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Circolare

Circolare n. 44 del 13/08/2010

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce come riprendere adempimenti e versamenti sospesi per i soggetti colpiti dal sisma in Abruzzo del 6 aprile 2009, distinguendo tra comuni "fuori cratere", comuni del cratere con sospensione cessata al 30 giugno 2010 e soggetti per i quali la sospensione è prorogata al 20 dicembre 2010. Vengono disciplinate modalità, rateazione, utilizzo del sostituto d’imposta, trattamenti di dichiarazioni e crediti d’imposta, oltre agli effetti per i contribuenti soggetti agli studi di settore. La circolare definisce anche i riferimenti normativi e le scadenze operative per il recupero dei tributi sospesi, in gran parte senza sanzioni e interessi.

Ripresa degli adempimenti e dei versamenti dopo il sisma Abruzzo 6 aprile 2009

Eventi sismici del 6 aprile 2009 - Ripresa degli adempimenti e dei versamenti

La circolare fornisce chiarimenti operativi sulla ripresa degli adempimenti tributari e dei versamenti sospesi a seguito del sisma che ha colpito l’Abruzzo il 6 aprile 2009. Il documento distingue più categorie di contribuenti, in base alla collocazione nei comuni del cratere o fuori cratere e alla diversa scadenza della sospensione, e disciplina le modalità di recupero dei tributi e delle dichiarazioni non eseguite, con regole specifiche per rateazione, sostituti d’imposta e casi particolari.

Ambito soggettivo e quadro normativo

La circolare richiama innanzitutto la distinzione tra:

  • i comuni del cratere, individuati sulla base dell’intensità macrosismica uguale o superiore al sesto grado, come già definiti dal decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, modificato dal decreto 17 luglio 2009, n. 11;
  • i comuni fuori cratere, ossia i comuni della provincia de L’Aquila non ricompresi nei decreti citati, ma interessati dalla sospensione prevista dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 9 aprile 2009.

Viene inoltre richiamata la proroga introdotta dall’articolo 39 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha esteso fino al 20 dicembre 2010 la sospensione per determinati soggetti del cratere.

Soggetti fuori cratere e ripresa dopo il 30 novembre 2009

Per i soggetti con domicilio fiscale nei comuni fuori cratere, nonché per gli istituti di credito e assicurativi con domicilio o sede operativa nei comuni del cratere o fuori cratere, la sospensione è intervenuta dal 6 aprile al 30 novembre 2009. Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 marzo 2010 ha definito le modalità di ripresa degli adempimenti e dei versamenti, escludendo la proroga prevista dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3837 del 30 dicembre 2009.

Il provvedimento si applica a:

  • persone fisiche;
  • soggetti diversi dalle persone fisiche;
  • sostituti d’imposta;
  • istituti di credito e assicurativi.

Per tali soggetti, gli adempimenti tributari diversi dai versamenti dovevano essere effettuati entro marzo 2010; in concreto, entro il 31 marzo 2010 andavano presentate le dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2008 i cui termini cadevano tra il 6 aprile e il 30 novembre 2009, come Unico, 770 e IRAP, oltre alle dichiarazioni dei soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare. Le dichiarazioni con termine successivo al 30 novembre 2009 seguono invece le scadenze ordinarie.

Modalità di ripresa dei versamenti sospesi

I versamenti non eseguiti per effetto della sospensione devono essere effettuati in un massimo di 60 rate mensili di pari importo, con decorrenza dal mese di giugno 2010, senza applicazione di sanzioni e interessi. La circolare interpreta la scadenza mensile come coincidente con la fine di ciascun mese.

Quanto alle modalità operative:

  • non sono stati introdotti modelli di pagamento o codici tributo speciali;
  • si utilizzano i modelli e i codici già in uso per i singoli tributi;
  • quando ordinariamente il versamento avviene senza codici tributo, anche la rata segue la medesima modalità;
  • per i tributi non gestiti dall’Agenzia delle entrate occorre fare riferimento alle indicazioni dei rispettivi enti competenti.

Per le tasse automobilistiche, d’intesa con la Regione Abruzzo, il versamento va eseguito sul conto corrente postale n. 1677 intestato a “Regione Abruzzo – Tasse Automobilistiche”, indicando nella causale la targa del veicolo, il numero progressivo della rata e l’anno di riferimento.

