Circolare n. 43 del 6/08/2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce chiarimenti operativi sul recepimento delle direttive 2008/8/CE e 2008/117/CE in tema di Intrastat, con particolare attenzione a quando una prestazione di servizi o una cessione di beni debba essere inclusa negli elenchi riepilogativi. Vengono affrontati casi pratici su servizi non imponibili nello Stato del committente, campioni gratuiti con spese di trasporto, rapporti di mandato, triangolazioni con lavorazione, triangolazioni nazionali, fatturazione unica per beni e servizi, acquisti di prodotti agricoli e regole speciali per gli autotrasportatori e per la costruzione di stampi. Il documento chiarisce anche il rapporto tra obblighi di fatturazione, registrazione IVA e compilazione degli elenchi, richiamando la periodicità mensile o trimestrale prevista dal DM 22 febbraio 2010.
Ulteriori chiarimenti sugli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (Intrastat)
Ulteriori chiarimenti sugli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie
La circolare interviene, in attuazione del recepimento delle direttive 2008/8/CE e 2008/117/CE, per fornire risposte operative a una serie di quesiti applicativi in materia di elenchi riepilogativi Intrastat. Il documento chiarisce quando un’operazione debba essere esclusa dagli elenchi, quale sia il soggetto obbligato alla compilazione, come si coordini l’adempimento con gli obblighi di fatturazione e registrazione IVA, e quali regole valgano in casi particolari come triangolazioni, servizi accessori, campioni gratuiti e rapporti con produttori agricoli o autotrasportatori.
Prestazioni di servizi non imponibili nello Stato del committente
La circolare ribadisce che le prestazioni di servizi rese o ricevute non vanno incluse negli elenchi riepilogativi quando per esse non è dovuta l’imposta nello Stato membro in cui è stabilito il destinatario, in coerenza con l’art. 50, comma 6, del D.L. n. 331/1993 e con l’art. 5, comma 4, del D.M. 22 febbraio 2010.
Per verificare se un servizio debba essere escluso dagli elenchi, occorre accertare se l’IVA sia dovuta nel Paese del committente:
- se il committente è stabilito in Italia, il riferimento è alla disciplina nazionale di non imponibilità o esenzione;
- se il committente è stabilito in un altro Stato membro, il prestatore italiano deve verificare che il servizio sia esente o non imponibile nel Paese del destinatario.
La circolare considera idonea, ai fini della buona fede del prestatore, la dichiarazione del committente comunitario con la quale quest’ultimo attesti che la prestazione è esente o non imponibile nel proprio Stato di stabilimento. Tale dichiarazione può essere resa una sola volta per tutte le prestazioni della stessa specie e resta valida finché non mutano le caratteristiche del servizio o il trattamento fiscale nello Stato del committente.
In assenza di dichiarazione, l’esclusione dagli elenchi è ammessa solo se il contribuente dispone di elementi di fatto oggettivi che gli consentano di avere certezza dell’assenza di imposta nello Stato membro del committente.
La circolare affronta anche il tema della fatturazione: in linea generale, le prestazioni rese a committenti comunitari devono essere documentate con fattura; tuttavia, tale obbligo non sussiste quando ricorrono congiuntamente due condizioni:
- l’operazione non deve essere inclusa negli elenchi riepilogativi, perché non è dovuta l’imposta nel Paese di destinazione;
- l’operazione, se territorialmente rilevante in Italia, beneficerebbe di un regime di esonero dall’obbligo di fatturazione, come ad esempio nei casi di cui agli artt. 22, primo comma, n. 6, e 36-bis del D.P.R. n. 633/1972.
Campioni gratuiti, trasporto e Intrastat
La cessione di campioni gratuiti non costituisce cessione intracomunitaria, poiché manca il requisito dell’onerosità richiesto dall’art. 41 del D.L. n. 331/1993. Di conseguenza, i campioni gratuiti non vanno riepilogati negli elenchi Intrastat.
