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Sentenza

Sentenza n. 5548/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’annullamento a) della determina dirigenziale n. 29985/GRFVG del 14 dicembre 2022 con la quale la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità della regione Friuli-Venezia Giulia ha individuato l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e le quote di ripiano dovute dalle medesime aziende alla Regione per il quadriennio 2015-2018, in particolare nella parte in cui ha individuato la quota dovuta dalla Ortotec di Bruno Alex e Tonini Paolo s.r.l. in € 47.416,14; b) del decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze del 6 luglio 2022 recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018»; c) del decreto del Ministero della salute del 6 ottobre 2022 recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018»; d) ove occorrer possa, dell’intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni - Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 recante «Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.1.42, sullo schema di decreto ministeriale per l’adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell’art. 18 comma 1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018»; e) sempre ove occorre possa, dell’accordo della Conferenza Stato-Regioni - Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 recante «Accordo, ai sensi dell’articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018»; f) di ogni altro atto a questi presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso ad oggi non conosciuto dalla ricorrente;

Giustizia amministrativa202301807

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto ministeriale del 6 luglio 2022 sulla certificazione del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 sulle linee guida per il ripiano e atto regionale applicativo che ha quantificato in € 47.416,14 la quota di ripiano a carico delle imprese

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imprese fornitrici)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno contestato il meccanismo del payback sui dispositivi medici e gli atti statali e regionali attuativi. Hanno dedotto, quanto all’atto regionale, l’inapplicabilità del payback perché le attività svolte riguarderebbero protesi odontoiatriche e apparecchi ortodontici su misura, l’erronea inclusione di prestazioni di servizio e di costi sostenuti dagli utenti finali, nonché la violazione dei principi di legittimo affidamento e buona fede. Quanto agli atti presupposti, hanno denunciato la violazione della normativa primaria per l’inclusione dei servizi e delle spese sostenute dagli utenti, l’illegittima retroattività della fissazione dei tetti regionali, la violazione dei termini normativi e dei principi eurounitari in materia di libertà d’impresa, proprietà privata, affidamento ed evidenza pubblica. È stata inoltre prospettata l’illegittimità costituzionale dell’art. 9-ter del d.l. 78/2015, sotto i profili degli artt. 3, 23, 41, 53 e 97 Cost., nonché in relazione all’art. 117 Cost. e all’art. 1 del Protocollo addizionale CEDU.

La decisione

Il TAR ha anzitutto ritenuto che anche le protesi odontoiatriche costituiscano dispositivi medici e siano quindi astrattamente soggette al payback. Ha poi richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 140/2024, ritenendo non fondate le censure di illegittimità costituzionale e quelle corrispondenti fondate sui principi della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Il meccanismo è stato considerato ragionevole e proporzionato, diretto al contenimento della spesa sanitaria, sufficientemente determinato dalla legge e non lesivo dell’affidamento: già dal 2015 le imprese conoscevano l’esistenza del tetto di spesa e dell’obbligo di concorrere al ripiano, mentre la successiva determinazione dei tetti regionali al 4,4% non avrebbe introdotto un obbligo sostanzialmente nuovo. Il payback opera inoltre ab externo sul fatturato complessivo delle imprese e non modifica né l’oggetto né il prezzo delle singole forniture, sicché non altera retroattivamente le gare pubbliche. La domanda di annullamento degli atti ministeriali è stata pertanto respinta. Quanto all’atto regionale, il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo: l’attività regionale è meramente tecnico-contabile, vincolata e ricognitiva, priva di margini di discrezionalità e di esercizio di potere autoritativo. La controversia riguarda quindi un rapporto obbligatorio e il diritto soggettivo al corretto calcolo dell’importo dovuto, spettante al giudice ordinario. È stata ammessa la riassunzione davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a. entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Spese integralmente compensate per la complessità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    La quota di ripiano posta a carico delle aziende fornitrici è pari al 40 per cento per il 2015, al 45 per cento per il 2016 e al 50 per cento per il 2017 e successivi; ciascuna azienda concorre in misura pari all’incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per dispositivi medici a carico del servizio sanitario regionale o provinciale.