La circolare precisa inoltre che i versamenti sospesi comprendono, a titolo esemplificativo:

  • per l’IVA, i versamenti periodici scaduti nel periodo di sospensione e quelli derivanti dalla dichiarazione 2008;
  • per IRES, IRPEF, addizionali e IRAP, il saldo del 2008 e gli acconti 2009 ancora dovuti;
  • le ritenute con scadenza nel periodo di sospensione;
  • il canone di abbonamento alla televisione.

Rateazione, versamenti tardivi e ravvedimento

Il contribuente può scegliere una rateazione inferiore a 60 rate oppure il pagamento in unica soluzione. Se opta per una dilazione più breve, i versamenti decorrono comunque da giugno 2010 e proseguono nei mesi successivi in modo consecutivo; ad esempio, una rateazione in sei quote comporta i pagamenti da giugno a novembre 2010.

Nel modello F24 non è necessario indicare la rateazione, ma per alcuni codici tributo, per effetto dei controlli formali del sistema, può essere necessario valorizzare il campo apposito con il valore convenzionale “0101”. In caso di versamento tardivo, parziale o omesso di una o più rate, è possibile ricorrere al ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. n. 472/1997.

Uso del sostituto d’imposta per la trattenuta delle somme

La regola generale è che i versamenti delle imposte sospese, comprese le ritenute, restano a carico del contribuente che ha beneficiato della sospensione. Tuttavia, per lavoratori dipendenti e pensionati, e per i titolari di redditi assimilati se percepiscono erogazioni mensili, è possibile chiedere al datore di lavoro o all’ente pensionistico di trattenere dalle somme mensili l’importo dovuto e versarlo all’erario.

Questa modalità:

  • si aggiunge alla rateazione ordinaria prevista dal provvedimento del 16 marzo 2010;
  • può essere utilizzata nell’arco della dilazione per le rate ancora dovute;
  • richiede una richiesta espressa del percipiente, con indicazione per ciascuna imposta dell’importo sospeso, del numero di rate da utilizzare e delle rate già pagate;
  • può riguardare Irpef, addizionali e imposta sostitutiva sui premi di produttività.

Il lavoratore o pensionato resta tenuto al pagamento finché il datore di lavoro o l’ente pensionistico non comunichi di aderire alla richiesta, potendo anche rifiutare. Se le somme mensili sono insufficienti, il sostituto comunica l’impossibilità al percipiente, che dovrà integrare la provvista o effettuare direttamente i successivi versamenti. In caso di cessazione del rapporto di lavoro prima del completamento del piano, il sostituto indica nel CUD le somme ancora dovute; in caso di passaggio a un nuovo datore di lavoro senza interruzione del rapporto, il nuovo sostituto prosegue anche tali operazioni. Le operazioni e i versamenti devono risultare nel CUD e nel modello 770.

Sospensione prorogata fino al 20 dicembre 2010

Per i soggetti con domicilio fiscale nei comuni del cratere che avevano diritto alla sospensione fino al 30 giugno 2010, l’articolo 39 del decreto-legge n. 78/2010 ha disposto la proroga della sospensione fino al 20 dicembre 2010. Rientrano tra questi:

  • le persone fisiche titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo;
  • i soggetti diversi dalle persone fisiche con volume d’affari non superiore a 200.000 euro, restando escluse banche e imprese di assicurazione.

La circolare precisa che la proroga non si applica alle persone fisiche che producono esclusivamente redditi diversi da impresa o lavoro autonomo, come lavoro dipendente, pensione, fondiari, di capitale o diversi. Per le persone fisiche che esercitano impresa o arti e professioni, la sospensione vale indipendentemente dal volume d’affari. Sono inclusi anche i soggetti che esercitano in forma associata, come soci di società di persone ed equiparate e collaboratori di impresa familiare, purché sia presente il requisito della residenza.

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, il requisito del volume d’affari va verificato sul 2009; se la dichiarazione IVA non è stata presentata, il limite di 200.000 euro può essere desunto dai dati contabili disponibili. La sospensione opera soltanto per i soggetti con domicilio fiscale al 6 aprile 2009 nei comuni colpiti dal sisma e, in linea generale, non si applica ai soggetti sorti successivamente, salvo che la loro esistenza derivi da fusione o scissione e il dante causa avesse i requisiti richiesti.