Diversamente, se al cliente vengono addebitate le spese di trasporto, queste assumono autonoma rilevanza come corrispettivo di una prestazione di trasporto. Se tale trasporto è reso a un committente soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro, esso rientra tra le prestazioni generiche disciplinate dall’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 e va inserito negli elenchi relativi ai servizi resi.
Mandato con o senza rappresentanza
Per individuare il soggetto tenuto agli adempimenti Intrastat nei casi in cui un operatore italiano A acquisti servizi da un operatore di un altro Stato membro per conto di un altro soggetto italiano B, la circolare sottolinea che è necessario esaminare il rapporto tra A e B, verificando se si tratti di mandato con o senza rappresentanza.
Nel mandato con rappresentanza, il mandatario agisce in nome e per conto del mandante e gli effetti degli atti ricadono direttamente in capo al mandante; il corrispettivo viene addebitato al mandante e a questi fanno capo gli adempimenti. Nel mandato senza rappresentanza, invece, gli effetti dell’operazione ricadono sul mandatario, che poi rende la stessa prestazione al mandante.
Ne consegue che l’obbligo di presentazione degli elenchi spetta al soggetto cui le operazioni sono giuridicamente imputabili:
- nel mandato con rappresentanza, l’obbligo ricade su B;
- nel mandato senza rappresentanza, l’obbligo ricade su A.
Triangolazione con lavorazione
La circolare esamina il caso di un operatore francese FR1 che acquista materia prima da IT1, incaricando quest’ultimo di consegnarla a IT2 per la lavorazione; IT2, dopo la lavorazione, consegna i beni a FR1 e fattura sia la cessione sia la lavorazione.
In tale fattispecie:
- IT1 effettua una cessione intracomunitaria non imponibile ai sensi dell’art. 41, comma 1, lett. a), del D.L. n. 331/1993, emette fattura a FR1 e compila l’Intrastat dei beni; deve inoltre conservare la prova dell’effettiva uscita dei beni dal territorio dello Stato, altrimenti deve regolarizzare l’operazione con applicazione dell’imposta;
- IT2 deve annotare i beni ricevuti nell’apposito registro delle lavorazioni di cui all’art. 50, comma 5, del D.L. n. 331/1993;
- IT2 emette fattura per la lavorazione nei confronti di FR1; si tratta di una prestazione non territorialmente rilevante in Italia ai sensi dell’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972, ma da inserire nell’Intrastat dei servizi resi;
- IT2 deve cooperare con IT1 per consentire a quest’ultimo di acquisire la prova della spedizione dei beni nell’altro Stato membro.
La circolare evidenzia che la fattispecie è diversa da quella già affrontata nella circolare n. 36/E del 2010, in quanto qui entrambi gli operatori italiani intrattengono rapporti contrattuali diretti con il soggetto francese.
Triangolazione nazionale
Nel caso della c.d. triangolazione nazionale, in cui IT2 acquista beni da IT1 e incarica quest’ultimo di spedirli direttamente al cliente stabilito in un altro Stato membro, la circolare richiama la disciplina dell’art. 58, comma 1, del D.L. n. 331/1993 e dell’art. 41, comma 1, del medesimo decreto.
Il rapporto tra IT1 e IT2 è un’operazione interna non imponibile; il rapporto tra IT2 e il cessionario estero costituisce cessione intracomunitaria non imponibile. L’operazione beneficia della non imponibilità solo se i beni non vengono consegnati nel territorio dello Stato ma spediti o trasportati direttamente nell’altro Stato membro per incarico del cessionario, a cura o a nome del fornitore. La prova può derivare dalla documentazione di trasporto o da qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che l’incarico di spedizione è stato conferito dal cessionario al cedente.
La circolare richiama anche la risoluzione n. 35 del 13 maggio 2010, secondo cui il regime di non imponibilità può operare anche quando il cessionario stipuli il contratto su mandato ed in nome del cedente, agendo come mero intermediario senza mai acquisire la disponibilità del bene.
Ai fini Intrastat, l’obbligo di compilazione del modello relativo alle cessioni di beni ricade esclusivamente su IT2, soggetto nazionale promotore della triangolazione.
Fattura unica, servizi e beni, operazioni accessorie
Quando nello stesso giorno si considerano effettuate nei confronti del medesimo soggetto cessioni di beni e prestazioni di servizi di diversa natura, è possibile emettere un’unica fattura o un’unica autofattura ai sensi dell’art. 21, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972. Le singole operazioni devono però essere indicate distintamente nel documento e riportate separatamente negli elenchi riepilogativi, secondo la rispettiva natura.
Se invece tra le operazioni esiste un rapporto di accessorietà, negli elenchi Intrastat deve essere indicato il valore globale, sommando il corrispettivo della prestazione accessoria a quello della prestazione principale. La circolare richiama il principio per cui, se una prestazione di servizio è accessoria a una vendita di beni ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. n. 633/1972, l’operazione complessiva va evidenziata soltanto negli elenchi relativi ai beni.
Acquisti di prodotti agricoli in Spagna
Per gli acquisti di prodotti agricoli da operatori spagnoli, la circolare precisa che occorre innanzitutto verificare se il cedente spagnolo operi in un regime speciale del proprio Stato membro. In tale ipotesi, le cessioni rilevano solo nel Paese di origine e non si realizza un acquisto intracomunitario in capo al cliente italiano.
Se il cedente opera in regime ordinario, i clienti italiani sono in linea di principio tenuti agli obblighi sugli acquisti intracomunitari. Tuttavia, per i soggetti italiani che siano produttori agricoli in regime speciale ex art. 34 del D.P.R. n. 633/1972, l’acquisto intracomunitario si realizza solo se:
- nell’anno solare precedente o nell’anno in corso sono stati superati 10.000 euro di acquisti da altri Stati membri, ai sensi dell’art. 38, comma 5, lett. c), del D.L. n. 331/1993;
- oppure è stata esercitata l’opzione per l’applicazione dell’imposta in Italia.
Solo in presenza di un effettivo acquisto intracomunitario sorge l’obbligo di compilare l’Intrastat.
Autotrasportatori e periodicità degli elenchi
La circolare affronta il caso degli autotrasportatori che, in base all’art. 74, quarto comma, ultimo periodo, del D.P.R. n. 633/1972, possono registrare le fatture emesse entro il trimestre solare successivo a quello di emissione. Tale facoltà, tuttavia, non incide sul momento di inclusione nei modelli Intrastat.
La fattura emessa a febbraio deve essere indicata nell’elenco del mese di febbraio o, se il soggetto ha periodicità trimestrale, nel primo trimestre; ciò perché gli adempimenti Intrastat si collegano al momento di emissione della fattura e non al momento della registrazione IVA. In altri termini, l’operazione va inserita nel periodo in cui si considera eseguita.
La circolare richiama inoltre la disciplina sulla periodicità contenuta nell’art. 2 del D.M. 22 febbraio 2010:
- presentazione trimestrale per i soggetti che, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, non hanno superato 50.000 euro per trimestre;
- presentazione mensile per gli altri soggetti.
Se un soggetto trimestrale supera la soglia nel corso di un trimestre, presenta gli elenchi con periodicità mensile a partire dal mese successivo e deve trasmettere anche gli elenchi mensili già trascorsi, appositamente contrassegnati.
Sviluppo di stampi per committente comunitario
La circolare richiama il precedente orientamento sulla costruzione di stampi per conto di committenti comunitari. Se tra committente e operatore nazionale esiste un unico contratto di appalto avente ad oggetto sia la realizzazione dello stampo sia la fornitura dei beni prodotti con tale stampo, e se lo stampo viene inviato nell’altro Stato membro al termine della lavorazione salvo distruzione o inservibilità per il normale processo produttivo o per accordi contrattuali, la fattispecie viene ricondotta alla cessione intracomunitaria.
In tale ipotesi, la lavorazione dello stampo è accessoria alla cessione dei beni e non ha autonoma rilevanza né ai fini della fatturazione né ai fini Intrastat.
Se invece tali condizioni non ricorrono, lo sviluppo degli stampi richiesto dal cliente inglese costituisce una prestazione di servizi generica da inserire nei modelli riepilogativi come servizio reso.
