Cassazione Penale, Sentenza n. 35066/2024 del 18/09/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza per: (I) errore nell'applicazione dell'art. 648 c.p. e richiesta di declaratoria di estinzione per prescrizione; presunta inosservanza degli artt. 157 e 160, comma 3, c.p.; (II) erronea qualificazione e applicazione dell'art. 625 c.p., comma 1 n.7 e comma 2, con riferimento al capo B) (furto aggravato); (III) analoga censura sull'art. 625 c.p., comma 1 n.2 e comma 2 con riferimento al capo C). In particolare la difesa ha chiesto l'annullamento per difetto di querela a seguito della modifica normativa introdotta dal d.lgs. 10/10/2022 n.150 (art.2, comma 1, lett. i) che ha mutato la procedibilità di taluni furti in procedibilità a querela della persona offesa.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto parzialmente il ricorso. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di furto aggravato ascritti ai capi B) e C) perché, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022 (che ha reso il delitto punibile a querela salvo eccezioni), non risulta nei fascicoli la querela delle persone offese e quindi l'azione penale non può proseguire. Ha dichiarato manifestamente infondato il rilievo della prescrizione relativo al reato di ricettazione (art. 648 c.p. capo D), confermando che la previsione relativa alla special tenuità è qualificata come circostanza attenuante e non incide sul termine di prescrizione; la prescrizione del reato di ricettazione non è quindi maturata (termine massimo computato a dieci anni). Ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Perugia per la rideterminazione della pena solo in relazione al residuo reato di ricettazione (capo D) e ha dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità penale dell'imputato per tale reato. Per il resto ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Norme richiamate
Decreto Legislativo 10 ottobre 2022 n.150, art.2, comma 1, lett. i)
modifica l'art. 624 c.p. rendendo il delitto punibile a querela della persona offesa salvo specifiche eccezioni
Ha reso molti episodi di furto perseguibili solo a querela; nella specie, poiché non risulta querela, i reati di furto aggravato ascritti ai capi B) e C) sono divenuti improcedibili dopo l'entrata in vigore della riforma.
Art. 624 c.p. (testo post riforma)
Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis).
La norma stabilisce il nuovo regime di procedibilità: quando non ricorre una delle eccezioni previste (elencate in art.625), è necessaria la querela per procedere penalmente.
Art. 625 c.p. (numeri 7 e 7-bis)
Le circostanze aggravanti indicate nei numeri 7 e 7-bis possono rendere il reato perseguibile d'ufficio anche dopo la riforma; la Corte ha verificato che le circostanze riconosciute in fatto non rientrano nell'elencazione che mantiene la procedibilità d'ufficio.
Art. 648 c.p. comma finale (recettazione)
La Corte ha confermato la responsabilità per il reato di ricettazione al capo D) e ha ritenuto che la questione della special tenuità (che la difesa invocava ai fini della prescrizione) non produca estinzione per prescrizione nel caso concreto.
Art. 157 c.p.
Richiamato in relazione alla non rilevabilità della speciale tenuità ai fini del termine prescrizionale: la giurisprudenza afferma che la speciale tenuità è una circostanza attenuante e non modifica il termine di prescrizione da computare sull'ipotetico massimo edittale dell'ipotesi-base.
Art. 160 c.p., comma 3
Citato dalla difesa ma non ritenuto idoneo a modificare il calcolo della prescrizione nel senso invocato; la Corte ha invece seguito l'orientamento che qualifica la tenuità come attenuante ai sensi dell'art.157.
Giurisprudenza: Sez.1 n.31451-23
Principio richiamato: decorso il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022 senza prova della querela, l'autorità giudiziaria deve pronunciare immediatamente l'improcedibilità per mancanza di querela; non è obbligata a ricercare o sollecitare la querela.
Ordinanza Sez.7 n.39944 del 08/07/2022 (Rv. 284186-01)
Stabilisce che la speciale tenuità in tema di ricettazione è da considerarsi circostanza attenuante e non autonoma figura di reato, dunque non rilevante per ridurre il termine prescrizionale di riferimento.
Massime di principio
- Dopo il d.lgs. n.150/2022 molti furti sono perseguibili solo a querela della persona offesa: se non risulta querela nelle carte dopo il termine transitorio, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità per difetto di querela.
- Non è obbligo dell'autorità giudiziaria sollecitare o ricercare la querela presso la persona offesa: l'assenza di prova della querela nell'atto processuale determina l'improcedibilità.
- Le aggravanti espressamente elencate in art.625 (es. numeri 7 e 7-bis) mantengono la procedibilità d'ufficio; occorre verificare se le circostanze riconosciute in fatto rientrano in tali elenchi.
- La speciale tenuità/tenuità del fatto in materia di ricettazione è qualificata dalla giurisprudenza come circostanza attenuante (art.157) e non incide sul computo del termine di prescrizione, che va calcolato sul limite edittale massimo dell'ipotesi-base.
- Se alcuni capi vengono dichiarati improcedibili per difetto di querela mentre altri restano, il giudice di legittimità può annullare i capi improcedibili senza rinvio e disporre la trasmissione degli atti al giudice di merito per la rideterminazione della pena sui capi residui.
- In impugnazioni che sollevano questioni di procedibilità post-riforma, è fondamentale verificare la presenza formale della querela nel fascicolo e la sussistenza delle circostanze che consentono la procedibilità d'ufficio.
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