Circolare numero 8 del 19-1-2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che la disposizione dell'art. 6-ter del D.L. 248/2007, relativa alla regolarizzazione e ai versamenti dei tributi per i soggetti colpiti dal sisma del 2002 in Molise e Foggia, non si estende al settore contributivo. L'Istituto evidenzia che i riferimenti normativi e i termini richiamati nella norma riguardano l'ambito tributario, mentre per i contributi valgono termini e disciplina diversi già fissati da precedenti provvedimenti e circolari. Viene quindi esclusa l'applicabilità della sanatoria ai crediti contributivi.
Regolarizzazione e versamenti per i soggetti colpiti dal sisma 2002 in Molise e Foggia: chiarimenti sull'inapplicabilità al settore contributivo
Art. 6-ter D.L. 248/2007: regolarizzazione per i soggetti colpiti dal sisma 2002 in Molise e Foggia
La circolare interviene per chiarire il perimetro applicativo dell'art. 6-ter del decreto-legge 31 dicembre 2007 n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008 n. 31, relativo alla regolarizzazione e ai versamenti dei soggetti colpiti dal sisma del 2002 in Molise e Foggia. L'Istituto precisa che la disposizione, nonostante i riferimenti generali alla disciplina emergenziale, riguarda esclusivamente la materia tributaria e non può essere estesa al settore contributivo.
Ambito della norma e termine di regolarizzazione tributaria
La disposizione richiamata fissava al 20 dicembre 2008 il termine per la regolarizzazione e il versamento dei tributi da parte dei soggetti privati colpiti dal sisma del 2002 e residenti nei territori individuati dai decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003. Tale termine è stato successivamente anticipato al 30 giugno dall'art. 5, comma 10, lettera a), del decreto-legge n. 93 del 27 maggio 2008, convertito nella legge n. 126 del 24 luglio 2008.
Ragioni dell'esclusione del settore contributivo
L'INPS osserva che il richiamo generico a quasi tutte le ordinanze che hanno disciplinato la calamità, e non ai singoli articoli relativi alla sospensione tributaria, potrebbe far sorgere dubbi interpretativi. Tuttavia, due elementi portano a ritenere che la norma non riguardi i contributi previdenziali:
- l'OPCM 3642 del 16 gennaio 2008 ha già disciplinato per il settore contributivo il recupero dei contributi sospesi, differendolo a gennaio 2009;
- la circolare INPS n. 18 dell'8 febbraio 2008 ha previsto che il pagamento della prima rata coincidesse con il termine del 16 gennaio 2009, in linea con le regole sui versamenti unificati previste dai d.lgs. 241/97 e 422/98.
Secondo l'Istituto, la coesistenza di termini differenti conferma che la norma dell'art. 6-ter opera in un ambito diverso rispetto a quello contributivo.
Soggetti e territori interessati dalla disciplina contributiva
La circolare sottolinea anche che la disposizione legislativa è indirizzata ai soggetti residenti o domiciliati nei territori individuati dai decreti ministeriali relativi alla sospensione degli adempimenti tributari. Per la sospensione contributiva, invece, i territori sono sempre stati individuati con provvedimenti della Presidenza del Consiglio e i soggetti interessati sono esclusivamente i datori di lavoro privati che svolgono attività nei territori colpiti, indipendentemente dalla residenza o dal domicilio.
Conclusione operativa
Ne deriva che la regolarizzazione prevista dall'art. 6-ter della legge n. 31 del 2008 non può essere invocata per i crediti contributivi. Per questi ultimi continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni emergenziali e i termini già fissati dall'ordinamento e dalla prassi INPS.
Punti principali
Oggetto della disciplina e termine per la regolarizzazione tributaria
L'art. 6-ter della legge n. 31 del 28 febbraio 2008 prevedeva il termine del 20 dicembre 2008 per la regolarizzazione e il versamento dei tributi da parte dei soggetti privati colpiti dal sisma del 2002 e residenti nei territori individuati dai decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003. Tale termine è stato poi anticipato al 30 giugno dall'art. 5, comma 10, lettera a), del D.L. n. 93 del 27 maggio 2008, convertito nella legge n. 126 del 24 luglio 2008.
Inapplicabilità al settore contributivo
La circolare precisa che il richiamo generico alle ordinanze emanate per la calamità può generare dubbi interpretativi, ma non consente di estendere la norma al settore contributivo. Secondo l'Istituto, la disposizione si riferisce soltanto ai crediti di natura tributaria e non ai contributi previdenziali.
Differenza tra disciplina tributaria e disciplina contributiva
Per il settore contributivo occorre considerare l'OPCM 3642 del 16 gennaio 2008, che ha differito il recupero dei contributi sospesi a gennaio 2009, e la circolare INPS n. 18 dell'8 febbraio 2008, che ha fatto coincidere il pagamento della prima rata con il termine del 16 gennaio 2009, in coerenza con la disciplina dei versamenti unificati di cui ai d.lgs. 241/97 e 422/98. I diversi termini confermano, secondo l'Istituto, che si tratta di ambiti applicativi distinti.
Territori e soggetti interessati
La norma in esame è rivolta ai soggetti residenti o domiciliati nei territori individuati con decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze relativi alla sospensione dei termini degli adempimenti tributari. Al contrario, i territori interessati dalla sospensione contributiva sono individuati da provvedimenti della Presidenza del Consiglio e i soggetti interessati sono i soli datori di lavoro privati che operano nei territori colpiti, a prescindere dalla loro residenza o domicilio.
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