Circolare numero 4 del 14-1-2009
chiarimenti e precisazioni sulle operazioni di conguaglio di fine anno per i datori di lavoro che operano con il DM10. Riflessi del conguaglio di fine anno sulla denuncia EMens. Comunicazione della rivalutazione del TFR relativo al Fondo di Tesoreria e imposta sostitutiva
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le operazioni di conguaglio che i datori di lavoro possono e, in alcuni casi, devono effettuare a fine anno o nei mesi immediatamente successivi, con riferimento a vari profili contributivi e fiscali: elementi variabili della retribuzione, massimale contributivo, contributo aggiuntivo IVS dell’1%, erogazioni liberali e fringe benefit, prestiti ai dipendenti, stock option, TFR al Fondo di Tesoreria, imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR e operazioni societarie. Sono indicati termini di versamento, codici DM10/EMens da utilizzare e regole di imputazione temporale tra 2008 e 2009. La circolare chiude con l’aggiornamento delle tabelle delle aliquote contributive 2008 e richiama la relativa documentazione allegata.
Conguagli contributivi di fine anno 2008 e istruzioni operative per DM10/EMens
Conguagli contributivi di fine anno 2008 e istruzioni operative
La circolare disciplina le operazioni di conguaglio contributivo e assistenziale che si rendono necessarie a cavallo tra il 2008 e il 2009. L’obiettivo è consentire ai datori di lavoro di riallineare imponibili, aliquote e competenze temporali, utilizzando correttamente le denunce DM10 ed EMens e i codici previsti per ciascuna fattispecie.
Quadro generale e termini
Le operazioni di conguaglio possono essere effettuate con la denuncia di competenza di dicembre 2008, in scadenza il 16 gennaio 2009, oppure con quella di gennaio 2009, in scadenza il 16 febbraio 2009. Per alcune poste, in particolare quelle relative al Fondo di Tesoreria e alla sistemazione della maggiorazione del 18% del personale pubblico o ferroviario, è ammesso anche il ricorso alla denuncia di febbraio 2009, con scadenza il 16 marzo 2009, senza aggravio di oneri accessori.
Resta fermo, per gli elementi variabili della retribuzione, l’obbligo di versamento o recupero dei contributi nel mese di gennaio 2009, salvo le specifiche eccezioni richiamate dalla circolare.
Elementi variabili della retribuzione
La circolare richiama il D.M. 7 ottobre 1993 e conferma che, quando nel corso del mese intervengono elementi o eventi che modificano la retribuzione imponibile, il datore di lavoro può tenerne conto nell’adempimento contributivo del mese successivo. Tra gli eventi elencati figurano:
- compensi per lavoro straordinario;
- indennità di trasferta o missione;
- indennità economiche di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro;
- riposi per allattamento;
- giornate retribuite ai donatori di sangue;
- riduzioni di retribuzione per infortuni indennizzabili INAIL;
- permessi non retribuiti;
- astensioni dal lavoro;
- indennità per ferie non godute;
- congedi matrimoniali;
- integrazioni salariali non a zero ore.
Sono considerati assimilabili anche l’indennità di cassa, i prestiti ai dipendenti e i congedi parentali. Inoltre, la circolare ricomprende tra le variabili anche i ratei di retribuzione del mese precedente, derivanti da assunzioni intervenute nel mese precedente e liquidati con la busta paga successiva.
Per gli eventi di dicembre 2008 con adempimento in gennaio 2009, il DM10 deve essere compilato con i codici:
- A000, aumento della retribuzione imponibile per le generalità delle aziende;
- D000, diminuzione della retribuzione imponibile per le generalità delle aziende;
- F000 e G000 per i fondi speciali di previdenza;
- F010 e G010 per prestazioni in conto capitale/esattoriali o dazieri.
Ai fini della posizione assicurativa e contributiva, le variabili restano di competenza dicembre 2008; ai fini del regime contributivo, invece, sono considerate retribuzione di gennaio 2009. In EMens devono quindi essere riportate con l’attribuzione all’anno 2008 per la competenza, mentre nel mese di gennaio 2009 assumono rilevanza ai fini dell’imposizione contributiva. La circolare precisa inoltre che, se sono presenti elementi di segno opposto nello stesso anno, va indicato il saldo netto.
