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Sentenza

Sentenza n. 291/2026 - Trieste, Sezione 1

PER L'ESECUZIONE Della sentenza n. 259/2023 emessa e pubblicata il 9.11.2023 dal Tribunale di Udine, , notificata all'amministrazione in data 14.11.2025, non impugnata, passata in giudicato

Giustizia amministrativa202500601

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o tardiva esecuzione da parte dell'amministrazione della sentenza n. 259/2023 del Tribunale di Udine, passata in giudicato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (beneficiario del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 259/2023 del Tribunale di Udine, notificata all'amministrazione e non impugnata. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha adempiuto al giudicato. Il ricorrente ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, chiedendo tuttavia la condanna dell'amministrazione alle spese, poiché l'adempimento è intervenuto dopo la proposizione della domanda giudiziale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto dell'intervenuta ottemperanza al giudicato da parte dell'amministrazione. Nonostante l'adempimento sopravvenuto, ha condannato il Ministero alla rifusione delle spese processuali in favore del ricorrente, ritenendo rilevante che l'esecuzione fosse avvenuta soltanto dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in 1.000 euro, oltre agli accessori di legge, con rimborso del contributo unificato e distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La materia del contendere è cessata

    La disposizione consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, sopravviene una situazione che elimina integralmente l'utilità della decisione richiesta, come l'intervenuta esecuzione del giudicato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'intervenuta esecuzione integrale del giudicato durante il processo comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, venendo meno l'utilità concreta della decisione richiesta.
  • L'adempimento dell'amministrazione successivo alla proposizione del giudizio non esclude la condanna alle spese: queste possono essere poste a carico dell'amministrazione quando la sua condotta ha reso necessario il ricorso, secondo il criterio della soccombenza virtuale o della causalità della lite.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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