Circolare n. 40 del 28/07/2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l’applicazione della ritenuta del 10% prevista dall’art. 25 del DL 78/2010 sui pagamenti effettuati con bonifico per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di risparmio energetico. Indica che la base imponibile va calcolata al netto dell’IVA, assumendo convenzionalmente l’aliquota massima del 20%, disciplina i casi in cui esistano già altre ritenute e precisa alcune regole operative su valuta estera, soggetti non residenti e prima applicazione senza sanzioni.
Ritenuta del 10% sui bonifici per ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico
Ritenuta del 10% sui bonifici per ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico
La circolare fornisce istruzioni operative sull’art. 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che introduce, dal 1° luglio 2010, una ritenuta del 10% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito sui bonifici disposti per beneficiare di specifiche agevolazioni fiscali. Il documento chiarisce l’ambito oggettivo della misura, gli adempimenti degli intermediari, la determinazione della base imponibile e alcuni casi particolari.
Ambito normativo e tipologie di pagamenti interessati
La disposizione richiamata prevede che banche e Poste Italiane S.p.A. operino la ritenuta all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o detrazioni d’imposta. Il provvedimento direttoriale del 30 giugno 2010, n. 94288, individua le tipologie di pagamenti assoggettate alla ritenuta, limitandole a:
- spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell’art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- spese per interventi di risparmio energetico, ai sensi dell’art. 1, commi 344, 345, 346 e 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Adempimenti a carico di banche e Poste Italiane S.p.A.
Il provvedimento attuativo richiede ai sostituti d’imposta di:
- operare la ritenuta d’acconto con obbligo di rivalsa all’atto dell’accreditamento dei pagamenti;
- versare le somme con le modalità dell’art. 17 del DLgs. 9 luglio 1997, n. 241, quindi tramite modello F24;
- rilasciare al beneficiario la certificazione delle ritenute eseguite;
- indicare nella dichiarazione dei sostituti d’imposta i dati relativi ai pagamenti effettuati.
Con risoluzione n. 65 del 30 giugno 2010 è stato inoltre istituito il codice tributo "1039", denominato "Ritenuta operata da banche e Poste Italiane Spa all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d’imposta, ai sensi dell’art 25 del DL n. 78/2010".
Base imponibile e criterio di calcolo della ritenuta
La circolare precisa che i bonifici eseguiti per interventi di ristrutturazione edilizia o di risparmio energetico comprendono normalmente il corrispettivo del servizio o dei beni e la relativa IVA addebitata in rivalsa dal beneficiario. Tuttavia, la base imponibile della ritenuta non deve includere l’IVA, per non alterarne la neutralità.
Poiché l’intermediario non conosce con precisione l’IVA compresa nell’importo del bonifico e una richiesta di tale dato al cliente aggraverebbe la procedura, viene adottato un criterio semplificato: ai fini dell’applicazione della ritenuta si presume che l’IVA sia applicata con l’aliquota più elevata. Di conseguenza, la ritenuta del 10% va calcolata sull’importo del bonifico al netto dell’IVA del 20%.
La circolare richiama anche alcune ipotesi esemplificative di aliquota IVA:
- 10% per lavori di ristrutturazione edilizia su immobili abitativi;
- 20% per beni finiti acquistati per la ristrutturazione;
- 10% sulla manodopera e sul valore dei beni significativi, e 20% sul restante valore di tali beni, quando l’impresa fornisce anche ascensori, sanitari, infissi e altri beni significativi;
- 20% per interventi di riqualificazione energetica su edifici diversi da quelli abitativi.
Rapporti con ritenute già previste e con regimi sostitutivi
In presenza di somme già soggette a ritenuta da parte dell’ordinante, la circolare evidenzia il carattere speciale della disciplina dell’art. 25 del DL 78/2010, finalizzata a evitare un doppio prelievo alla fonte sui medesimi corrispettivi.
È richiamato l’esempio dei condomìni, che in qualità di sostituti d’imposta applicano la ritenuta del 4% ex art. 25-ter del DPR 29 settembre 1973, n. 600 sui corrispettivi per contratti d’appalto di opere o servizi. Nei pagamenti effettuati mediante bonifico per interventi di ristrutturazione edilizia o riqualificazione energetica deve essere applicata soltanto la ritenuta del 10% prevista dal DL 78/2010; non si applicano quindi le ritenute ordinarie previste dal DPR 600/1973.
