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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20668/2022 del 27/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per l'art. 640-ter c.p., lamentando violazione dell'art. 521 c.p.p. per mancata correlazione tra imputazione e sentenza: era stato chiamato a rispondere dell'indebito utilizzo della carta di credito (art. 55 D.L.vo 231/07) ma condannato per accesso abusivo al sistema informatico e trasferimento illecito di fondi (art. 640-ter). Si deduce mancata notifica di modifica del capo di imputazione, omissione di indagini su un terzo indicato (Dario Pasquale), mancata valutazione della credibilità delle spiegazioni dell'imputato e della natura eteroaccusatoria delle sue dichiarazioni su Brandi Salvatore. Inoltre si chiede il riesame della quantificazione del danno e l'applicazione massima delle attenuanti generiche ai sensi dell'art. 133 c.p., contestando l'eccessività della pena.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che non vi sia mutamento del fatto storico contestato: l'indebito utilizzo della carta di credito per il pagamento dell'assicurazione del motoveicolo intestato a Salzano è lo stesso fatto rilevante anche se il pagamento è avvenuto mediante accesso a un sistema informatico. Pertanto non si verifica l'ipotesi di trasformazione radicale della fattispecie che pregiudichi la difesa. Sulla responsabilità la Corte ha richiamato elementi di fatto valutati in grado di fondare la condanna (uso della carta per il pagamento, indirizzo e-mail collegato, incongruenze nella versione difensiva circa l'incarico a Brandi e gli importi). I motivi relativi alle attenuanti e alla pena sono stati ritenuti generici e, dunque, inammissibili. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 640-ter cod. pen.

    Il reato è stato applicato alla condotta consistente nell'utilizzo indebito della carta di credito tramite accesso al sistema informatico bancario e trasferimento illecito di fondi; la qualificazione quale reato informatico non ha modificato il fatto storico rispetto all'indebito utilizzo della carta.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    La Corte interpreta la norma richiamando il principio che solo una trasformazione radicale del fatto che cagioni reale pregiudizio alla difesa integra violazione della correlazione imputazione-sentenza; non basta un confronto letterale tra capo di imputazione e teoria della sentenza se l'imputato ha potuto difendersi sul medesimo nucleo fattuale.

  • art. 55 D.L.vo 231/07

    Richiamato quale contestazione iniziale (indebito utilizzo della carta di credito) ma la Corte osserva che la ricostruzione del fatto non muta sostanzialmente passando alla fattispecie rilevante penalmente.

  • art. 133 cod. pen.

    La richiesta di applicazione delle attenuanti generiche è stata disattesa per genericità: in cassazione le deduzioni sui fatti attenuanti devono essere specifiche e motivate per essere valutate.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione inammissibile.

  • Giurisprudenza (Cass. sez. un., 19/06/1996, n.16 Di Francesco e giurisprudenza successiva)

    Cass., sez. un., 19/06/1996, n.16, Di Francesco; Cass. sez.3, Sentenza n. 5463 del 05/12/2013, Diouf

    Richiamati i precedenti principi secondo cui la correlazione tra imputazione e sentenza non richiede un confronto meramente letterale e che non si configura mutamento del fatto se rimane identico il nucleo storico-fattuale contestato e l'imputato ha potuto esercitare la propria difesa.

Massime di principio

  • La violazione della correlazione tra imputazione e sentenza sussiste solo se il fatto così mutato impedisce concretamente la difesa; una diversa qualificazione giuridica non è sufficiente se il nucleo fattuale resta identico.
  • Se l'accusa iniziale riguarda l'uso indebito di una carta di credito e la condotta è poi descritta con termini legati all'accesso a sistemi informatici, ciò non basta a configurare mutamento del fatto quando l'oggetto di difesa rimane il medesimo operare illecitamente sui fondi.
  • Per contestare la responsabilità in cassazione occorre confrontarsi con le evidenze di merito indicate dalla corte di appello; mere affermazioni di non credibilità o richieste generiche non soddisfano i requisiti di impugnazione.
  • Le richieste di riconoscimento delle attenuanti generiche o di modifica della misura della pena devono essere articolate e motivate in modo specifico; altrimenti saranno dichiarate inammissibili per genericità.
  • Impugnazioni infondate o carenti possono comportare condanna alle spese e ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; dunque va valutata cautamente la fondatezza del ricorso prima della proposizione.

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