Massimale contributivo ex legge n. 335/1995
Per gli iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, o per coloro che optano per il sistema contributivo, continua ad applicarsi il massimale annuo di base contributiva e pensionabile previsto dall’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995. Per il 2008 il massimale è pari a € 88.669,00.
Il limite si applica alla sola contribuzione pensionistica IVS, compresa l’aliquota aggiuntiva dell’1%. La circolare ribadisce che:
- il massimale non è frazionabile per mese;
- nei rapporti di lavoro successivi, le retribuzioni già percepite si cumulano ai fini del limite;
- nei rapporti simultanei, le retribuzioni dei diversi datori si cumulano;
- in caso di coesistenza tra lavoro subordinato e collaborazione coordinata e continuativa, i compensi non si cumulano tra loro.
Se nel corso dell’anno è stato versato IVS oltre il massimale per errore di determinazione dell’imponibile, il recupero avviene in conguaglio di fine anno con il codice L952, oppure L953 per i dirigenti ex INPDAI al 31 dicembre 2002; lo stesso criterio si applica anche a fondi sostitutivi o gestioni speciali INPS. La retribuzione collegata al recupero va esposta nel DM10 con codice H400 se il recupero avviene nella denuncia di dicembre 2008, oppure con H500 se avviene in gennaio o febbraio 2009. In entrambi i casi deve essere rettificato anche l’imponibile EMens dell’anno 2008.
La circolare specifica, inoltre, come gestire il superamento del massimale nel mese in cui ciò avviene, con due denunce individuali EMens distinte: una con particolarità contributiva nulla o 00 e la quota nei limiti del massimale, l’altra con particolarità 98 e la quota eccedente. Nei mesi successivi dovranno essere trasmessi soltanto i dati relativi alla quota eccedente.
Contributo aggiuntivo IVS dell’1%
Per i regimi pensionistici con aliquota a carico del lavoratore inferiore al 10% è dovuto il contributo aggiuntivo IVS dell’1% sulla parte di retribuzione eccedente la prima fascia pensionabile. Per il 2008 il limite annuo è € 40.765,00, corrispondenti a € 3.397,00 mensili.
La circolare richiama il criterio di mensilizzazione e riepiloga i codici da utilizzare per il versamento ordinario del contributo aggiuntivo e per i conguagli. I codici di versamento includono, tra gli altri, M950, M960, B980, X950, X960, X970, X980 e X990, a seconda della gestione interessata. Per i conguagli sono indicati M951, M952, B981, X951, X961, X971, X981 e X991. Per i recuperi in quadro D sono previsti i codici L951, L954, L981, L941, L961, L971, L980 e L991.
La circolare precisa che le componenti variabili della retribuzione assoggettate a gennaio 2009 non incidono sul plafond 2008. Il conguaglio può riguardare anche rapporti successivi o simultanei: il lavoratore deve esibire la certificazione CUD o una dichiarazione sostitutiva, e il datore che corrisponde la retribuzione più elevata effettua, in linea di massima, la sistemazione a credito o a debito.
Erogazioni liberali e fringe benefit
Dal 29 maggio 2008, per effetto della soppressione della lettera b) dell’art. 51, comma 2, del TUIR, le erogazioni liberali e i sussidi occasionali in precedenza esclusi dal reddito di lavoro dipendente concorrono integralmente alla formazione del reddito e, per armonizzazione, anche alla base imponibile previdenziale e assistenziale. Gli importi corrisposti dopo tale data devono quindi essere assoggettati a contribuzione nel mese di effettiva corresponsione.