Se i beneficiari dei bonifici rientrano in regimi fiscali con tassazione mediante imposta sostitutiva dell’IRPEF, la ritenuta del 10% può essere scomputata da tale imposta sostitutiva.
Decorrenza e prima applicazione
La decorrenza della misura è fissata al 1° luglio 2010. La circolare evidenzia che il provvedimento attuativo è stato pubblicato il 30 giugno 2010 e che, tenuto conto dell’immediatezza dell’entrata in vigore, della complessità degli adempimenti e dell’incertezza iniziale sull’ambito applicativo, in sede di prima applicazione non devono essere irrogate sanzioni per le violazioni commesse nell’applicazione della norma, ai sensi dell’art. 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Quesiti specifici: valuta estera e soggetti non residenti
La circolare affronta infine alcuni casi particolari.
Per i pagamenti effettuati in valuta estera da convertire in euro, come i franchi svizzeri da parte di soggetti residenti a Campione d’Italia, la ritenuta va calcolata sugli importi già convertiti in euro sulla base del cambio di cui all’art. 9, comma 2, del TUIR. Viceversa, per i pagamenti effettuati in euro da convertire in valuta estera, la ritenuta deve essere operata sugli importi in euro prima della conversione.
La ritenuta si applica anche alle somme accreditate su conti in Italia intestati a soggetti non residenti. In tale ipotesi, i non residenti possono scomputare la ritenuta dall’imposta eventualmente dovuta per i redditi prodotti in Italia oppure chiederne il rimborso mediante istanza ai sensi dell’art. 38 del DPR 602/1973.
Vigilanza delle Direzioni regionali
Le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare affinché i principi esposti nella circolare vengano applicati con uniformità sul territorio.
Punti principali
Ambito di applicazione della ritenuta
Dal 1° luglio 2010 banche e Poste Italiane S.p.A. devono operare una ritenuta del 10% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito all’atto dell’accredito dei bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili o detrazioni d’imposta. Il provvedimento direttoriale del 30 giugno 2010 n. 94288 circoscrive l’applicazione ai bonifici relativi a spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico.
Adempimenti dei sostituti d’imposta
Le banche e Poste Italiane S.p.A. devono operare la ritenuta con obbligo di rivalsa, versarla con modello F24 ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/1997, rilasciare la certificazione al beneficiario e indicare nella dichiarazione dei sostituti d’imposta i dati dei pagamenti effettuati. È stato istituito il codice tributo 1039 per il versamento della ritenuta.
Base imponibile e trattamento dell’IVA
La ritenuta va applicata sull’importo del bonifico decurtato dell’IVA. Poiché il soggetto tenuto alla ritenuta non conosce con precisione l’IVA effettivamente compresa nel bonifico, per semplificazione si assume l’aliquota IVA più elevata e quindi la ritenuta del 10% si calcola sull’importo del bonifico al netto dell’IVA del 20%.
Somme già soggette ad altre ritenute
Quando sulle somme oggetto di bonifico è già prevista una ritenuta da parte dell’ordinante, come nel caso dei condomìni che applicano la ritenuta del 4% ex art. 25-ter del DPR 600/1973, la disciplina speciale dell’art. 25 del DL 78/2010 comporta l’applicazione della sola ritenuta del 10%. I sostituti che effettuano i pagamenti tramite bonifico per gli interventi agevolati non devono applicare le ritenute ordinarie del DPR 600/1973. Se il beneficiario è soggetto a imposta sostitutiva dell’IRPEF, la ritenuta subita può essere scomputata da tale imposta.
Decorrenza e regime sanzionatorio iniziale
La ritenuta si applica dal 1° luglio 2010. Considerata l’immediata entrata in vigore, la complessità operativa e l’incertezza iniziale sull’ambito applicativo, la circolare ritiene sussistano le condizioni per escludere sanzioni per le violazioni commesse in sede di prima applicazione, ai sensi dell’art. 10, comma 3, della legge 212/2000.
Chiarimenti su valuta estera e soggetti non residenti
Per i pagamenti in valuta estera da convertire in euro la ritenuta va calcolata sugli importi convertiti in euro secondo il cambio ex art. 9, comma 2, TUIR; per i pagamenti in euro da convertire in valuta estera, la ritenuta va applicata prima della conversione. La ritenuta si applica anche alle somme accreditate su conti in Italia di soggetti non residenti, che possono scomputarla dall’imposta dovuta in Italia o chiederne il rimborso ex art. 38 del DPR 602/1973.
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