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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26241/2024 del 04/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 28/12/2023 che aveva rigettato l'istanza di sospensione dell'ordine di esecuzione e di determinazione della pena da espiare per condanna per reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990. Il ricorrente deduce principalmente la violazione di legge per l'omessa trasmissione degli atti da parte del pubblico ministero al magistrato di sorveglianza per la verifica di eventuali periodi di liberazione anticipata (liberazione anticipata ai sensi dell'art. 54 Ord. pen.) prima di dare esecuzione all'ordine di carcerazione. Secondo motivo riferito alla mancata determinazione della porzione di pena relativa al reato art. 73 T.U. stupefacenti.

La decisione

La Corte (di legittimità) ha accolto parzialmente il ricorso: ha ritenuto fondato il motivo relativo all'omessa trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza, rilevando che, ai sensi dell'art. 656, comma 4-bis c.p.p., il PM è tenuto, prima di emettere l'ordine di esecuzione, a trasmettere gli atti al magistrato di sorveglianza per la valutazione di eventuali periodi di liberazione anticipata. Ha censurato la carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata sul punto e ha annullato l'ordinanza limitatamente alla questione della liberazione anticipata, rinviando alla Corte di appello di Bari per nuovo giudizio su quella specifica questione. Ha dichiarato invece manifestamente infondato o inammissibile il motivo relativo alla determinazione della porzione di pena e, pertanto, lo ha respinto/dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 656, comma 4-bis, cod. proc. pen.

    Il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, deve verificare l'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile e trasmettere gli atti al magistrato di sorveglianza affinché possa valutare l'applicazione della liberazione anticipata (art. 54 Ord. pen.). La mancata trasmissione integra vizio che giustifica l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio.

  • art. 54 Ord. pen.

    Disciplina la liberazione anticipata; il magistrato di sorveglianza deve valutare l'eventuale concessione e la relativa entità, anche tenendo conto di periodi di custodia o pena fungibile.

  • art. 4-bis Ord. pen.

    Norma che stabilisce i divieti/effetti ostativi in relazione a taluni reati (qui richiamata per spiegare l'ostatività alla concessione di misure alternative), ma non esonera il PM dall'obbligo procedurale di trasmissione al magistrato di sorveglianza per la verifica dei periodi fungibili.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Reato per il quale era stata pronunciata condanna; nel caso specifico la Corte ha ritenuto che non fosse possibile ricalcolare o determinare nel giudizio di esecuzione una diversa porzione di pena quando la cognizione ha già deciso in modo irrevocabile.

  • art. 74 d.P.R. 309/1990

    Reato rilevante nel cumulo e richiamato dall'ordinanza come titolo ostativo; la Corte ha osservato che la statuizione sulla misura della pena, passata in giudicato, vincola il giudice dell'esecuzione.

Massime di principio

  • Il pubblico ministero deve, prima di emettere l'ordine di esecuzione, verificare l'esistenza di periodi di custodia o di pena fungibile e trasmettere gli atti al magistrato di sorveglianza per la valutazione della liberazione anticipata; la mancata trasmissione costituisce vizio rilevante.
  • Se la difesa solleva la questione della necessità di trasmissione al magistrato di sorveglianza, il giudice dell'esecuzione deve affrontare espressamente il tema e motivare la decisione; la motivazione generica è censurabile e può condurre all'annullamento limitato del provvedimento.
  • L'esistenza di reati 'ostativi' (richiamo all'art. 4-bis) non sopprime l'obbligo procedurale di verificare periodi fungibili: l'ostatività riguarda l'ammissibilità di misure alternative, ma la verifica va comunque compiuta dal magistrato di sorveglianza se gli atti sono trasmessi.
  • Problemi relativi alla corretta determinazione della porzione di pena già fissata in giudicato non possono sempre essere sanati nel giudizio di esecuzione se la statuizione sulla misura è divenuta irrevocabile; tali questioni richiedono che la difesa ne dimostri l'effettiva possibilità di rettifica.
  • In presenza di omissioni procedurali rilevanti (es. mancata trasmissione), la Corte può annullare il provvedimento impugnato limitatamente al punto viziato e rinviare per nuovo giudizio sul solo profilo interessato.

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