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Circolare

Circolare n. 42 del 3/08/2010

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce il trattamento contabile e fiscale delle partecipazioni acquisite dalle banche per il recupero crediti o derivanti dalla conversione di crediti in azioni/partecipazioni. Illustra i presupposti e i contenuti dell'interpello disapplicativo ex art. 113 Tuir, i termini di presentazione, gli effetti dell'accoglimento, la disciplina degli strumenti finanziari partecipativi assimilabili alle azioni e il regime ordinario in caso di mancato interpello. Viene precisato, inoltre, come si trasferisce il valore fiscale del credito sulla partecipazione e come si trattano svalutazioni, riprese di valore, cessioni, rimborsi parziali, acquisti da terzi e procedure concorsuali.

Partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari e applicazione dell'art. 113 del Tuir

Partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari e art. 113 Tuir

La circolare affronta il trattamento fiscale delle operazioni con cui gli istituti di credito acquisiscono partecipazioni al fine di recuperare crediti, ovvero convertono crediti in azioni o altri strumenti partecipativi. Il documento chiarisce la disciplina speciale dell'art. 113 del Tuir, che consente, tramite interpello disapplicativo, di sottrarre tali partecipazioni al regime ordinario della participation exemption e di farle assorbire nel regime fiscale dei crediti estinti o convertiti.

Finalità economico-finanziaria delle operazioni

Le operazioni descritte sono inquadrate come strumenti di ristrutturazione finanziaria delle imprese in crisi. La conversione del credito in partecipazione può favorire il risanamento dell'impresa debitrice quando la crisi abbia natura temporanea e siano ragionevolmente ipotizzabili prospettive di riequilibrio nel breve o medio periodo. Per le banche, l'operazione consente di tutelare le ragioni creditorie attraverso l'acquisizione di partecipazioni nella società debitrice o in soggetti collegati al suo patrimonio.

Profili contabili

Sotto il profilo contabile, la banca cancella il credito dal bilancio e iscrive la partecipazione nell'attivo, generalmente tra le attività finanziarie disponibili per la vendita. Tali attività sono valutate al fair value ai sensi dello IAS 39; le variazioni positive o negative confluiscono di regola in una riserva di patrimonio netto, mentre le perdite durevoli incidono sul conto economico. La circolare richiama inoltre la disciplina IAS/IFRS applicabile alle banche e il principio di derivazione rafforzata per i soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali.

Profili fiscali ordinari e participation exemption

In assenza di interpello, le partecipazioni restano soggette al regime naturale delle partecipazioni. La participation exemption è applicabile solo se ricorrono tutti i requisiti dell'art. 87 Tuir, tra cui il possesso ininterrotto per almeno dodici mesi, la classificazione tra immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso nel periodo di possesso, la residenza della partecipata in Stati o territori rilevanti e l'esercizio di impresa commerciale. In tale regime, le plusvalenze sono esenti al 95 per cento, mentre le minusvalenze sono indeducibili.

Interpello disapplicativo: preventività e contenuto

L'art. 113 Tuir richiede la presentazione di un interpello preventivo per ottenere la disapplicazione del regime p.ex. La circolare precisa che l'istanza deve essere presentata, di regola, almeno 120 giorni prima della scadenza ordinaria della dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui avviene l'acquisizione o la conversione. Per il periodo d'imposta 2009, in via eccezionale, viene ammesso il riferimento al termine più ampio dei 90 giorni successivi alla scadenza ordinaria. L'istanza deve contenere, a seconda della fattispecie, i motivi di convenienza dell'operazione, le modalità e i tempi di recupero, gli elementi che dimostrano la temporaneità della crisi e la ragionevolezza del piano di risanamento, oltre alla rinuncia alle opzioni di consolidato fiscale e trasparenza verso la partecipata.

Struttura del regime agevolato e limiti di utilizzo

Se l'interpello è accolto, le partecipazioni acquisite vengono trattate, ai fini fiscali, come crediti estinti o convertiti. Questo comporta il riconoscimento delle svalutazioni deducibili ex art. 106 del Tuir e, quando sussistono i presupposti, delle perdite su crediti ex art. 101, comma 5. La circolare evidenzia che il valore fiscale del credito deve essere "trasferito" alla partecipazione, sicché il differenziale negativo tra valore del credito e valore iniziale della partecipazione non assume autonomia immediata come perdita, ma confluisce nelle svalutazioni deducibili di fine esercizio. Se interviene una procedura concorsuale, la perdita diviene deducibile integralmente nel periodo di apertura della procedura.

