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Circolare

Circolare numero 7 del 19-1-2009

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che la Banca Centrale Europea ha ridotto al 2% il tasso ufficiale di riferimento con decorrenza dal 21 gennaio 2009. Di conseguenza, l’INPS aggiorna al 8% il tasso di differimento e di dilazione per i debiti contributivi e indica gli effetti sulle sanzioni civili per omesso o ritardato versamento. Vengono precisate le decorrenze applicabili, la sorte dei piani di ammortamento già emessi e il richiamo ai limiti minimi di legge per le sanzioni ridotte.

Variazione del tasso di differimento, di dilazione e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi

Variazione del tasso di differimento, di dilazione e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi

La circolare dell’INPS recepisce la riduzione del tasso ufficiale di riferimento deliberata dalla Banca Centrale Europea e ne trae le conseguenze operative sul calcolo degli interessi e delle sanzioni civili in materia contributiva. Il documento ha finalità applicative: aggiorna i tassi da utilizzare dal 21 gennaio 2009 e chiarisce le decorrenze e i casi cui la variazione si applica.

Aggiornamento del tasso ufficiale di riferimento

La BCE ha fissato il TUR al 2% con decorrenza 21 gennaio 2009. Tale valore costituisce la base per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione relativo ai debiti contributivi dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.

Tasso di differimento

L’interesse di differimento è calcolato aggiungendo 6 punti percentuali al TUR, in applicazione dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318 del 14 giugno 1996, convertito dalla legge n. 402 del 29 luglio 1996. Dal 21 gennaio 2009 il tasso complessivo risulta quindi pari all’8%.

La nuova aliquota si applica ai differimenti autorizzati e, in particolare, alla contribuzione relativa al mese di gennaio 2009.

Tasso di dilazione e rateazioni

Per le rateazioni concesse dal 21 gennaio 2009, l’interesse di dilazione deve essere calcolato all’8%. La Direzione Centrale delle Entrate provvede all’aggiornamento delle tabelle centrali. I piani di ammortamento già emessi e notificati sulla base del tasso precedente restano invariati e non devono essere ricalcolati.

Sanzioni civili per omesso o ritardato versamento

La circolare precisa che la variazione del TUR incide anche sulle somme aggiuntive e sulle sanzioni civili. Dal 21 gennaio 2009 si applicano le seguenti misure:

  • per le inadempienze contributive spontaneamente denunciate nei termini, oppure denunciate entro l’anno e pagate entro 30 giorni, sorte dal 1° ottobre 2000, la sanzione civile è pari al TUR maggiorato di 5,5 punti, quindi al 7,50% annuo, ai sensi dell’art. 116, comma 8, lettere a) e b), secondo periodo, della legge n. 388/2000;
  • per i contributi accertati dall’Istituto dal 1° ottobre 2000, denunciati oltre un anno dalla scadenza oppure denunciati entro l’anno ma non pagati entro 30 giorni, il tasso resta pari al 30% annuo, ai sensi dell’art. 116, comma 8, lettera b), della legge n. 388/2000;
  • per le inadempienze previste dal comma 10 del medesimo art. 116, la sanzione civile è pari al TUR maggiorato di 5,5 punti, quindi al 7,50% annuo.

Procedure concorsuali e limite minimo delle sanzioni ridotte

Per le procedure concorsuali richiamate dalla circolare n. 88/2002, il riferimento al "prime rate" deve essere sostituito con il tasso ufficiale di riferimento, pari al 2%. Viene inoltre ribadito che l’importo della sanzione ridotta non può mai scendere sotto il limite minimo stabilito dalla legge, ossia il livello degli interessi legali, indicato nella circolare al 3%.

Punti principali

Riduzione del tasso ufficiale di riferimento

La Banca Centrale Europea ha fissato il tasso ufficiale di riferimento (TUR) nella misura del 2% a decorrere dal 21 gennaio 2009. Tale variazione incide sul calcolo del tasso di differimento e di dilazione applicabile ai debiti contributivi dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.

Tasso di differimento e di dilazione

L’interesse di differimento, maggiorato di 6 punti ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318 del 14 giugno 1996, convertito dalla legge n. 402 del 29 luglio 1996, diventa pari all’8% dal 21 gennaio 2009. L’interesse di dilazione per le rateazioni concesse dal 21 gennaio 2009 deve essere calcolato allo stesso tasso dell’8%, che sarà inserito nelle tabelle centrali dalla Direzione Centrale delle Entrate. I piani di ammortamento già emessi e notificati sulla base del tasso precedente non subiscono modifiche.

Decorrenza per i differimenti

Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, la nuova aliquota dell’8% si applica a partire dalla contribuzione relativa al mese di gennaio 2009.

Sanzioni civili per ritardato o omesso versamento

La circolare aggiorna le misure delle sanzioni civili dal 21 gennaio 2009. Per le inadempienze contributive spontaneamente denunciate nei termini, oppure spontaneamente denunciate entro l’anno e pagate entro 30 giorni, sorte dal 1° ottobre 2000, la sanzione civile è pari al 7,50% annuo. Per i contributi accertati dall’Istituto e denunciati oltre un anno dalla scadenza, oppure denunciati entro l’anno ma non pagati entro 30 giorni, il tasso resta pari al 30% annuo. Per le inadempienze previste dal comma 10 dell’art. 116 della legge n. 388/2000, la sanzione civile è anch’essa pari al 7,50% annuo.

Procedure concorsuali e limite minimo

Per le procedure concorsuali, il riferimento al "prime rate" deve intendersi sostituito dal tasso ufficiale di riferimento, cioè il 2%. La circolare ricorda inoltre che l’importo della sanzione ridotta non può mai essere inferiore al limite di legge, corrispondente agli interessi legali fissati al 3%.

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