Cassazione Civile, Ordinanza n. 20196/2025 del 18/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
Un avvocato, dopo avere notificato infruttuosamente un atto di costituzione in mora, ha chiesto alla commissione tributaria provinciale l’ottemperanza di una precedente sentenza che aveva accolto il ricorso contro estratto di ruolo e cartelle esattoriali, con statuizione favorevole anche sulle spese. La commissione tributaria ha respinto l’istanza ritenendo che, per le sentenze tributarie di condanna costituenti titolo esecutivo, operi il processo esecutivo civile e che i poteri sostitutivi del giudice tributario riguardino soltanto l’attuazione di provvedimenti amministrativi conseguenti alla pronuncia sugli atti impugnati, escludendo quindi la nomina del commissario ad acta. Con il ricorso per cassazione è stata denunciata, da un lato, l’insufficienza/carenza di motivazione e l’omessa pronuncia sull’ottemperanza; dall’altro, la violazione degli artt. 70 d.lgs. n. 546/1992 e 156/2015, assumendosi che nel processo tributario l’ottemperanza sia l’unico rimedio per l’esecuzione coattiva delle sentenze e che la società intimata, essendo in house del Comune, non sia estranea all’ente controllante.
La decisione
La Corte ha qualificato il motivo come in parte mal rubricato: la censura di motivazione è stata respinta perché la sentenza impugnata conteneva una ratio decidendi intelligibile e non integrava un vizio motivazionale al "minimo costituzionale". È stato invece accolto il profilo di violazione di legge, ritenendosi errata l’esclusione del giudizio di ottemperanza. La Corte ha ribadito che, dopo la riforma del 2015, le sentenze tributarie sono immediatamente esecutive e che, in caso di inerzia dell’amministrazione o di mancato adeguamento al comando giudiziale, il giudizio di ottemperanza è esperibile anche prima del giudicato ed è il rimedio previsto per attuare le sentenze tributarie. Perciò la sentenza di merito è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
dopo la riforma consente solo il controllo sul "minimo costituzionale" della motivazione, non il sindacato sulla mera sufficienza o contraddittorietà
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la doglianza, pur proposta come vizio motivazionale, è stata riqualificata come censura di violazione di legge
art. 70 d.lgs. n. 546/1992
il giudizio di ottemperanza è esperibile per l’attuazione degli obblighi derivanti dalle sentenze tributarie, nei limiti e secondo la disciplina del processo tributario
art. 67-bis d.lgs. n. 546/1992
le sentenze delle commissioni tributarie sono esecutive secondo quanto previsto dal capo relativo all’esecuzione delle sentenze tributarie
art. 68 d.lgs. n. 546/1992
conferma l’esecutività delle sentenze di accoglimento totale o parziale e l’obbligo di rimborso dell’eccedenza versata
art. 69 d.lgs. n. 546/1992
prevede l’immediata esecutività delle sentenze di condanna al pagamento di somme e quelle relative alle operazioni catastali; richiama la possibilità di ottemperanza in caso di mancata esecuzione
art. 18 d.lgs. n. 472/1997
le sentenze tributarie in materia di sanzioni amministrative sono immediatamente esecutive
art. 19 d.lgs. n. 472/1997
rinvia alla disciplina dell’esecutività richiamando l’art. 68 d.lgs. n. 546/1992
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
consente il rinvio alle norme del codice di procedura civile, tra cui l’art. 282 c.p.c.
art. 282 c.p.c.
richiamato come ulteriore base dell’efficacia immediata delle sentenze tributarie di merito
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma richiamata per il deposito della memoria in prossimità dell’udienza
art. 111, comma 6, Cost.
la motivazione è sindacabile in cassazione solo nei casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante
art. 12 preleggi
richiamato come criterio ermeneutico per interpretare la portata della riforma del vizio motivazionale
art. 54 d.l. n. 83/2012
ha riformulato l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riducendo il sindacato di legittimità sulla motivazione
L. n. 134/2012
legge di conversione del d.l. n. 83/2012 che ha inciso sul vizio motivazionale
art. 39 d.lgs. n. 546/1992
richiamato nel motivo come disposizione asseritamente violata
art. 69 d.lgs. n. 546/1992
richiamato nel motivo con riferimento alla disciplina dell’esecuzione delle sentenze tributarie
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il vizio di motivazione, dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., è configurabile solo quando la sentenza presenti una vera anomalia motivazionale rilevante in termini costituzionali; non sono più ammissibili censure di mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
- L’erronea intitolazione del motivo di ricorso non ne comporta automaticamente l’inammissibilità se dal contenuto dell’illustrazione è possibile individuare chiaramente il vizio dedotto e riqualificarlo correttamente.
- In materia tributaria, le sentenze delle commissioni tributarie sono esecutive e, in caso di inerzia o mancato adeguamento dell’amministrazione al comando giudiziale, il giudizio di ottemperanza è il rimedio esperibile per assicurarne l’attuazione.
- Il giudizio di ottemperanza tributario non serve solo a dare esecuzione al giudicato, ma anche a rendere effettive le sentenze immediatamente esecutive quando l’amministrazione ometta di adottare gli atti dovuti o ne adotti di non conformi al contenuto precettivo della decisione.
- Quando la sentenza tributaria contiene una pronuncia di accoglimento o di condanna rientrante nelle ipotesi di immediata esecutività, l’esclusione del rimedio dell’ottemperanza sul presupposto del solo processo esecutivo civile è giuridicamente errata.
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