Cassazione Penale, Ordinanza n. 05883/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato in primo grado e con sentenza confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un solo motivo di violazione di legge: ha lamentato la mancata applicazione dell'art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990, quindi ha contestato la qualificazione giuridica o il trattamento sanzionatorio relativo a un fatto in materia di stupefacenti. Tuttavia il ricorso è stato ritenuto privo del necessario mandato specifico al difensore, richiesto a pena di inammissibilità quando l'impugnazione riguarda un procedimento celebrato in assenza dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto senza il mandato specifico al difensore previsto dall'art. 581, comma 1-quater, c.p.p. nei procedimenti celebrati in assenza dell'imputato. Ha ritenuto applicabile la decisione de plano ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella causa di inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990
norma invocata dal ricorrente per sostenere la mancata applicazione della disciplina relativa al fatto contestato in materia di stupefacenti; il testo non consente di precisare oltre la specifica questione sostanziale dedotta.
art. 581, comma 1-quater, c.p.p.
impone, a pena di inammissibilità, che l'impugnazione proposta in relazione a un procedimento celebrato in assenza dell'imputato sia assistita da uno specifico mandato al difensore rilasciato dopo la pronuncia della sentenza.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso con procedimento de plano anche nelle ipotesi ricondotte alla mancanza dei requisiti dell'impugnazione; la Corte vi ricava la possibilità di decidere senza partecipazione delle parti.
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
sentenza Corte cost. n. 186 del 2000
richiamata per verificare se la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nel caso concreto tale evenienza è esclusa.
Massime di principio
- Quando l'impugnazione in cassazione riguarda un procedimento celebrato in assenza dell'imputato, il difensore deve essere munito di specifico mandato a impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, altrimenti il ricorso è inammissibile.
- La mancanza del mandato specifico integra una causa di inammissibilità rilevabile e dichiarabile de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., anche ove il ricorso sia formalmente proposto da un difensore.
- Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
- L'eventuale questione di merito dedotta con il ricorso resta assorbita quando l'impugnazione è affetta da una causa originaria di inammissibilità processuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 13 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05857/2025 del 13/02/2025
- ordinanza_penale · 13 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05862/2025 del 13/02/2025
- ordinanza_penale · 13 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05863/2025 del 13/02/2025
- ordinanza_penale · 13 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05864/2025 del 13/02/2025
- ordinanza_penale · 13 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05865/2025 del 13/02/2025
- ordinanza_penale · 13 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05866/2025 del 13/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →