Sentenza n. 10208/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento con idonea misura cautelare - Della comunicazione di rigetto espressa a mezzo e-mail alla ricorrente, recante la data 12 novembre 2024, n. prot. 45234 (allegata al n. 5 della produzione documentale) resa dal Direttore Generale del MINISTERO DELL''ISTRUZIONE E DEL MERITO - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con la quale si è così disposto il rigetto della propria pratica di riconoscimento: “Per le motivazioni esposte in premessa, l’attestato formativo dell’istante, il Sig. Fabio Gaspare Migliore, nato il 06/05/1974 a Mazara del Vallo (TP) – ITALIA, denominato, in lingua italiana, “Corso in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo” rilasciato dall’Università “San Jorge” - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel in data 01/10/2020, non può essere riconosciuto come titolo valido, in Italia, per l’insegnamento di sostegno in qualità di insegnante specializzato; pertanto, l’istanza prot. n. 3682 del 23 febbraio 2021, come citata in premessa, è rigettata”; - Di ogni altro atto ad esso connesso presupposto e consequenziale dal quale possa scaturire pregiudizio per l’odierno ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento in Italia di un attestato formativo conseguito in Spagna ai fini dell’insegnamento di sostegno
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale che aveva rigettato l’istanza di riconoscimento di un titolo di formazione conseguito in Spagna, destinato all’esercizio della professione di docente nella scuola secondaria di secondo grado, specializzazione di sostegno ADSS. Ha dedotto plurime violazioni della normativa europea e italiana sul riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero; difetto di motivazione, anche per la mancata considerazione della procedura pendente dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea sul riconoscimento dei titoli esteri; violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità; eccesso di potere per difetto di istruttoria; violazione del principio di legittimo affidamento; mancata previsione di eventuali misure compensative; violazione dell’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007 in relazione alla mancata produzione documentale. In sede cautelare il ricorrente aveva ottenuto l’accoglimento della domanda, anche ai fini del riesame dell’istanza. Successivamente ha rinunciato all’istanza di riconoscimento del titolo estero ai fini della partecipazione ai percorsi INDIRE, dichiarando quindi il sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare nel merito le censure dedotte contro il diniego ministeriale. Il Collegio ha ritenuto vincolante, in applicazione del principio dispositivo, la dichiarazione del difensore circa il sopravvenuto disinteresse del ricorrente alla decisione, determinato dalla rinuncia all’istanza di riconoscimento del titolo. Anche il Ministero ha aderito alla richiesta di improcedibilità. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione del carattere meramente processuale della pronuncia.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dal difensore del ricorrente e non contestata dall’amministrazione, impone la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
art. 16 d.lgs. n. 206/2007
La disposizione è stata invocata dal ricorrente con riferimento alla mancata produzione documentale, ma non è stata esaminata nel merito a causa dell’improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- La dichiarazione del difensore circa la sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso, purché sia riferibile alla parte e non emerga un interesse residuo alla pronuncia.
- In applicazione del principio dispositivo, quando il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione, il giudice amministrativo non può procedere d’ufficio all’esame del merito delle censure e deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso.
- La rinuncia all’istanza amministrativa oggetto del giudizio, quando elimina l’interesse concreto e attuale alla decisione sull’impugnazione, comporta la sopravvenuta carenza di interesse e l’improcedibilità del ricorso.
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