Cessione della partecipazione e trattamento del maggior valore

In caso di cessione della partecipazione, il trattamento fiscale dipende dal rapporto tra prezzo di cessione, valore fiscale residuo e valore nominale del credito originario. Fino al limite del valore nominale del credito si applica la logica del credito: le riduzioni di valore producono svalutazioni deducibili e gli aumenti di valore costituiscono riprese di valore imponibili. L'eventuale eccedenza rispetto al valore nominale del credito segue invece il regime delle partecipazioni e può beneficiare della p.ex. se ne ricorrono i requisiti. La circolare disciplina anche le ipotesi di rimborso parziale del debito prima della conversione e di acquisizione del credito da terzi, chiarendo che in tali casi il parametro di confronto resta sempre il valore nominale del credito, eventualmente ridotto del rimborso già ottenuto.

Strumenti finanziari partecipativi

Il documento affronta anche gli strumenti finanziari partecipativi emessi ex art. 2346, comma 6, c.c. Tali strumenti rientrano nell'art. 113 Tuir solo se, sul piano fiscale, sono assimilabili alle azioni: devono essere rappresentati da titoli o certificati idonei alla circolazione e la loro remunerazione deve dipendere integralmente dai risultati economici della società emittente o dell'affare. La valutazione è rimessa al caso concreto, tenuto conto della struttura concreta dei diritti patrimoniali e amministrativi attribuiti.

Regime ordinario e conversione di crediti per accordi di ristrutturazione

Nel regime ordinario, ossia in assenza di interpello, le valutazioni al fair value delle partecipazioni non sono fiscalmente rilevanti, le minusvalenze eventuali restano indeducibili e le plusvalenze, se p.ex., sono tassate solo al 5 per cento. La circolare si sofferma infine sulla differenza tra fair value della partecipazione ricevuta e valore contabile del credito sostituito nelle operazioni di conversione, anche nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.fall. Tale differenza è qualificata come rettifica del credito e può essere dedotta ai sensi dell'art. 101, comma 5, se ricorrono i requisiti di certezza e precisione, con effetti riconosciuti al momento in cui l'omologa diviene definitiva.

Punti principali

Ambito e finalità della disciplina

Le operazioni di conversione di crediti in partecipazioni e di acquisizione di partecipazioni per il recupero crediti sono presentate come strumenti utili nelle ristrutturazioni finanziarie delle imprese in crisi. Per le banche, tali operazioni possono tutelare meglio le ragioni creditorie; per le imprese, favorire il risanamento. Sul piano fiscale, l'art. 113 del Tuir consente, previo interpello favorevole, di disapplicare il regime di participation exemption dell'art. 87 e di equiparare le partecipazioni acquisite ai crediti estinti o convertiti ai fini degli artt. 101, comma 5, e 106 del Tuir.

Profili contabili e fiscali delle partecipazioni acquisite

In bilancio bancario il credito viene cancellato e la partecipazione è iscritta nell'attivo, di regola tra le attività finanziarie disponibili per la vendita, valutate al fair value secondo IAS 39. Le variazioni di fair value affluiscono normalmente a riserva di patrimonio netto, mentre le perdite durevoli incidono sul conto economico. Fiscalmente, per i soggetti IAS, le partecipazioni non detenute per negoziazione sono considerate immobilizzazioni finanziarie; tuttavia, le valutazioni periodiche al fair value non sono deducibili e richiedono variazioni in aumento in dichiarazione.

Limiti del regime ordinario p.ex.

In assenza di interpello, le plusvalenze su partecipazioni possono beneficiare della participation exemption solo se ricorrono tutti i requisiti dell'art. 87 Tuir: possesso ininterrotto per almeno dodici mesi, classificazione tra immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso nel periodo di possesso, residenza della partecipata in Stati o territori rilevanti, esercizio di impresa commerciale e permanenza dei requisiti territoriali e di attività dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo. Le minusvalenze, in tale regime, sono indeducibili.