Per i fringe benefit ex art. 51, comma 3, TUIR, la regola resta quella della non concorrenza al reddito entro il limite complessivo di € 258,23 per periodo d’imposta; oltre tale soglia, il valore concorre interamente. Ai fini del conguaglio, occorre considerare anche i beni e i servizi eventualmente concessi da precedenti datori di lavoro. Se il limite è superato, il datore che effettua il conguaglio deve assoggettare a contribuzione il valore dei benefit erogati e trattenere la quota contributiva lavoratore non prelevata nel corso dell’anno.
Prestiti ai dipendenti e stock option
Per i prestiti ai dipendenti, la circolare ribadisce che, dal 1° gennaio 2000, la quota imponibile del compenso in natura va determinata assumendo come parametro il TUR vigente al termine di ciascun anno.
Quanto ai piani di stock option, la circolare non introduce istruzioni operative, ma rinvia a una successiva circolare per l’aggiornamento della disciplina fiscale e contributiva.
Fondo di Tesoreria e quote TFR
La circolare dedica ampio spazio alle operazioni di conguaglio connesse al Fondo di Tesoreria del TFR.
Versamenti in eccedenza
Se sono state versate quote di TFR superiori a quelle dovute, il datore di lavoro può recuperare l’eccedenza indicando l’importo nel quadro D del DM10 con codice RF01. Se a seguito del recupero risultano fruite in eccesso misure compensative, queste devono essere restituite con i codici M120 o M121, a seconda che si tratti di misure compensative ordinarie o collegate alla previdenza complementare. Nei relativi campi vanno indicati solo numero di lavoratori e importo, senza giornate o retribuzioni.
Versamenti in difetto
Se invece le quote di TFR sono state versate in misura inferiore al dovuto, il datore deve regolarizzare l’importo con il codice CF02 nei quadri B/C del DM10, indicando soltanto numero dei lavoratori e importo. In tale sede possono essere recuperate le misure compensative spettanti, con i codici TF11, TF12, TF15 e TF16 nel quadro D.
Aziende costituite dopo il 31 dicembre 2006
Per le aziende che hanno iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2006, gli obblighi verso il Fondo di Tesoreria scattano se, alla fine dell’anno solare, la media dei dipendenti raggiunge 50 addetti. In tal caso, le quote dovute per i mesi pregressi devono essere versate in sede di conguaglio, maggiorate del tasso di rivalutazione del 3,48% per il 2008, calcolato fino alla data di effettivo versamento. Le aziende interessate devono presentare l’apposita dichiarazione entro il termine di trasmissione della denuncia DM10 relativa a febbraio 2009.
Per il versamento delle quote pregresse vanno utilizzati CF02 e, per la maggiorazione del 3,48%, CF11. Anche in questo caso vanno indicati soltanto numero lavoratori e importo. Le misure compensative collegate alle quote versate possono essere recuperate con TF12 e/o TF16; per il corrente periodo restano applicabili CF01 e i codici TF01, TF02, TF13 e TF14.
Rivalutazione del TFR al Fondo di Tesoreria e imposta sostitutiva
Il TFR accantonato, compreso quello destinato al Fondo di Tesoreria, va rivalutato al 31 dicembre di ogni anno o alla cessazione del rapporto. La rivalutazione segue il criterio dell’art. 2120 c.c.: 1,5% fisso più il 75% dell’aumento ISTAT rispetto a dicembre dell’anno precedente. Il relativo costo resta a carico del Fondo di Tesoreria.
Sulla rivalutazione è dovuta l’imposta sostitutiva dell’11% ex D.Lgs. n. 47/2000, a carico del lavoratore. La circolare consente il conguaglio dell’imposta nella denuncia DM10 di dicembre 2008, con eventuale saldo in febbraio 2009. Per la stima dell’importo si può fare riferimento all’ultimo o al penultimo indice ISTAT; al 14 dicembre 2008 il coefficiente di rivalutazione indicato è pari a 3,025228.
L’imposta sostitutiva va esposta con il codice PF30 nel quadro D del DM10. Se in seguito emergono importi conguagliati in eccedenza, il recupero avviene con il codice CF30 nei quadri B/C, senza indicazione di dipendenti, giornate o retribuzioni. La circolare rinvia inoltre alle modalità EMens già illustrate in precedenti messaggi.