    La norma costituisce la base legislativa del tetto di spesa e dell’obbligo delle imprese fornitrici di concorrere al ripiano, determinando soggetti obbligati, oggetto della prestazione, percentuali e criteri generali di calcolo.

  • art. 17, comma 1, lett. c), d.l. 98/2011, convertito dalla l. 111/2011

    Ha introdotto un tetto di spesa per gli acquisti del SSN di dispositivi medici, da definire a livello nazionale e regionale.

    La disposizione costituisce il fondamento originario del tetto di spesa per i dispositivi medici.

  • art. 15, comma 13, lett. f), d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012

    Il tetto nazionale è stato fissato, a decorrere dal 2014, al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario nazionale standard.

    La misura del tetto nazionale costituiva un parametro già conoscibile dalle imprese e successivamente assunto anche per i tetti regionali relativi al quadriennio 2015-2018.

  • art. 1, comma 557, l. 145/2018

    Il superamento del tetto è rilevato sulla base del fatturato di ciascuna azienda al lordo dell’IVA ed è dichiarato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

    Ha precisato il criterio di rilevazione del superamento del tetto e il ruolo del decreto ministeriale di certificazione.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, introdotto dall’art. 18, comma 1, d.l. 115/2022, convertito dalla l. 142/2022

    Le regioni e le province autonome definiscono l’elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile.

    Attribuisce alle regioni un’attività attuativa, tecnico-contabile e vincolata, senza conferire loro il potere di determinare il tetto o certificare autonomamente il suo superamento.

  • art. 11 c.p.a.

    La causa potrà essere riassunta dinanzi al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia.

    Consente la translatio iudicii a seguito della dichiarazione di difetto di giurisdizione.

  • art. 74 c.p.a.

    Il Collegio richiama le considerazioni già espresse dal Tribunale in precedenti pronunce.

    Consente il richiamo alla motivazione di precedenti sentenze su questioni identiche o analoghe.

  • art. 133 c.p.a.

    Il riparto è valutato anche considerando che la controversia non rientra in un’ipotesi di giurisdizione esclusiva.

    La controversia relativa alla quantificazione regionale del debito di ripiano non è ricondotta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Massime di principio

  • Le protesi odontoiatriche e gli apparecchi ortodontici su misura rientrano nella nozione di dispositivi medici e, quando forniti agli enti del Servizio sanitario nazionale, sono astrattamente assoggettabili al meccanismo del payback.
  • Il meccanismo del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018 non viola, di per sé, i principi di ragionevolezza, proporzionalità, libertà d’impresa, irretroattività e legittimo affidamento, poiché l’esistenza del tetto di spesa e dell’obbligo di concorrere al ripiano era conoscibile dalle imprese già dal 2015.
  • Il payback opera sulla sfera patrimoniale complessiva del fornitore e non modifica retroattivamente l’oggetto, il prezzo o l’esito delle singole gare e dei contratti di fornitura; pertanto non altera, in quanto tale, le procedure di evidenza pubblica.
  • Le regioni, nell’attuazione del payback relativo agli anni 2015-2018, svolgono un’attività meramente ricognitiva, tecnico-contabile e vincolata: non possono determinare il tetto di spesa, certificarne il superamento o modificare la quota complessiva di ripiano già stabilita dagli atti statali.
  • La controversia sull’esatta quantificazione dell’importo posto a carico del singolo fornitore mediante l’atto regionale applicativo riguarda un rapporto obbligatorio e un diritto soggettivo di contenuto patrimoniale; poiché l’amministrazione non esercita in tale fase un potere autoritativo, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleFarmaci e dispositiviGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezzaPrincipio di legalità e tipicità

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