La ripresa dei tributi sospesi avviene senza sanzioni e interessi mediante il pagamento in 120 rate mensili di pari importo a decorrere da gennaio 2011; gli adempimenti tributari diversi dai versamenti devono essere effettuati entro gennaio 2011 con modalità da stabilire con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Soggetti con sospensione cessata al 30 giugno 2010

Per i soggetti non più beneficiari della sospensione dal 30 giugno 2010, ossia le persone fisiche che non esercitano attività d’impresa, arte o professione e gli altri soggetti con volume d’affari superiore a 200.000 euro, gli adempimenti correnti riprendono dal 1° luglio 2010. Ciò significa che vanno eseguiti nei termini ordinari tutti gli adempimenti il cui termine scade successivamente a tale data.

La circolare evidenzia che:

  • le ritenute su lavoro dipendente, assimilato e pensione corrisposte dal 1° luglio 2010 devono essere effettuate e versate nei termini ordinari;
  • fanno eccezione le ritenute su lavoro autonomo e di impresa, per le quali la sospensione è prorogata fino al 20 dicembre 2010;
  • le dichiarazioni con scadenza successiva al 1° luglio 2010 devono essere presentate secondo i termini ordinari.

Tra gli esempi richiamati figurano il modello 770 ordinario e semplificato, con scadenza originaria del 2 agosto 2010 poi prorogata al 20 agosto 2010, e Unico e IRAP per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, in scadenza il 30 settembre 2010.

Regole fiscali su costi, danni, perdite e crediti d’imposta

La circolare offre diversi chiarimenti di natura fiscale sulle conseguenze economiche del sisma. In particolare, per i beni strumentali danneggiati:

  • se il bene è completamente distrutto, il residuo costo non ammortizzato è deducibile ai sensi dell’articolo 102, comma 4, del TUIR, a condizione che la perdita emerga in bilancio;
  • se il danno comporta un mero ripristino mediante riparazione, il costo è deducibile nel limite del 5% ai sensi dell’articolo 102, comma 6, del TUIR.

Il contributo percepito a titolo di risarcimento in un esercizio successivo costituisce sopravvenienza attiva, ma non concorre al reddito se la norma che lo prevede ne sancisce l’irrilevanza fiscale. I costi sostenuti per il ripristino di beni e scorte danneggiati dal sisma sono deducibili secondo le regole ordinarie del TUIR e anche ai fini IRAP.

La circolare chiarisce inoltre che l’eventuale esenzione legislativa di un contributo o indennizzo non incide sulla deducibilità dei costi riferibili ai beni e alle scorte danneggiati.

Perdite fiscali e credito d’imposta ricerca e sviluppo

La mancata presentazione della dichiarazione 2008 dovuta alla sospensione non impedisce:

  • il riporto delle perdite;
  • la compensazione con altri tributi e contributi.

Per correlare i dati delle dichiarazioni relative agli anni d’imposta 2008 e 2009, nel frontespizio dei modelli deve essere indicato il codice 3 nella casella “Eventi eccezionali” del rigo “Tipo di dichiarazione”.

Quanto al credito d’imposta per ricerca e sviluppo, la circolare ricorda che esso va indicato in dichiarazione a pena di decadenza e utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovute per l’anno di sostenimento delle spese; la parte residua si utilizza in compensazione in F24 dal mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione. Tuttavia, per non penalizzare i soggetti sospesi, la mancata presentazione della dichiarazione 2008 non preclude l’utilizzo in F24 del credito maturato nel 2008, purché venga effettuata la liquidazione della dichiarazione 2008 e nella dichiarazione UNICO 2009, da presentare nel gennaio 2011, risultino perdite, eccedenze e crediti utilizzati.

Contribuenti soggetti agli studi di settore

Il DPCM 10 giugno 2010 ha differito i versamenti per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore al 6 luglio 2010 senza maggiorazione e al 5 agosto 2010 con maggiorazione dello 0,40%. La circolare chiarisce che tale differimento non elimina la sospensione cessata al 30 giugno per i contribuenti del cratere.

Di conseguenza, per i contribuenti con domicilio fiscale nei comuni del cratere, i versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP che sarebbero dovuti avvenire entro il 16 giugno 2010 restano soggetti al recupero mediante il piano di 120 rate mensili a partire da gennaio 2011.

Punti principali

Soggetti fuori cratere e istituti di credito/assicurazioni

Per i soggetti con domicilio fiscale nei comuni "fuori cratere" della provincia dell’Aquila, nonché per gli istituti di credito e assicurativi, la sospensione è durata dal 6 aprile al 30 novembre 2009. Il provvedimento del 16 marzo 2010 ha stabilito le modalità di ripresa degli adempimenti e dei versamenti, escludendo l’applicazione della proroga prevista dall’ordinanza n. 3837/2009. Gli adempimenti tributari diversi dai versamenti dovevano essere effettuati entro il 31 marzo 2010; i versamenti sospesi sono recuperati in massimo 60 rate mensili, senza sanzioni né interessi, a partire da giugno 2010.

