Sentenza del 10/07/2018 n. 2968 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Prova documentale - copie fotostatiche - disconoscimento - deve essere chiaro ed esplicito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il valore probatorio di una copia fotostatica prodotta in giudizio e, in particolare, le modalità con cui la parte interessata deve disconoscerne la conformità all'originale. Il disconoscimento non richiede formule sacramentali, ma deve essere chiaro, specifico ed esplicito, così da rendere inequivocabile la contestazione della genuinità o conformità della copia. Non sono sufficienti contestazioni generiche, meramente onnicomprensive o prive di indicazioni concrete.
La decisione
Il principio affermato è che una contestazione generica della copia fotostatica non è idonea a integrare un valido disconoscimento ai sensi dell'art. 2712 c.c. La parte che intende negare la conformità della copia all'originale deve manifestare in modo preciso tale volontà, consentendo al giudice di individuare senza ambiguità l'oggetto della contestazione. Non essendo indicati nel testo i nominativi delle parti né l'esito specifico del giudizio, non è possibile stabilire quale parte abbia formalmente prevalso.
Norme richiamate
Art. 2712 del codice civile
Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.
Il disconoscimento della conformità della copia all'originale deve essere specifico, chiaro ed esplicito. Non sono necessarie formule prestabilite, ma la contestazione deve permettere di comprendere senza equivoci che la parte nega la genuinità o la conformità della riproduzione.
Massime di principio
- Chi intende contestare una copia fotostatica deve farlo in modo tempestivo, chiaro e puntuale, indicando espressamente che la copia non è conforme all'originale o che ne viene contestata la genuinità.
- Una formula generica come "si contestano tutte le produzioni" o una contestazione onnicomprensiva, priva di riferimenti specifici alla copia, può non essere sufficiente.
- Non occorre utilizzare una formula sacramentale: ciò che conta è il contenuto sostanziale della dichiarazione e la sua capacità di rendere inequivoca la contestazione.
- In presenza di un disconoscimento valido, la copia non conserva automaticamente piena efficacia probatoria ai sensi dell'art. 2712 c.c.; la parte che intende avvalersene dovrà eventualmente dimostrarne la conformità con altri mezzi.
- La regola riguarda la conformità della riproduzione all'originale e non implica necessariamente che ogni contestazione relativa al contenuto o alla provenienza del documento produca gli stessi effetti.
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