Sentenza n. 5548/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento a) della determina dirigenziale n. 29985/GRFVG del 14 dicembre 2022 con la quale la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità della regione Friuli-Venezia Giulia ha individuato l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e le quote di ripiano dovute dalle medesime aziende alla Regione per il quadriennio 2015-2018, in particolare nella parte in cui ha individuato la quota dovuta dalla Ortotec di Bruno Alex e Tonini Paolo s.r.l. in € 47.416,14; b) del decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze del 6 luglio 2022 recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018»; c) del decreto del Ministero della salute del 6 ottobre 2022 recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018»; d) ove occorrer possa, dell’intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni - Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 recante «Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.1.42, sullo schema di decreto ministeriale per l’adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell’art. 18 comma 1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018»; e) sempre ove occorre possa, dell’accordo della Conferenza Stato-Regioni - Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 recante «Accordo, ai sensi dell’articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018»; f) di ogni altro atto a questi presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso ad oggi non conosciuto dalla ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto ministeriale del 6 luglio 2022 sulla certificazione del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 sulle linee guida per il ripiano e atto regionale applicativo che ha quantificato in € 47.416,14 la quota di ripiano a carico delle imprese
Esito
Favorevole al ricorrente (imprese fornitrici)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno contestato il meccanismo del payback sui dispositivi medici e gli atti statali e regionali attuativi. Hanno dedotto, quanto all’atto regionale, l’inapplicabilità del payback perché le attività svolte riguarderebbero protesi odontoiatriche e apparecchi ortodontici su misura, l’erronea inclusione di prestazioni di servizio e di costi sostenuti dagli utenti finali, nonché la violazione dei principi di legittimo affidamento e buona fede. Quanto agli atti presupposti, hanno denunciato la violazione della normativa primaria per l’inclusione dei servizi e delle spese sostenute dagli utenti, l’illegittima retroattività della fissazione dei tetti regionali, la violazione dei termini normativi e dei principi eurounitari in materia di libertà d’impresa, proprietà privata, affidamento ed evidenza pubblica. È stata inoltre prospettata l’illegittimità costituzionale dell’art. 9-ter del d.l. 78/2015, sotto i profili degli artt. 3, 23, 41, 53 e 97 Cost., nonché in relazione all’art. 117 Cost. e all’art. 1 del Protocollo addizionale CEDU.
La decisione
Il TAR ha anzitutto ritenuto che anche le protesi odontoiatriche costituiscano dispositivi medici e siano quindi astrattamente soggette al payback. Ha poi richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 140/2024, ritenendo non fondate le censure di illegittimità costituzionale e quelle corrispondenti fondate sui principi della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Il meccanismo è stato considerato ragionevole e proporzionato, diretto al contenimento della spesa sanitaria, sufficientemente determinato dalla legge e non lesivo dell’affidamento: già dal 2015 le imprese conoscevano l’esistenza del tetto di spesa e dell’obbligo di concorrere al ripiano, mentre la successiva determinazione dei tetti regionali al 4,4% non avrebbe introdotto un obbligo sostanzialmente nuovo. Il payback opera inoltre ab externo sul fatturato complessivo delle imprese e non modifica né l’oggetto né il prezzo delle singole forniture, sicché non altera retroattivamente le gare pubbliche. La domanda di annullamento degli atti ministeriali è stata pertanto respinta. Quanto all’atto regionale, il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo: l’attività regionale è meramente tecnico-contabile, vincolata e ricognitiva, priva di margini di discrezionalità e di esercizio di potere autoritativo. La controversia riguarda quindi un rapporto obbligatorio e il diritto soggettivo al corretto calcolo dell’importo dovuto, spettante al giudice ordinario. È stata ammessa la riassunzione davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a. entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Spese integralmente compensate per la complessità della vicenda.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
La quota di ripiano posta a carico delle aziende fornitrici è pari al 40 per cento per il 2015, al 45 per cento per il 2016 e al 50 per cento per il 2017 e successivi; ciascuna azienda concorre in misura pari all’incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per dispositivi medici a carico del servizio sanitario regionale o provinciale.
La norma costituisce la base legislativa del tetto di spesa e dell’obbligo delle imprese fornitrici di concorrere al ripiano, determinando soggetti obbligati, oggetto della prestazione, percentuali e criteri generali di calcolo.
art. 17, comma 1, lett. c), d.l. 98/2011, convertito dalla l. 111/2011
Ha introdotto un tetto di spesa per gli acquisti del SSN di dispositivi medici, da definire a livello nazionale e regionale.
La disposizione costituisce il fondamento originario del tetto di spesa per i dispositivi medici.
art. 15, comma 13, lett. f), d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012
Il tetto nazionale è stato fissato, a decorrere dal 2014, al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario nazionale standard.
La misura del tetto nazionale costituiva un parametro già conoscibile dalle imprese e successivamente assunto anche per i tetti regionali relativi al quadriennio 2015-2018.
art. 1, comma 557, l. 145/2018
Il superamento del tetto è rilevato sulla base del fatturato di ciascuna azienda al lordo dell’IVA ed è dichiarato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Ha precisato il criterio di rilevazione del superamento del tetto e il ruolo del decreto ministeriale di certificazione.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, introdotto dall’art. 18, comma 1, d.l. 115/2022, convertito dalla l. 142/2022
Le regioni e le province autonome definiscono l’elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile.
Attribuisce alle regioni un’attività attuativa, tecnico-contabile e vincolata, senza conferire loro il potere di determinare il tetto o certificare autonomamente il suo superamento.
art. 11 c.p.a.
La causa potrà essere riassunta dinanzi al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia.
Consente la translatio iudicii a seguito della dichiarazione di difetto di giurisdizione.
art. 74 c.p.a.
Il Collegio richiama le considerazioni già espresse dal Tribunale in precedenti pronunce.
Consente il richiamo alla motivazione di precedenti sentenze su questioni identiche o analoghe.
art. 133 c.p.a.
Il riparto è valutato anche considerando che la controversia non rientra in un’ipotesi di giurisdizione esclusiva.
La controversia relativa alla quantificazione regionale del debito di ripiano non è ricondotta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Massime di principio
- Le protesi odontoiatriche e gli apparecchi ortodontici su misura rientrano nella nozione di dispositivi medici e, quando forniti agli enti del Servizio sanitario nazionale, sono astrattamente assoggettabili al meccanismo del payback.
- Il meccanismo del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018 non viola, di per sé, i principi di ragionevolezza, proporzionalità, libertà d’impresa, irretroattività e legittimo affidamento, poiché l’esistenza del tetto di spesa e dell’obbligo di concorrere al ripiano era conoscibile dalle imprese già dal 2015.
- Il payback opera sulla sfera patrimoniale complessiva del fornitore e non modifica retroattivamente l’oggetto, il prezzo o l’esito delle singole gare e dei contratti di fornitura; pertanto non altera, in quanto tale, le procedure di evidenza pubblica.
- Le regioni, nell’attuazione del payback relativo agli anni 2015-2018, svolgono un’attività meramente ricognitiva, tecnico-contabile e vincolata: non possono determinare il tetto di spesa, certificarne il superamento o modificare la quota complessiva di ripiano già stabilita dagli atti statali.
- La controversia sull’esatta quantificazione dell’importo posto a carico del singolo fornitore mediante l’atto regionale applicativo riguarda un rapporto obbligatorio e un diritto soggettivo di contenuto patrimoniale; poiché l’amministrazione non esercita in tale fase un potere autoritativo, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
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