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Circolare

Circolare numero 01 del 14-01-2009 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le modifiche introdotte dal 1° gennaio 2009 in tema di cumulabilità tra pensione e redditi da lavoro. Viene chiarito che le pensioni di anzianità sono totalmente cumulabili con redditi da lavoro dipendente e autonomo, limitatamente all’attività svolta dopo il pensionamento. Per le pensioni liquidate nel sistema contributivo, il cumulo integrale opera al ricorrere dei requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa richiamata. È inoltre richiamato il regime dell’assegno ordinario di invalidità, soggetto a possibili riduzioni in base al reddito e all’anzianità contributiva.

Cumulo tra pensione e redditi da lavoro dal 1° gennaio 2009

Cumulo tra pensione e redditi da lavoro dal 1° gennaio 2009

La circolare interviene sulle modifiche introdotte dalla legge n. 133/2008, di conversione del D.L. n. 112/2008, in materia di cumulo tra trattamenti pensionistici e redditi da lavoro. Il documento distingue tra pensioni di anzianità, pensioni liquidate nel sistema contributivo e assegno ordinario di invalidità, precisando per ciascun istituto il regime applicabile dal 1° gennaio 2009.

Pensioni di anzianità

Per le pensioni dirette di anzianità a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, dal 1° gennaio 2009 è prevista la totale cumulabilità con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. La circolare evidenzia che, fino al 31 dicembre 2008, il cumulo era ammesso solo in presenza di specifiche condizioni anagrafiche e contributive, mentre negli altri casi operavano limiti o divieti di cumulo. Dal 2009 tale disciplina restrittiva non si applica più alle pensioni di anzianità.

La norma, tuttavia, riguarda esclusivamente l’attività lavorativa svolta dopo il pensionamento. In altri termini, l’agevolazione opera per i soggetti che, cessato il rapporto di lavoro, abbiano già conseguito il diritto a pensione.

Pensioni liquidate con il sistema contributivo

Per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo, la circolare richiama la previsione secondo cui le pensioni di vecchiaia, vecchiaia anticipata e anzianità sono sostituite da un’unica prestazione denominata pensione di vecchiaia. Dal 1° gennaio 2009, tale pensione è interamente cumulabile con i redditi da lavoro autonomo e dipendente, ma solo a condizione che risultino maturati i requisiti previsti dall’art. 1, commi 6 e 7, della legge n. 243/2004.

Le ipotesi richiamate sono le seguenti:

  • pensione liquidata a soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le donne;
  • pensione liquidata in via anticipata rispetto a tali età nei casi di:
    • 40 anni di anzianità contributiva, a prescindere dall’età;
    • 35 anni di anzianità contributiva e 58 anni di età fino al 30 giugno 2009;
    • 35 anni di anzianità contributiva e 60 anni di età, oppure 36 anni di anzianità contributiva e 59 anni di età (quota 95), fino al 31 dicembre 2010;
    • 35 anni di anzianità contributiva e 61 anni di età, oppure 36 anni di anzianità contributiva e 60 anni di età, fino al 31 dicembre 2012;
    • 35 anni di anzianità contributiva e 62 anni di età, oppure 36 anni di anzianità contributiva e 61 anni di età, dal 1° gennaio 2013.

Anche in questo caso, la disciplina del cumulo riguarda solo l’attività lavorativa iniziata successivamente al pensionamento. La circolare precisa inoltre che non vi sono innovazioni in materia di cessazione del rapporto di lavoro quale requisito per il perfezionamento del diritto a pensione.

Assegno ordinario di invalidità

L’assegno di invalidità è soggetto a un meccanismo di doppia riduzione in presenza di redditi da lavoro. La prima riduzione dipende dal livello di reddito:

  • riduzione del 25% se il reddito supera quattro volte il trattamento minimo;
  • riduzione del 50% se il reddito supera cinque volte il trattamento minimo.

Se, applicata la prima riduzione, l’importo dell’assegno resta comunque superiore al trattamento minimo, può operare una seconda trattenuta legata all’anzianità contributiva:

  • per anzianità contributiva inferiore a 40 anni, trattenuta pari al 50% della quota eccedente il trattamento minimo in caso di lavoro dipendente;
  • per anzianità contributiva inferiore a 40 anni, trattenuta pari al 30% della quota eccedente il trattamento minimo in caso di lavoro autonomo, entro il limite del 30% del reddito percepito;
  • solo con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, l’assegno ordinario di invalidità è totalmente cumulabile.

La tabella riportata in circolare conferma che per le pensioni di vecchiaia e anzianità del sistema retributivo non sono previste trattenute, mentre nel sistema contributivo il regime favorevole opera nei casi e alle condizioni sopra indicati. Per l’invalidità, in presenza di meno di 40 anni di anzianità contributiva, restano applicabili le trattenute, salvo l’ipotesi in cui la pensione abbia decorrenza anteriore al 1° gennaio 1995, richiamata nella tabella.

Punti principali

Pensione di anzianità e redditi da lavoro

Dal 1° gennaio 2009 le pensioni dirette di anzianità a carico dell’AGO e delle forme sostitutive ed esclusive diventano totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. La disciplina precedente prevedeva limiti e, in alcuni casi, il divieto di cumulo; tali limiti cessano di operare per le pensioni di anzianità decorrenti da tale data. La norma riguarda solo l’attività lavorativa svolta dopo il pensionamento.

Pensioni liquidate con sistema contributivo

Per i trattamenti pensionistici liquidati esclusivamente con il sistema contributivo, dal 1° gennaio 2009 la pensione è interamente cumulabile con i redditi da lavoro autonomo e dipendente solo se sono maturati i requisiti previsti dall’art. 1, commi 6 e 7, della legge n. 243/2004. La circolare richiama i requisiti anagrafici ordinari e le varie ipotesi di pensione anticipata basate su anzianità contributiva ed età, con specifiche finestre temporali fino al 1° gennaio 2013.

Assegno ordinario di invalidità e cumulo con redditi da lavoro

L’assegno di invalidità può subire una prima riduzione del 25% se il reddito supera quattro volte il trattamento minimo e del 50% se supera cinque volte il trattamento minimo. Se, dopo tale riduzione, l’importo resta comunque superiore al trattamento minimo, può applicarsi una seconda trattenuta: 50% della quota eccedente il minimo per lavoro dipendente e 30% della quota eccedente il minimo per lavoro autonomo, entro il limite del 30% del reddito. Se l’anzianità contributiva è pari o superiore a 40 anni, l’assegno è totalmente cumulabile.

Limiti temporali e ambito applicativo

La disciplina viene espressamente riferita alle attività lavorative iniziate successivamente al pensionamento. Per le pensioni liquidate con il sistema contributivo, resta fermo che il diritto a pensione presuppone la cessazione del rapporto di lavoro secondo le regole vigenti, senza innovazioni sul punto.

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