Modalità di ripresa dei versamenti e rateazione

I versamenti sospesi nel periodo 6 aprile - 30 novembre 2009 sono effettuati con un massimo di 60 rate mensili di pari importo, decorrenti da giugno 2010. La circolare precisa che la scadenza mensile coincide con la fine di ciascun mese. Non sono stati istituiti nuovi modelli o codici tributo: si usano i modelli e i codici ordinari già previsti per i singoli adempimenti. Per tributi non gestiti dall’Agenzia delle entrate si rinvia alle indicazioni degli enti competenti; per le tasse automobilistiche è indicato il versamento sul c/c postale della Regione Abruzzo con specifiche causali.

Ripresa tramite sostituto d’imposta

I versamenti delle imposte sospese, comprese le ritenute, devono essere eseguiti dal contribuente beneficiario. Tuttavia, lavoratori dipendenti, pensionati e, se vi sono erogazioni mensili, titolari di redditi assimilati possono chiedere al datore di lavoro o all’ente pensionistico di trattenere le somme e versarle all’erario. La richiesta deve indicare importi sospesi, numero di rate e rate già pagate; può riguardare Irpef, addizionali e imposta sostitutiva sui premi di produttività. Il sostituto usa i codici tributo ordinari, mentre nel modello 770 sarà prevista una causale specifica nel campo NOTE.

Proroga al 20 dicembre 2010 per i soggetti del cratere

L’articolo 39 del decreto-legge n. 78/2010 proroga la sospensione fino al 20 dicembre 2010 per alcuni soggetti con domicilio fiscale nei comuni del cratere che avevano diritto alla sospensione fino al 30 giugno 2010. Si tratta di persone fisiche titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo e di soggetti diversi dalle persone fisiche con volume d’affari non superiore a 200.000 euro, con esclusione di banche e imprese di assicurazione. La ripresa dei tributi sospesi avviene in 120 rate mensili da gennaio 2011, senza sanzioni e interessi; gli adempimenti non eseguiti vanno effettuati entro gennaio 2011.

Soggetti con sospensione cessata al 30 giugno 2010

Per le persone fisiche che non esercitano attività d’impresa, arte o professione e per gli altri soggetti con volume d’affari superiore a 200.000 euro, la sospensione è cessata al 30 giugno 2010. Essi devono riprendere gli adempimenti correnti dal 1° luglio 2010 e presentare le dichiarazioni con scadenza successiva a tale data secondo i termini ordinari. Le ritenute su lavoro dipendente, assimilato e pensione devono essere effettuate e versate normalmente; resta prorogata al 20 dicembre 2010 la sola sospensione delle ritenute su lavoro autonomo e di impresa.

Effetti su bilancio, costi, perdite e crediti d’imposta

La circolare chiarisce che, per i beni danneggiati dal sisma, il costo residuo del bene completamente distrutto è deducibile se la perdita emerge in bilancio, mentre i costi di riparazione rientrano nel limite del 5% previsto dal TUIR. I costi di ripristino di beni e scorte danneggiati sono deducibili sia ai fini delle imposte dirette sia ai fini IRAP. La mancata presentazione della dichiarazione 2008 per effetto della sospensione non preclude il riporto delle perdite, né la compensazione con altri tributi e contributi; per coordinare perdite e crediti va indicato il codice 3 nella casella "Eventi eccezionali". Anche il credito d’imposta ricerca e sviluppo maturato nel 2008 può essere utilizzato in F24 nonostante la sospensione, purché la liquidazione della dichiarazione 2008 sia effettuata e i dati confluiscano poi in UNICO 2009 presentato nel gennaio 2011.

Contribuenti soggetti agli studi di settore

Il DPCM 10 giugno 2010 ha differito i termini di versamento per i soggetti che applicano gli studi di settore al 6 luglio 2010 senza maggiorazione e al 5 agosto 2010 con maggiorazione dello 0,40%. La circolare precisa che tale differimento non fa venire meno la sospensione cessata al 30 giugno per i contribuenti del cratere. Per questi soggetti, i versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP che dovevano essere effettuati entro il 16 giugno 2010 devono essere recuperati con il piano di 120 rate mensili da gennaio 2011.

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