Ordinanza n. 461/2026 - Catania, Sezione 2
per l’esecuzione della sentenza del T.A.R. Sicilia, Catania, n. 859 in data 10 marzo 2025, con cui è stato ordinato al Comune di Giardini Naxos di concludere il procedimento avviato con deliberazione di Giunta n. 126 del 28 settembre 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Catania, n. 859 del 10 marzo 2025, e nomina del commissario ad acta disposta con sentenza n. 3003 del 27 ottobre 2025
Esito
La controversia
Nel giudizio instaurato per l'esecuzione della sentenza n. 859 del 10 marzo 2025, con la quale era stato ordinato al Comune di Giardini Naxos di concludere il procedimento avviato con deliberazione di Giunta n. 126 del 28 settembre 2023, il commissario ad acta nominato con sentenza n. 3003 del 27 ottobre 2025 ha chiesto di essere sostituito. Ha rappresentato di avere partecipato, nell'esercizio delle proprie funzioni, a passaggi del procedimento amministrativo direttamente collegati alla vicenda oggetto del giudizio di ottemperanza, deducendo quindi una situazione di incompatibilità rispetto all'incarico commissariale.
La decisione
Il TAR accoglie l'istanza del commissario ad acta, ritenendo sussistenti obiettive ragioni di incompatibilità derivanti dalla sua precedente partecipazione a fasi del procedimento amministrativo collegato alla controversia. In sostituzione nomina quale nuovo commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Taormina, attribuendogli la facoltà di delegare altro funzionario del medesimo Comune dotato della necessaria professionalità. Assegna al nuovo commissario, o al delegato, il termine di sessanta giorni per provvedere, decorrente dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza. La pronuncia non definisce l'ottemperanza nel merito, ma dispone la sostituzione dell'ausiliario incaricato dell'esecuzione del giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il commissario ad acta può essere sostituito quando emergano obiettive ragioni di incompatibilità derivanti dalla sua precedente partecipazione a fasi del procedimento amministrativo direttamente collegate alla vicenda oggetto dell'esecuzione.
- Quando viene sostituito il commissario ad acta, il giudice dell'ottemperanza può nominare un nuovo commissario appartenente a un'amministrazione diversa da quella inadempiente, prevedendo la facoltà di delega a un funzionario del medesimo ente dotato della necessaria professionalità.
- Il termine assegnato al nuovo commissario ad acta decorre dalla comunicazione in via amministrativa del provvedimento di nomina.
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