Interpello ex art. 113 Tuir: preventività e contenuto

L'istanza deve essere preventiva e, in linea generale, presentata almeno 120 giorni prima della scadenza ordinaria della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui avviene l'acquisizione o la conversione. Per il 2009, in via eccezionale, la circolare ammette il riferimento al termine di 90 giorni dalla scadenza ordinaria. L'istanza deve indicare, a seconda dei casi, convenienza, modalità e tempi di recupero, caratteristiche del piano di risanamento, elementi che dimostrano la temporaneità della crisi e la ragionevolezza del riequilibrio, nonché la rinuncia alle opzioni di consolidato e trasparenza verso la partecipata.

Effetti dell'accoglimento dell'interpello

Se l'istanza è accolta, la partecipazione è trattata fiscalmente come credito estinto o convertito. Ciò consente di dedurre le svalutazioni nei limiti dell'art. 106 e, al verificarsi dei presupposti, le perdite su crediti ex art. 101, comma 5. L'eventuale differenza negativa tra il valore fiscale del credito e il fair value iniziale della partecipazione non assume autonoma rilevanza come perdita su crediti nel corso dell'esercizio, ma confluisce nella svalutazione fiscalmente deducibile di fine esercizio; in caso di procedure concorsuali, la perdita è deducibile integralmente nel periodo di apertura della procedura.

Trasferimento del valore fiscale del credito sulla partecipazione

La disciplina agevolativa richiede che il valore fiscale del credito sia trasferito alla partecipazione ricevuta. Il differenziale negativo tra valore fiscale del credito e primo valore di iscrizione della partecipazione non genera, di regola, una perdita immediata autonoma, ma si riflette nelle svalutazioni deducibili al termine dell'esercizio. La circolare precisa anche che, quando il deprezzamento è contabilizzato direttamente a patrimonio netto, rileva comunque fiscalmente per effetto delle norme sulla derivazione rafforzata e sull'imputazione a conto economico dei componenti rilevati a patrimonio.

Cessione della partecipazione: riprese di valore e plus/minusvalenze

In caso di cessione, entro il limite del valore nominale del credito si applica il regime proprio dei crediti: le riduzioni di valore generano svalutazioni deducibili e gli apprezzamenti costituiscono riprese di valore imponibili. La parte di plusvalore eccedente il valore nominale del credito segue invece il regime ordinario delle partecipazioni e, se ne ricorrono i presupposti, può beneficiare della p.ex. al 5%. La circolare distingue tre ipotesi operative: prezzo di cessione superiore al valore fiscale ma inferiore al nominale, superiore al nominale, oppure inferiore sia al nominale sia al valore fiscale.

Casi particolari: rimborso parziale, acquisto da terzi e procedure concorsuali

Se prima della conversione il debitore ha rimborsato parzialmente il debito, il parametro di confronto diventa il valore residuo del credito al netto del rimborso. Se il credito è stato acquistato da terzi, resta rilevante il valore nominale del credito originario e non il prezzo di acquisto per determinare i limiti della p.ex. e delle riprese di valore. Se successivamente interviene una procedura concorsuale, la perdita è deducibile integralmente ai sensi dell'art. 101, comma 5, perché la procedura rende automatica la deducibilità della perdita su crediti.

Strumenti finanziari partecipativi

La circolare esamina anche gli strumenti finanziari partecipativi emessi ex art. 2346, comma 6, c.c. e precisa che essi rientrano nell'art. 113 Tuir solo se, sotto il profilo fiscale, sono assimilabili alle azioni: devono essere rappresentati da titoli o certificati, anche dematerializzati ma idonei alla circolazione, e la remunerazione deve dipendere totalmente dai risultati economici della società emittente o dell'affare. La valutazione va effettuata caso per caso.

Regime ordinario e trattamento della differenza tra fair value e valore contabile del credito

Se non viene presentato l'interpello, restano applicabili le regole ordinarie: le valutazioni al fair value non sono deducibili e, se la partecipazione ha requisiti p.ex., le minusvalenze non sono deducibili mentre le plusvalenze sono tassate solo per il 5%. La circolare chiarisce inoltre che, nel caso di conversione contabilizzata dagli IAS adopter, la differenza tra fair value della partecipazione ricevuta e valore contabile del credito sostituito è fiscalmente rilevante come rettifica del credito, deducibile ai sensi dell'art. 101, comma 5, se esistono i requisiti di certezza e precisione, anche nel contesto degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.fall.

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