Circolare n. 41 del 3/08/2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce, in rettifica parziale di quanto affermato nella circolare n. 34/E del 2007, come debbano essere compilate le certificazioni fiscali richieste dalle stazioni appaltanti per la partecipazione a concessioni, appalti e subappalti ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006. Viene precisato che, ai fini dell’esclusione, rilevano solo le violazioni fiscali definitivamente accertate; pertanto gli uffici dell’Agenzia delle Entrate devono indicare esclusivamente tali violazioni, senza segnalare quelle non ancora definitive. Restano fermi il modello certificativo in uso e i controlli delle amministrazioni procedenti sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Certificazione dei requisiti fiscali per gare e appalti: indicazione delle sole violazioni definitivamente accertate
Certificazione dei requisiti fiscali per gare e appalti
La circolare interviene sulla corretta modalità di certificazione della regolarità fiscale richiesta per la partecipazione alle procedure di affidamento di concessioni, appalti e subappalti disciplinate dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Il chiarimento assume rilievo per gli uffici dell’Agenzia delle Entrate chiamati a rilasciare attestazioni alle stazioni appaltanti e per la valutazione dei requisiti di ammissione alle gare.
Quadro normativo di riferimento
L’Amministrazione richiama l’art. 38, comma 1, lettera g), del Codice dei contratti pubblici, secondo cui sono esclusi dalle procedure di affidamento i soggetti che abbiano commesso violazioni, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.
Il successivo comma consente l’attestazione del possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, restando fermo il potere di controllo delle amministrazioni procedenti sulla veridicità delle dichiarazioni. In questo contesto, i destinatari della dichiarazione possono chiedere all’Agenzia delle Entrate, per i tributi da essa amministrati, una conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con i dati dei propri registri.
Modalità di certificazione e modello da utilizzare
La circolare richiama il precedente orientamento espresso con la n. 34/E del 25 maggio 2007, secondo il quale gli uffici territorialmente competenti, su richiesta della stazione appaltante, devono utilizzare il modello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 25 giugno 2001, destinato alla "Certificazione dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell’anagrafe tributaria".
Viene precisato che tale modello resta utilizzabile, ma l’interpretazione sul contenuto delle informazioni da riportare viene parzialmente rettificata.
Violazioni rilevanti ai fini dell’esclusione
La circolare chiarisce che l’irregolarità fiscale che comporta l’esclusione dalle procedure di affidamento sussiste solo se esiste una violazione definitivamente accertata relativa al pagamento di imposte e tasse amministrate dall’Agenzia delle Entrate.
L’accertamento diventa definitivo:
- per inutile decorso del termine di impugnazione;
- oppure, in caso di impugnazione, con il passaggio in giudicato della pronuncia giurisdizionale.
L’irregolarità deve considerarsi venuta meno e non può costituire causa ostativa alla partecipazione quando, alla data della richiesta della certificazione, il contribuente abbia integralmente soddisfatto la pretesa dell’Amministrazione finanziaria, anche attraverso definizione agevolata.
Rettifica dell’orientamento precedente
In parziale rettifica della circolare n. 34/E del 2007, viene superato l’orientamento secondo cui gli uffici avrebbero dovuto indicare anche le violazioni non definitivamente accertate, così da fornire alla stazione appaltante ogni elemento utile alla valutazione della regolarità fiscale.
La nuova impostazione è ritenuta più coerente con il dato normativo, poiché l’art. 38 valorizza esclusivamente le violazioni definitivamente accertate come causa di esclusione. Inoltre, viene evidenziato che inserire informazioni ulteriori rispetto a quelle richieste potrebbe creare asimmetrie con i concorrenti esteri, per i quali le certificazioni fiscali delle rispettive Amministrazioni non seguono necessariamente lo stesso livello di dettaglio.
Conseguenze operative per gli uffici
Per le richieste avanzate ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006, gli uffici dell’Agenzia delle Entrate devono indicare esclusivamente le violazioni relative al pagamento di imposte e tasse che risultino definitivamente accertate.
Resta fermo che la valutazione finale sulla sussistenza del requisito della regolarità fiscale compete alla stazione appaltante. Le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare affinché istruzioni e principi contenuti nella circolare siano osservati puntualmente dagli uffici.
Punti principali
Ambito e problema interpretativo
La circolare interviene sulle problematiche relative alla certificazione dei requisiti fiscali richiesti per la partecipazione alle procedure di affidamento di concessioni, appalti di lavori, forniture e servizi, nonché dei relativi subappalti, disciplinate dal d.lgs. n. 163/2006. Il tema riguarda la documentazione da rilasciare per verificare l’assenza di cause ostative connesse alla regolarità fiscale.
Regola dell’art. 38 del Codice dei contratti pubblici
Ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera g), sono esclusi dalla partecipazione i soggetti che abbiano commesso violazioni definitivamente accertate degli obblighi di pagamento di imposte e tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato di stabilimento. La circolare richiama inoltre che, ai fini dell’attestazione, può essere resa una dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, ferma restando l’attività di controllo delle amministrazioni.
Certificazione e modello da utilizzare
La circolare conferma che gli uffici territorialmente competenti dell’Agenzia delle Entrate, quando richiesti dalla stazione appaltante di attestare la regolarità fiscale, devono utilizzare il modello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 25 giugno 2001, relativo alla certificazione dei carichi pendenti risultanti dal sistema informativo dell’anagrafe tributaria.
Definitività della violazione e venir meno dell’irregolarità
La violazione fiscale rilevante ai fini dell’esclusione esiste solo quando l’accertamento è definitivo, cioè decorso inutilmente il termine per impugnare oppure dopo il passaggio in giudicato della decisione se vi è stata impugnazione. L’irregolarità viene meno se, alla data di richiesta della certificazione, il contribuente ha integralmente soddisfatto la pretesa dell’Amministrazione finanziaria, anche mediante definizione agevolata.
Rettifica della circolare n. 34/E del 2007
La circolare rettifica parzialmente il precedente orientamento del 2007, con il quale era stato indicato di riportare anche le violazioni non definitivamente accertate per consentire una valutazione più ampia della regolarità fiscale. Tale impostazione viene superata perché non coerente con il testo dell’art. 38 del Codice dei contratti pubblici.
Uniformità di trattamento e soggetti esteri
La nuova impostazione è motivata anche dall’esigenza di evitare disparità di trattamento rispetto ai concorrenti non stabiliti in Italia, per i quali le certificazioni delle autorità fiscali estere non sono rilasciate secondo il medesimo contenuto informativo. La circolare evidenzia che la valutazione finale della regolarità fiscale spetta comunque alla stazione appaltante.
Indicazione finale per gli uffici
Per le richieste formulate ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006, gli uffici dell’Agenzia devono indicare esclusivamente le violazioni degli obblighi di pagamento di imposte e tasse che risultino definitivamente accertate. Le Direzioni regionali devono vigilare sulla puntuale osservanza delle istruzioni impartite.
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