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Sentenza

Sentenza n. 12407/2026 - Roma, Sezione 5Q

Giustizia amministrativa202308539

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti relativi alla valutazione di non idoneità all’avanzamento al grado di maresciallo aiutante per le aliquote al 31 dicembre 2014, 2015 e 2016, nonché alla decorrenza della successiva promozione

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Comando Generale della Guardia di Finanza del 16 marzo 2023, con cui erano state ratificate le valutazioni della Commissione permanente di avanzamento. La Commissione lo aveva giudicato non idoneo all’avanzamento al grado superiore, per le aliquote determinate al 31 dicembre 2014, 2015 e 2016, ritenendo insussistenti i requisiti morali e caratteriali previsti dagli artt. 57 e 58 del d.lgs. n. 199/1995. È stato inoltre impugnato il provvedimento del 6 aprile 2023, nella parte in cui aveva disposto la promozione al grado di maresciallo aiutante con decorrenza dal 7 ottobre 2019, anziché da una precedente annualità, eventualmente ai sensi dell’art. 36, comma 14, del d.lgs. n. 95/2017. Dal testo non risultano esposti né esaminati specifici motivi di illegittimità, poiché il ricorrente ha successivamente dichiarato di non avere più interesse alla decisione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della nota del 13 aprile 2026 con cui il ricorrente aveva dichiarato di non avere più interesse al ricorso. Non sono stati esaminati nel merito i vizi dedotti né la legittimità delle valutazioni di non idoneità o della decorrenza della promozione. Le spese di lite sono state compensate in considerazione della condotta processuale delle parti e del tipo e contenuto delle difese.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla definizione del giudizio.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa in camera di consiglio.

  • artt. 57 e 58 d.lgs. n. 199/1995

    Indicati nel provvedimento amministrativo impugnato quali disposizioni che prevedono i requisiti morali e caratteriali necessari per l'avanzamento.

  • art. 36, comma 14, d.lgs. n. 95/2017

    Richiamato dal ricorrente quale possibile fondamento della decorrenza retroattiva della promozione.

Massime di principio

  • La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, quando viene meno l’utilità concreta e attuale della pronuncia.
  • La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse preclude l’esame nel merito dei motivi di ricorso e della legittimità degli atti impugnati.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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