Circolare numero 6 del 19-1-2009
Istruzioni per l’erogazione alle aziende degli incentivi previsti in caso di assunzione di lavoratori destinatari degli interventi del Progetto “Interventi speciali a sostegno dell’occupazione nel Comune di Taranto”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina le modalità con cui l’Inps eroga alle aziende l’incentivo collegato al progetto "Interventi speciali a sostegno dell’occupazione nel Comune di Taranto", consistente nel trasferimento del residuo del sussidio spettante al lavoratore assunto prima del termine del tirocinio. L’agevolazione spetta solo per assunzioni a tempo indeterminato con orario almeno di 20 ore settimanali, è gestita tramite conguaglio contributivo e segue una procedura di autorizzazione e comunicazione tra Italia Lavoro, Inps e azienda. La circolare precisa anche gli obblighi di restituzione in caso di cessazione del rapporto nei primi 18 mesi, la codifica aziendale e le istruzioni contabili per la rilevazione degli importi.
Incentivi alle aziende per l’assunzione di giovani del progetto Taranto
Incentivi alle aziende per il progetto "Interventi speciali a sostegno dell’occupazione nel Comune di Taranto"
La circolare fornisce chiarimenti e istruzioni operative in merito alla gestione dell’incentivo riconosciuto alle aziende che assumono giovani beneficiari del sussidio previsto dal progetto per Taranto. Il meccanismo consiste nel trasferimento, all’impresa, del residuo del sostegno al reddito non ancora maturato dal lavoratore al momento dell’assunzione.
Quadro normativo e origine del beneficio
Il progetto è stato approvato con decreto della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione n. 4539 del 3 agosto 2007. Esso prevede l’erogazione di un sostegno al reddito di 500 euro mensili per 6 mesi in favore di 500 giovani impegnati in tirocini formativi.
Successivamente, con nota ministeriale prot. n. 14/0006030 del 13 maggio 2008, è stato stabilito che il sussidio debba essere erogato dall’Inps e che i relativi costi di gestione gravino sul Fondo per l’Occupazione. Con nota prot. n. 14/0007335 del 6 giugno 2008, il Ministero ha precisato che, qualora il lavoratore venga assunto prima della conclusione del tirocinio, il pagamento del sostegno al reddito deve essere sospeso e l’importo non goduto deve essere trasferito dall’Inps al datore di lavoro sotto forma di incentivo all’assunzione.
In attuazione di tali indicazioni, l’Inps e Italia Lavoro S.p.A. hanno stipulato una convenzione per disciplinare le modalità di erogazione del sussidio al lavoratore; con successive note operative sono state fornite alla Direzione regionale interessata le istruzioni normative e procedurali. La circolare integra tali istruzioni con i chiarimenti amministrativi, le modalità di fruizione dell’incentivo e le relative registrazioni contabili.
Soggetti beneficiari e condizioni per l’incentivo
L’incentivo spetta all’azienda che assuma un soggetto avente titolo a percepire il sussidio. L’importo riconosciuto all’impresa corrisponde agli importi mensili non ancora maturati dal lavoratore alla data di assunzione.
La fruizione è subordinata a due condizioni essenziali:
- assunzione a tempo indeterminato;
- orario di lavoro pari o superiore a 20 ore settimanali.
La circolare specifica inoltre che l’incentivo riconosciuto all’azienda è compatibile con eventuali altri benefici contributivi previsti dalla normativa vigente e connessi al particolare tipo di assunzione effettuata.
Decadenza parziale e obbligo di restituzione
Nei primi 18 mesi dall’assunzione sono previste ipotesi di restituzione del beneficio. In particolare:
- in caso di licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo soggettivo, l’azienda deve restituire il 100% del beneficio;
- in caso di dimissioni del lavoratore, l’azienda deve restituire il 50% del beneficio.
La circolare evidenzia che l’Inps non può essere ritenuto responsabile per gli incentivi autorizzati da Italia Lavoro S.p.A. e successivamente accertati come indebiti.
Ruolo di Italia Lavoro S.p.A. e flussi procedurali
Italia Lavoro S.p.A. verifica il possesso dei requisiti necessari per il riconoscimento dell’incentivo e ne dà comunicazione all’Inps per l’effettiva erogazione. L’azienda presenta a Italia Lavoro la richiesta di beneficio; se la richiesta viene accolta, essa vale anche come domanda rivolta all’Inps per il conguaglio con i contributi dovuti.
Nella domanda l’azienda deve indicare:
- la posizione contributiva (matricola Inps) con cui denuncia i contributi dei lavoratori per i quali spetta l’incentivo;
- la Sede Inps competente a gestire tale posizione contributiva;
- la Sede Inps competente a gestire il sussidio del lavoratore.
Italia Lavoro trasmette mensilmente alla Direzione regionale Puglia l’elenco delle aziende ammesse all’incentivo, indicando per ciascuna:
- denominazione, codice fiscale e posizione contributiva;
- Sede Inps competente sulla posizione contributiva;
- Sede Inps competente per la gestione del sussidio;
- data di instaurazione del rapporto di lavoro, dalla quale cessa il pagamento del sussidio al lavoratore;
- nome, cognome e codice fiscale del lavoratore.
La Direzione regionale Puglia comunica tali informazioni alle sedi Inps competenti, che provvedono rispettivamente all’interruzione del sussidio e all’erogazione dell’incentivo.
Adempimenti delle strutture Inps
L’unità di processo "prestazioni a sostegno del reddito" della sede Inps che gestisce il sussidio deve:
- interrompere il pagamento a decorrere dal giorno dell’assunzione;
- darne comunicazione al lavoratore;
- verificare l’importo dell’incentivo spettante all’azienda, pari al residuo del sussidio che sarebbe spettato al lavoratore;
- comunicare tale importo all’unità di processo "aziende con dipendenti".
Quest’ultima autorizza l’azienda alla fruizione dell’incentivo mediante conguaglio con i contributi, in unica soluzione, ed effettua le operazioni necessarie negli archivi informatici, comunicando l’esito all’azienda con il modulo allegato alla circolare.
Codifica aziendale e gestione del DM10/2
Le aziende autorizzate devono essere contrassegnate dal codice di autorizzazione "9W", con il significato di "azienda che fruisce dell’incentivo progetto Interventi speciali per Taranto - D.D. n. 4539 del 3 agosto 2007". Il codice va attribuito per il solo periodo necessario alle operazioni di conguaglio.
La fruizione dell’incentivo avviene tramite il sistema delle denunce mensili DM10/2, in unica soluzione, entro il terzo mese successivo al ricevimento dell’autorizzazione Inps al conguaglio per il singolo lavoratore.
Le modalità operative indicate sono le seguenti:
- i dati dei lavoratori interessati vanno esposti nel quadro B-C con i codici contributivi ordinari;
- ai soli fini statistici, nel mese del conguaglio, va indicato nel quadro B-C il numero dei lavoratori nella casella "n. dipendenti", preceduto dal codice "ISPT" con significato di "lavoratori progetto Interventi speciali per Taranto";
- non devono essere compilate le caselle "giornate, retribuzioni e somme a debito";
- per il conguaglio dell’incentivo va indicato nel quadro D il codice "L403", con significato di "conguaglio incentivo progetto Interventi speciali per Taranto";
- per la restituzione del 100% o del 50% dell’incentivo nelle ipotesi di licenziamento o dimissioni del lavoratore, va indicato nel quadro B-C il codice "M118", con significato di "restituzione incentivo progetto Interventi speciali per Taranto";
- in caso di restituzione non devono essere compilate le caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".
Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile, poiché gli oneri sono posti a carico dello Stato tramite il Fondo per l’occupazione, la procedura di ripartizione contabile dei DM10/2, in presenza del codice "L403", imputa gli importi al conto GAW 32/115, istituito nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.
Le somme eventualmente restituite dai datori di lavoro mediante il codice "M118" sono invece imputate al conto GAW 24/115. I rapporti finanziari con lo Stato sono definiti dalla Direzione generale. Nell’allegato n. 2 sono indicati i conti di nuova istituzione.
Punti principali
Quadro normativo e finalità del progetto
Il Ministero del lavoro ha approvato con D.D. n. 4539 del 3 agosto 2007 il progetto "Interventi speciali a sostegno dell’occupazione nel Comune di Taranto", che prevede un sostegno al reddito di 500 euro per 6 mesi per 500 giovani impegnati in tirocini formativi. Con successive note ministeriali è stato stabilito che il sussidio venga erogato dall’Inps a carico del Fondo per l’Occupazione e che, in caso di assunzione del tirocinante prima della conclusione del tirocinio, il beneficio non goduto sia trasferito al datore di lavoro come incentivo all’assunzione.