Punti principali
Prestazioni di servizi non imponibili nello Stato del committente
Per escludere una prestazione dagli elenchi riepilogativi occorre verificare che l’IVA non sia dovuta nello Stato membro del destinatario. Se il committente è stabilito in Italia, il riferimento è la normativa domestica su esenzione o non imponibilità; se il committente è in altro Stato membro, il prestatore italiano deve accertare che il servizio sia esente o non imponibile nel Paese del committente. La buona fede si presume quando il prestatore acquisisce una dichiarazione del committente che attesti il trattamento fiscale nel suo Stato; tale dichiarazione può valere per più prestazioni della stessa specie e resta efficace finché non cambiano servizio o disciplina fiscale. In mancanza della dichiarazione, l’esclusione è possibile solo con certezza fondata su elementi oggettivi. La circolare chiarisce inoltre che, in linea di principio, le prestazioni rese a committenti comunitari restano soggette a fatturazione, ma l’obbligo viene meno quando ricorrono congiuntamente l’esclusione dagli elenchi e un regime di esonero dalla fatturazione che, se l’operazione fosse territorialmente rilevante in Italia, sarebbe applicabile (ad esempio per alcune operazioni esenti).
Campioni gratuiti e addebito delle spese di trasporto
La cessione di campioni gratuiti non integra una cessione intracomunitaria perché manca l’onerosità, quindi non va inserita negli elenchi Intrastat. Se al cliente vengono addebitate le spese di trasporto, tali somme assumono autonoma rilevanza come corrispettivo di un servizio di trasporto. Quando il committente è un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro, il trasporto rientra tra le prestazioni generiche dell’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 e deve essere indicato negli elenchi relativi ai servizi resi.
Mandato con o senza rappresentanza e obblighi Intrastat
Per stabilire chi debba presentare gli elenchi occorre verificare la natura del rapporto tra soggetto A e soggetto B, in particolare se vi sia mandato con o senza rappresentanza. Nel mandato con rappresentanza, gli effetti giuridici ricadono direttamente sul mandante e il terzo prestatore fattura al mandante, che sarà tenuto agli adempimenti. Nel mandato senza rappresentanza, gli effetti ricadono sul mandatario, che poi rende la prestazione al mandante. Di conseguenza, l’obbligo di compilazione degli elenchi spetta al soggetto a cui le operazioni sono giuridicamente imputabili: se A agisce in nome e per conto di B, adempie B; altrimenti, se A opera senza rappresentanza, adempie A.
Triangolazione con lavorazione: cessione, lavorazione e prova di uscita dei beni
Nel caso di operazione triangolare con lavorazione, IT1 effettua nei confronti di FR1 una cessione intracomunitaria non imponibile ai sensi dell’art. 41, comma 1, lett. a), del D.L. n. 331/1993 e deve presentare l’Intrastat dei beni, oltre a conservare la prova dell’effettiva uscita dei beni dall’Italia. IT2, che esegue la lavorazione per conto di FR1, deve registrare i beni ricevuti nell’apposito registro delle lavorazioni previsto dall’art. 50, comma 5, del D.L. n. 331/1993; inoltre emette fattura per la lavorazione a FR1, operazione territorialmente non rilevante in Italia ai sensi dell’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972, ma da indicare nell’Intrastat dei servizi resi. IT2 deve anche collaborare con IT1 per consentirgli di acquisire la prova della spedizione dei beni verso l’altro Stato membro.
Triangolazione nazionale ex art. 58 e presentazione dell’Intrastat
Nella triangolazione nazionale, in cui IT2 acquista da IT1 e incarica quest’ultimo di spedire direttamente i beni al cliente stabilito in altro Stato membro, il rapporto tra i due operatori italiani è un’operazione interna non imponibile ai sensi dell’art. 58, comma 1, del D.L. n. 331/1993, mentre il rapporto tra IT2 e il cessionario estero è una cessione intracomunitaria non imponibile ex art. 41, comma 1. La circolare richiama la necessità di provare che i beni siano stati spediti direttamente all’estero e precisa che, ai fini Intrastat, l’obbligo di compilazione del modello relativo alle cessioni di beni ricade esclusivamente su IT2, soggetto nazionale promotore della triangolazione.
