Cassazione Civile, Ordinanza n. 26847/2021 del 04/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (compratore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di vendita di due sottotetti al prezzo complessivo di euro 217.500, da pagarsi ratealmente. Il venditore agiva per ottenere il saldo residuo di euro 169.500, deducendo che l'acquirente aveva versato solo euro 48.000. L'acquirente, costituitasi, proponeva domanda riconvenzionale chiedendo la risoluzione del contratto per grave inadempimento del venditore, sostenendo di avere scoperto successivamente che i sottotetti non erano catastalmente abitabili, perché difformi dal permesso di costruire, non conformi al titolo edilizio e gravati da un vincolo di destinazione non dichiarato; chiedeva inoltre la restituzione delle somme versate e delle spese sostenute. Il Tribunale accoglieva la domanda del venditore e rigettava le riconvenzionali; la Corte d'appello rigettava l'impugnazione dell'acquirente. Con il ricorso per cassazione la parte soccombente deduceva: 1) violazione degli artt. 111, comma 6, Cost., 132, comma 2, n. 4, e 112 c.p.c., nonché omessa pronuncia, perché la Corte d'appello avrebbe omesso di esaminare i motivi di appello relativi non solo alla non abitabilità, ma anche alla difformità urbanistica e catastale e al vincolo di destinazione; 2) omesso esame di un fatto decisivo; 3) violazione degli artt. 115, comma 1, 1453, 1477, 1490 e 1492 c.c., per le medesime doglianze sostanziali.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la Corte d'appello si fosse pronunciata soltanto sulla questione della non abitabilità dei sottotetti e avesse invece omesso di esaminare le specifiche censure inerenti alla non conformità al titolo edilizio, alla difformità e irregolarità catastale e al vincolo di destinazione. L'accoglimento del primo motivo ha assorbito il secondo e il terzo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato come parametro della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, in relazione alla dedotta omissione di pronuncia.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Invocato per denunciare il difetto di motivazione/omessa pronuncia della sentenza d'appello.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per censurare il mancato esame di specifiche domande e motivi di appello.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Usato come norma di deduzione del vizio processuale di omessa pronuncia.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Richiamato dal secondo motivo per l'omesso esame di un fatto decisivo.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Richiamato dal terzo motivo per la denuncia di violazione di legge sostanziale.
art. 115, comma 1 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo in relazione alla valutazione della prova e dei fatti allegati.
art. 1453 c.c.
Richiamato nel terzo motivo quale base della domanda di risoluzione per inadempimento.
art. 1477 c.c.
Richiamato nel terzo motivo in tema di obblighi del venditore.
art. 1490 c.c.
Richiamato nel terzo motivo in tema di garanzia per vizi della cosa venduta.
art. 1492 c.c.
Richiamato nel terzo motivo in tema di rimedi per vizi della cosa venduta.
Massime di principio
- Integra il vizio di omessa pronuncia la sentenza d'appello che, a fronte di un motivo di gravame articolato su più specifiche censure, si limiti a decidere solo su una di esse, omettendo di esaminare le ulteriori questioni devolute.
- Quando l'impugnazione investe, oltre alla non abitabilità del bene, anche autonomi profili di difformità urbanistica, catastale o di vincoli edilizi, il giudice di appello deve confrontarsi con tutte le censure, non potendo esaurire la motivazione in un rilievo soltanto parziale.
- L'accoglimento del motivo che denuncia l'omessa pronuncia assorbe le ulteriori censure che ripropongano la medesima questione sotto diversi parametri normativi.
- In presenza di cassazione per vizio di omessa pronuncia, la causa va rinviata al giudice di merito affinché riesamini integralmente i motivi non esaminati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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