita conformità alla giurisprudenza di legittimità, oltre a difendere la validità della procura e la legittimità dell’atto di recupero.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dalla resistente, ritenendo che la preclusione da doppia conforme operi solo per il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. e che l’eccezione ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. fosse formulata in modo generico. Nel merito, ha ritenuto valida la procura alle liti, ha escluso l’ultra/extrapetizione, ha affermato che l’invito al pagamento del contributo unificato non deve essere preceduto da un ulteriore avviso, ha giudicato sufficiente la motivazione dell’atto di recupero perché idonea a far comprendere an e quantum della pretesa, e ha confermato la legittimità della regolazione delle spese, rilevando che la soccombenza giustificava la condanna. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 83, comma 3, c.p.c.
È stata dedotta la sua violazione in relazione alla procura alle liti; la Corte ha ritenuto valida la procura anche alla luce della sottoscrizione digitale nei formati CADES e PADES e dell’equiparazione affermata da Cass. SU n. 10266/2018.
art. 112 c.p.c.
La Corte ha escluso sia l’ultra/extrapetizione sia l’omessa pronuncia, rilevando che il giudice di merito si è limitato a rispondere alle domande ed eccezioni proposte.
art. 3, comma 3, L. n. 241/1990
Richiamato per contestare la motivazione dell’atto; la Corte ha ritenuto che l’indicazione della sentenza di riferimento e del contributo unificato fosse sufficiente a rendere comprensibile la pretesa.
art. 7 L. n. 212/2000
Richiamato per il requisito motivazionale degli atti tributari; la Corte ha giudicato adeguata la motivazione dell’invito di pagamento.
art. 6 L. n. 212/2000
Richiamato dalla parte ricorrente in tema di garanzie del contribuente; il motivo è stato respinto perché l’atto risultava sufficientemente motivato.
art. 6 d.lgs. n. 32/2001
Citato dalla parte ricorrente nel motivo sulla motivazione dell’atto, senza autonoma specificazione decisoria nel testo.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato come base del contributo unificato dovuto nel processo di riferimento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È la norma che consente il recupero del doppio del contributo unificato nei casi previsti; la Corte ne ha confermato l’applicazione e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore importo in sede di legittimità.
art. 227-bis e ss. d.P.R. n. 115/2002
Richiamati dalla resistente per giustificare il procedimento di recupero del contributo unificato.
art. 9, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato dalla resistente per affermare la debenza del contributo unificato nella misura prevista dall’art. 13, comma 1, raddoppiata.
art. 91 c.p.c.
Richiamato in tema di condanna alle spese secondo il principio di soccombenza.
art. 92 c.p.c.
Richiamato dalla parte ricorrente per lamentare la mancata compensazione delle spese; la Corte ha ricordato che la compensazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito nei limiti di legge.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Usato come parametro per le doglianze di violazione di legge nei vari motivi di ricorso.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Usato come parametro per i motivi relativi a nullità processuali, omessa pronuncia e ultra/extrapetizione.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Richiamato per il vizio di motivazione/omessa pronuncia; la Corte ha ricordato la rilevanza della preclusione da doppia conforme solo per tale motivo.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
L’eccezione di inammissibilità ex art. 360-bis è stata ritenuta generica per mancata indicazione della giurisprudenza di legittimità invocata.
Massime di principio
- La preclusione derivante dalla c.d. doppia conforme opera, in sede di legittimità, solo rispetto al motivo di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., e non impedisce l’esame di censure che deducano autonomi profili di violazione di legge o nullità processuale.
- L’eccezione di inammissibilità del ricorso per contrasto con la giurisprudenza di legittimità ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. deve essere specifica e deve indicare la giurisprudenza asseritamente dirimente in relazione alle singole doglianze.
- La procura alle liti sottoscritta digitalmente può ritenersi validamente formata anche quando il file presenti formati tecnici diversi, se la sottoscrizione risulta comunque riferibile al difensore e il documento è verificabile secondo i criteri di equiparazione dei formati digitali.
- Non configura ultra o extrapetizione la decisione che si limiti a rispondere alle censure proposte, anche se il giudice di merito ricostruisce la vicenda in termini non coincidenti con la prospettazione di una parte, quando tale ricostruzione resta nell’ambito del thema decidendum.
- L’invito al pagamento del contributo unificato può considerarsi sufficientemente motivato quando consenta di individuare la pretesa tributaria, il relativo titolo e l’ammontare richiesto, non essendo necessario un previo atto di avviso ulteriore.
- In tema di spese processuali, la soccombenza giustifica la condanna alle spese; la compensazione è rimessa al giudice di merito nei limiti stabiliti dalla legge e la Corte di cassazione ne controlla solo il rispetto del principio per cui la parte totalmente vittoriosa non può essere gravata delle spese.
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