Fattura unica per beni e servizi e operazioni accessorie
Se nello stesso giorno sono effettuate verso il medesimo soggetto cessioni di beni e prestazioni di servizi di diversa natura, è possibile emettere un’unica fattura o un’unica autofattura, ai sensi dell’art. 21, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972. Nel documento le operazioni devono essere indicate distintamente e, ai fini Intrastat, riportate separatamente secondo la loro natura nei rispettivi elenchi beni/servizi. Quando invece esiste un nesso di accessorietà, il valore da indicare negli elenchi è quello globale, sommando la prestazione accessoria a quella principale; se il servizio è accessorio a una vendita di beni ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. n. 633/1972, l’intera operazione va evidenziata solo negli elenchi relativi ai beni.
Acquisti di prodotti agricoli in Spagna e regime speciale
Per gli acquisti di prodotti agricoli effettuati in Spagna occorre distinguere se il cedente spagnolo operi in un regime speciale, nel qual caso le cessioni rilevano solo nel Paese di origine e non si realizza un acquisto intracomunitario in capo al cliente italiano. Se invece il cedente opera in regime ordinario, i clienti italiani devono assolvere gli obblighi propri degli acquisti intracomunitari. Per i clienti italiani che siano a loro volta produttori agricoli in regime speciale ex art. 34 del D.P.R. n. 633/1972, l’acquisto intracomunitario si realizza solo se nel precedente anno solare o nell’anno in corso è stata superata la soglia di 10.000 euro di acquisti da altri Stati membri, oppure se è stata esercitata l’opzione per l’applicazione dell’imposta in Italia. Solo in tali casi sorge anche l’obbligo di Intrastat.
Autotrasportatori: momento di registrazione e periodo Intrastat
Per gli autotrasportatori la possibilità di registrare le fatture emesse entro il trimestre successivo a quello di emissione non incide sul momento di inclusione negli elenchi riepilogativi. La fattura emessa a febbraio va inserita nell’Intrastat di febbraio o del primo trimestre, secondo la periodicità applicabile, perché gli adempimenti si collegano al momento di emissione e non alla registrazione IVA. La circolare richiama poi la disciplina sulla periodicità: presentazione trimestrale per i soggetti che, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, non superano 50.000 euro per trimestre; presentazione mensile per gli altri. Se durante un trimestre si supera la soglia, l’elenco diventa mensile dal mese successivo e vanno presentati anche gli elenchi mensili già trascorsi, opportunamente contrassegnati.
Sviluppo di stampi per committente comunitario
La costruzione o acquisizione di stampi per un committente comunitario, destinati alla produzione in Italia di beni poi inviati all’estero, può essere ricondotta a cessione intracomunitaria quando ricorrono due condizioni: esistenza di un unico contratto di appalto avente ad oggetto sia la realizzazione dello stampo sia la fornitura dei beni prodotti con esso, e invio dello stampo nell’altro Paese comunitario a fine lavorazione salvo distruzione o inservibilità per il normale processo produttivo o per accordi contrattuali. In tal caso la lavorazione dello stampo è accessoria alla cessione dei beni e non assume autonoma rilevanza né ai fini della fatturazione né ai fini Intrastat. Se tali condizioni non ricorrono, lo sviluppo dello stampo richiesto dal cliente inglese costituisce una prestazione di servizi generica da includere negli elenchi dei servizi resi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Circolare · 3 ago 2010Circolare n. 41 del 3/08/2010
- Circolare · 3 ago 2010Circolare n. 42 del 3/08/2010
- Circolare · 13 ago 2010Circolare n. 44 del 13/08/2010
- Circolare · 28 lug 2010Circolare n. 40 del 28/07/2010
- Circolare · 1 lug 2010Circolare n. 39 del 1/07/2010
- Circolare · 13 set 2010Circolare n. 45 del 13/09/2010
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →