Circolare n. 39 del 1/07/2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce chiarimenti interpretativi in materia IRPEF su alcune spese detraibili o deducibili: intermediazione immobiliare e interessi passivi per l’acquisto dell’abitazione principale, acquisto di immobili da ristrutturare, spese di istruzione per il riconoscimento di titoli esteri, spese mediche e di assistenza specifica, prestazioni rese da professionisti sanitari riabilitativi e detrazioni per interventi di risparmio energetico su edifici oggetto di ampliamento. Vengono precisate condizioni, limiti e modalità applicative, con riferimento alle disposizioni del TUIR e ai precedenti chiarimenti di prassi.
IRPEF - ulteriori chiarimenti su deduzioni e detrazioni
IRPEF - Risposte ad ulteriori quesiti relativi a deduzioni e detrazioni
La circolare fornisce chiarimenti applicativi in materia di IRPEF su una pluralità di spese agevolabili, con particolare attenzione alle condizioni di spettanza delle detrazioni e delle deduzioni, ai limiti di importo e alle modalità di documentazione. I chiarimenti si concentrano su abitazione principale, spese di istruzione, spese sanitarie e interventi di risparmio energetico.
Spese relative all’acquisto dell’abitazione principale
Per l’intermediazione immobiliare, la circolare conferma la detrazione prevista dall’art. 15, comma 1, lett. b-bis), del TUIR, entro il limite di 1.000 euro per ciascun anno, anche quando il compenso sia stato pagato prima della stipula del preliminare e del rogito, purché la spesa sia effettivamente sostenuta in dipendenza dell’acquisto dell’unità immobiliare da destinare ad abitazione principale e l’acquisto si sia poi perfezionato.
Sul tema degli interessi passivi del mutuo per l’abitazione principale, viene chiarito che, nel caso di coniugi comproprietari e mutuatari al 50%, se uno dei due dona all’altro la propria quota e acquista nello stesso anno una nuova abitazione al 100%, il coniuge che ha ricevuto la quota può continuare a detrarre gli interessi solo sulla parte del debito rimasta a suo carico, quindi nel limite di 2.000 euro annui. Il coniuge che ha venduto/donato la quota e diventa acquirente e mutuatario di un’altra abitazione può continuare a fruire della detrazione sul vecchio mutuo per il periodo in cui era ancora comproprietario e, ricorrendone i presupposti, anche sulla nuova operazione, nel rispetto del limite complessivo di 4.000 euro annui.
Quanto all’acquisto di un immobile da ristrutturare, la circolare ribadisce che la detrazione sugli interessi passivi spetta dalla data in cui l’immobile diventa dimora abituale, purché ciò avvenga entro due anni dall’acquisto e la ristrutturazione sia comprovata da concessione edilizia o atto equivalente. Il chiarimento si applica anche all’ipotesi in cui i lavori siano avviati con DIA prima del trasferimento della residenza.
Spese di istruzione
Non è ammessa la detrazione per i contributi versati a un’università pubblica per il riconoscimento di un titolo di studio conseguito all’estero. Secondo la circolare, tali importi non rientrano nel concetto di spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria previsto dall’art. 15, comma 1, lett. e), del TUIR.
Spese mediche e di assistenza specifica
Per i soggetti portatori di handicap, la circolare richiama l’art. 10, comma 1, lett. b), del TUIR e precisa che sono deducibili le spese mediche e di assistenza specifica necessarie in caso di grave e permanente invalidità o menomazione. Nel caso di ricovero in istituto di assistenza, non è deducibile l’intera retta, ma soltanto la parte riferibile alle prestazioni mediche e paramediche di assistenza specifica, con esclusione delle spese di vitto e alloggio.
La deduzione spetta anche per spese sostenute in favore dei familiari indicati dall’art. 433 c.c. non fiscalmente a carico. Quando la fattura è intestata al ricoverato, il familiare che ha effettivamente sostenuto la spesa deve integrare il documento indicando l’importo versato da lui, fermo restando l’obbligo di esibire, in sede di controllo, la documentazione comprovante il pagamento.
Prestazioni rese da operatori abilitati alle professioni sanitarie riabilitative
Per le prestazioni effettuate dagli operatori abilitati all’esercizio delle professioni sanitarie riabilitative elencate nel D.M. 29 marzo 2001, la circolare afferma che le relative spese sono detraibili come spese sanitarie ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR, nella misura del 19% sulla parte eccedente 129,11 euro.
Tuttavia, la detrazione è ammessa solo se la prestazione risulta prescritta da un medico. Il principio viene esteso, in via generale, alle prestazioni sanitarie rese da personale abilitato dall’autorità competente in materia sanitaria.
Detrazioni per interventi di risparmio energetico
In materia di risparmio energetico, la circolare ricorda che il beneficio previsto dall’art. 1, commi 344, 345, 346 e 347, della L. n. 296/2006 spetta solo per interventi eseguiti su edifici esistenti. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento, l’operazione è qualificata come nuova costruzione e non dà diritto alla detrazione.
Se invece si tratta di ristrutturazione senza demolizione dell’esistente e con ampliamento, la detrazione spetta solo per le spese riferibili alla parte preesistente dell’edificio. In tale ipotesi non è possibile applicare l’agevolazione per la riqualificazione energetica globale di cui al comma 344, perché il calcolo del fabbisogno annuo di energia primaria riguarda l’intero edificio, incluso l’ampliamento.
Restano agevolabili gli interventi dei commi 345, 346 e 347, purché riferiti alle caratteristiche tecniche di singoli elementi o impianti; se tali interventi servono l’intero edificio, la detrazione del 55% va calcolata solo sulla quota di spesa imputabile alla parte esistente. Per individuare tale quota si deve usare un criterio proporzionale fondato sulle quote millesimali, secondo quanto richiamato dalla prassi precedente.
Punti principali
Intermediazione immobiliare per l’abitazione principale
È confermata la detrazione dei compensi di intermediazione immobiliare ex art. 15, comma 1, lett. b-bis), TUIR, entro il limite di 1.000 euro per annualità, anche quando la spesa sia sostenuta prima del preliminare e del rogito, purché risulti chiaramente collegata all’acquisto dell’unità immobiliare destinata ad abitazione principale e l’acquisto si sia effettivamente concluso nello stesso contesto temporale.
Interessi passivi su mutui e acquisto di abitazione principale
Nel caso di coniugi che acquistano un immobile al 50% con mutuo cointestato, e poi uno di essi acquista la quota dell’altro e compra un’altra abitazione al 100%, il coniuge che ha donato la quota continua a detrarre solo sulla parte di debito rimasta a suo carico, quindi entro il limite di 2.000 euro annui (50% di 4.000 euro). Il coniuge che diventa acquirente e mutuatario di una nuova abitazione può fruire della detrazione sia per il vecchio mutuo, per il periodo in cui era comproprietario e mutuatario, sia per il nuovo mutuo, nel rispetto del limite annuo di 4.000 euro e degli altri presupposti di legge.
Immobile da ristrutturare e decorrenza della detrazione sugli interessi
Per gli interessi passivi relativi a mutui contratti per acquistare un immobile da adibire ad abitazione principale, se l’immobile è oggetto di lavori di ristrutturazione documentati da concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta dalla data in cui l’unità immobiliare diventa dimora abituale, purché ciò avvenga entro due anni dall’acquisto. La circolare conferma l’applicazione di questo criterio anche quando il contribuente presenta DIA prima della variazione di residenza.
Contributi per il riconoscimento di titoli di studio esteri
Non sono detraibili i contributi versati all’università pubblica per il riconoscimento di un titolo di studio conseguito all’estero, perché non rientrano nelle spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria di cui all’art. 15, comma 1, lett. e), TUIR.
Spese mediche e di assistenza specifica per ricoverati con handicap
Per i soggetti portatori di handicap ex art. 3 L. n. 104/1992 sono deducibili le spese mediche e di assistenza specifica necessarie in caso di grave e permanente invalidità o menomazione, ma non l’intera retta di ricovero: occorre separare la componente sanitaria e assistenziale da quella relativa a vitto e alloggio. Se la fattura è intestata al paziente ricoverato, il familiare che ha sostenuto in tutto o in parte la spesa deve annotare sulla fattura l’importo effettivamente versato, conservando la documentazione idonea a provarne il sostenimento in caso di controllo.
Prestazioni rese da professioni sanitarie riabilitative
Le prestazioni rese dagli operatori abilitati alle professioni sanitarie riabilitative individuate dal D.M. 29 marzo 2001 rientrano tra le spese sanitarie detraibili ex art. 15, comma 1, lett. c), TUIR, ma la detrazione è riconosciuta solo se la prestazione è prescritta da un medico. Il principio è esteso, in generale, al personale abilitato dall’autorità competente in materia sanitaria.
Riqualificazione energetica di edifici oggetto di ampliamento
La detrazione del 55% per il risparmio energetico spetta solo per interventi eseguiti su edifici esistenti. In caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento, l’intervento è considerato nuova costruzione e la detrazione non spetta. In caso di ristrutturazione senza demolizione con ampliamento, l’agevolazione spetta solo per le spese riferibili alla parte esistente. La riqualificazione energetica globale ex art. 1, comma 344, L. n. 296/2006 non è agevolabile per la parte di ampliamento, mentre possono esserlo gli interventi di cui ai commi 345, 346 e 347, limitatamente alla quota di spesa imputabile all’edificio esistente, da determinare in base a un criterio proporzionale fondato sulle quote millesimali.
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