Operazioni societarie e conguagli
Nei casi di operazioni societarie con passaggio di lavoratori ex art. 2112 c.c. o di cessione del contratto di lavoro, il conguaglio dei contributi va effettuato dal datore di lavoro subentrante sulla base della retribuzione complessivamente percepita nell’anno, inclusi gli importi erogati dal precedente datore, le quote soggette a decontribuzione, le erogazioni liberali e i fringe benefit.
Ai fini EMens, tuttavia, il consolidamento delle informazioni relative al lavoratore passante deve essere gestito dal soggetto cedente o comunque utilizzando i dati identificativi dell’azienda cedente. Lo stesso criterio vale nelle operazioni intervenute a cavallo d’anno con conguaglio nei mesi di gennaio o febbraio. Per completare le operazioni sono richiamati i codici EMens 2 e 2T.
Aggiornamento delle tabelle contributive
In allegato alla circolare sono aggiornate le tabelle delle aliquote contributive per l’anno 2008, con riferimento alle variazioni intervenute rispetto alla precedente pubblicazione, nonché gli esempi relativi alle riduzioni contributive per assunzioni agevolate in alcuni settori economici. Le tabelle riguardano le casistiche più frequenti, ma non esauriscono tutte le possibili fattispecie aziendali o soggettive.
Punti principali
Operazioni di conguaglio di fine anno
I datori di lavoro devono procedere a conguagli contributivi e assistenziali per assicurare la corretta quantificazione dell’imponibile, l’applicazione delle aliquote e l’imputazione nell’anno di competenza degli elementi variabili della retribuzione. Le principali fattispecie elencate sono dieci: elementi variabili, massimale, contributo aggiuntivo IVS 1%, erogazioni liberali, fringe benefit, prestiti ai dipendenti, stock option, TFR al Fondo di Tesoreria, imposta sostitutiva sul TFR e operazioni societarie.
Termini per l’effettuazione del conguaglio
Le operazioni possono essere effettuate con la denuncia di competenza di dicembre 2008 (scadenza 16 gennaio 2009), gennaio 2009 (scadenza 16 febbraio 2009) e, per alcune fattispecie, anche febbraio 2009 (scadenza 16 marzo 2009) senza oneri accessori. Per gli elementi variabili resta fermo l’obbligo di versamento o recupero nel mese di gennaio 2009. Per la maggiorazione del 18% del personale pubblico/ferrovie è ammessa la sistemazione anche con denuncia di febbraio 2009.
Elementi variabili della retribuzione
La circolare richiama il D.M. 7 ottobre 1993 e conferma che straordinari, trasferte, malattia/maternità anticipate, riposi allattamento, donatori sangue, riduzioni per infortuni, permessi non retribuiti, astensioni, ferie non godute, congedi matrimoniali e integrazioni salariali (non a zero ore) possono essere trattati come variabili retributive. Sono assimilati anche indennità di cassa, prestiti ai dipendenti e congedi parentali. Le variabili di dicembre 2008 con adempimento in gennaio 2009 vanno esposte nel DM10 con codici A000/D000/F000/G000/F010/G010; in EMens si considerano di competenza 2008 ma, ai fini contributivi, retribuzione di gennaio 2009. È riportato anche l’esempio dell’assunzione a dicembre con rateo pagato a gennaio.
Massimale contributivo ex legge n. 335/1995
Per il 2008 il massimale annuo è pari a € 88.669,00 e si applica alla sola contribuzione pensionistica IVS, compresa l’aliquota aggiuntiva dell’1%. Il massimale non è frazionabile, si cumula tra rapporti successivi o simultanei e non si cumula tra lavoro subordinato e collaborazione coordinata e continuativa. In caso di versamenti eccedenti, il recupero avviene con codici L952 o L953 nel quadro D; la retribuzione da rettificare va esposta con H400 o H500 a seconda del mese di conguaglio. Va rettificato anche l’imponibile EMens 2008.
Contributo aggiuntivo IVS dell’1%
Per i regimi con aliquota a carico del lavoratore inferiore al 10%, l’aliquota aggiuntiva dell’1% si applica oltre la prima fascia di retribuzione pensionabile: per il 2008 il limite è € 40.765 annui, pari a € 3.397 mensili. I codici di versamento del contributo sono M950/M960/B980/X950-X990; i conguagli si fanno con M951/M952/B981/X951-X991 e i recuperi con L951/L954/L981/L941/L961/L971/L980/L991. La circolare ribadisce che, con gli elementi variabili assolti a gennaio 2009, tali componenti non incidono sul tetto 2008.
Erogazioni liberali e fringe benefit
Dal 29 maggio 2008 la soppressione dell’art. 51, comma 2, lett. b) del TUIR comporta che erogazioni liberali e sussidi occasionali concorrano integralmente al reddito di lavoro dipendente e, conseguentemente, alla base contributiva, da assoggettare nel mese di effettiva corresponsione. Per i fringe benefit ex art. 51, comma 3, TUIR, il limite di esenzione è € 258,23 annui; se superato, concorre l’intero valore, tenendo conto anche dei benefit erogati da precedenti datori di lavoro. In sede di conguaglio il datore deve recuperare i contributi sul valore dei beni/servizi erogati e trattenere la quota lavoratore non prelevata durante l’anno.
Prestiti ai dipendenti e stock option
Per i prestiti ai dipendenti si conferma che, dal 1° gennaio 2000, la quota imponibile si determina prendendo a riferimento il TUR vigente al termine di ciascun anno. Per i piani di stock option la circolare non fornisce nuove istruzioni, ma rinvia a una successiva circolare per l’aggiornamento delle regole fiscali e contributive.
TFR al Fondo di Tesoreria e misure compensative
La circolare dettaglia le operazioni di conguaglio relative al Fondo di Tesoreria: recupero di somme versate in eccedenza tramite RF01, restituzione di misure compensative con M120 e M121, regolarizzazione di somme versate in difetto con CF02 e recupero delle relative misure compensative con TF11, TF12, TF15 e TF16. Per le aziende costituite dopo il 31 dicembre 2006, se al 31 dicembre 2008 la media dei dipendenti raggiunge 50 addetti, gli obblighi verso il Fondo scattano anche per i periodi pregressi; il versamento dovuto in conguaglio va maggiorato del 3,48% e la dichiarazione va presentata entro la scadenza della denuncia DM10 di febbraio 2009.
Rivalutazione del TFR e imposta sostitutiva
Il TFR accantonato al Fondo di Tesoreria deve essere rivalutato al 31 dicembre o alla cessazione del rapporto, con onere della rivalutazione a carico del Fondo e imposta sostitutiva dell’11% a carico del lavoratore. I datori di lavoro possono conguagliare l’imposta nella denuncia DM10 di dicembre 2008, con eventuale saldo in febbraio 2009; il recupero avviene con codice PF30, mentre l’eventuale restituzione di somme eccedenti si effettua con CF30. La circolare richiama anche le modalità EMens per l’indicazione di tali importi.
Operazioni societarie
In caso di operazioni societarie con passaggio di lavoratori ex art. 2112 c.c. o cessione del contratto di lavoro, il conguaglio è effettuato dal datore subentrante sulla retribuzione complessiva percepita nell’anno, comprensiva di quote agevolate, erogazioni liberali e fringe benefit. Tuttavia, ai fini EMens, nelle operazioni intervenute nel corso dell’anno o a cavallo d’anno il consolidamento delle posizioni e delle variabili retributive deve essere effettuato usando i dati dell’azienda cedente; si richiamano i codici EMens 2 e 2T.
Aggiornamento aliquote contributive 2008
La circolare segnala l’aggiornamento delle tabelle delle aliquote contributive per il 2008 e degli esempi di riduzioni contributive per assunzioni agevolate in alcuni settori. Le tabelle allegate riguardano le fattispecie più ricorrenti, ma non esauriscono tutte le possibili situazioni aziendali e soggettive.
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