Soggetti beneficiari e condizioni di accesso
L’incentivo spetta all’azienda che assuma un soggetto avente titolo al sussidio, limitatamente agli importi mensili non ancora maturati dal lavoratore alla data dell’assunzione. La fruizione è subordinata a un’assunzione a tempo indeterminato e con orario pari o superiore a 20 ore settimanali.
Restituzione dell’incentivo in caso di cessazione del rapporto
Nei primi 18 mesi dall’assunzione, se il lavoratore viene licenziato senza giusta causa o giustificato motivo soggettivo, l’azienda deve restituire il 100% del beneficio; in caso di dimissioni del lavoratore, la restituzione è pari al 50%.
Ruolo di Italia Lavoro e dell’Inps
Italia Lavoro S.p.A. verifica il possesso dei requisiti da parte dell’azienda e comunica l’esito all’Inps per l’erogazione. L’Inps non assume responsabilità per gli incentivi autorizzati da Italia Lavoro e poi successivamente ritenuti indebiti.
Procedura di richiesta e autorizzazione
L’azienda presenta la richiesta del beneficio a Italia Lavoro S.p.A.; se accolta, la domanda vale anche come richiesta all’Inps per il conguaglio dei contributi. Nella richiesta devono essere indicati la matricola Inps con cui si denunciano i lavoratori interessati, la Sede Inps competente per la posizione contributiva e la Sede Inps competente per il sussidio del lavoratore.
Flussi informativi tra Italia Lavoro, Direzione regionale Puglia e sedi Inps
Italia Lavoro trasmette mensilmente alla Direzione regionale Puglia l’elenco delle aziende ammesse, con denominazione, codice fiscale, posizione contributiva, sedi Inps competenti, data di instaurazione del rapporto di lavoro e dati anagrafici e fiscali del lavoratore. La Direzione regionale comunica poi tali informazioni alle sedi Inps competenti per interrompere il sussidio ed erogare l’incentivo.
Gestione operativa presso le sedi Inps
La struttura Inps che gestisce il sussidio interrompe il pagamento dal giorno dell’assunzione e ne dà comunicazione al lavoratore. Verifica poi l’importo dell’incentivo spettante, pari al residuo sussidio che sarebbe stato corrisposto, e lo comunica all’unità competente per le aziende con dipendenti. Quest’ultima autorizza la fruizione dell’incentivo mediante conguaglio contributivo in unica soluzione e informa l’azienda con apposito modulo.
Compatibilità con altri benefici contributivi
Gli incentivi riconosciuti alle aziende sono compatibili con eventuali altri benefici contributivi previsti dalla normativa vigente e collegati al tipo di assunzione effettuata.
Codifica aziendale
Le aziende autorizzate devono essere contrassegnate con il codice di autorizzazione "9W", con il nuovo significato di azienda che fruisce dell’incentivo per il progetto Taranto. Il codice va attribuito solo per il periodo necessario alle operazioni di conguaglio.
Compilazione del DM10/2
Il conguaglio dell’incentivo avviene tramite DM10/2, in unica soluzione, entro il terzo mese successivo al ricevimento dell’autorizzazione Inps relativa al singolo lavoratore. Le aziende devono esporre i dipendenti nel quadro B-C con i codici contributivi ordinari e indicare, ai soli fini statistici, nel mese del conguaglio, il numero dei lavoratori con il codice "ISPT" nella casella "n. dipendenti". Per il conguaglio si usa nel quadro D il codice "L403". In caso di restituzione totale o parziale dell’incentivo, si utilizza nel quadro B-C il codice "M118", senza compilare i campi relativi a numero dipendenti, giornate e retribuzioni.
Istruzioni contabili
Gli incentivi con codice "L403" sono imputati al conto GAW 32/115, istituito nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali. Le somme restituite dai datori di lavoro con codice "M118" sono imputate al conto GAW 24/115. I rapporti finanziari con lo Stato sono definiti dalla Direzione generale e nell’allegato n. 2 sono riportati i conti di nuova istituzione.
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