Circolare numero 5 del 16-1-2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare dà attuazione alla convenzione tra INPS e FIDALDO, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL e FEDERCOLF per la riscossione, insieme ai contributi obbligatori, del contributo di assistenza contrattuale previsto dal CCNL del lavoro domestico. Viene indicato il codice da utilizzare sui bollettini postali, il ruolo informativo delle organizzazioni sindacali, le modalità di riversamento delle somme al Fondo Colf, la periodicità trimestrale dei versamenti e il rendiconto annuale. Sono richiamati anche il costo unitario del servizio, le responsabilità del Fondo e l’assenza di obblighi di riscossione coattiva o di controllo diretto in capo all’INPS.
Riscossione del contributo di assistenza contrattuale per il lavoro domestico tramite INPS
Convenzione INPS - FIDALDO e OO.SS. per la riscossione del contributo di assistenza contrattuale
La circolare disciplina l’attuazione della convenzione tra INPS e le organizzazioni rappresentative del lavoro domestico per la riscossione, tramite i bollettini contributivi ordinari, del contributo di assistenza contrattuale previsto dal contratto collettivo. Il documento chiarisce il meccanismo operativo, i soggetti coinvolti, gli obblighi informativi e contabili, nonché i limiti di responsabilità dell’Istituto.
Origine e finalità della convenzione
La convenzione è stata approvata con deliberazione n. 276 del 3 maggio 2000 e sottoscritta il 15 settembre 2000 tra INPS, FIDALDO, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL e FEDERCOLF. Essa dà attuazione alla facoltà prevista dall’articolo unico della legge 4 giugno 1973, n. 311, che consente agli istituti previdenziali di assumere il servizio di esazione dei contributi associativi o di quelli stabiliti dai contratti di lavoro.
La circolare precisa che la convenzione era rimasta non operativa per volontà delle parti, che nel 2004 avevano chiesto la sospensione dell’attuazione, e che successivamente, con richiesta del 13 settembre 2007 e con comunicazione del Fondo Colf dell’8 febbraio 2008, è stata riattivata la procedura, con comunicazione delle coordinate bancarie del Fondo.
Modalità di riscossione tramite bollettino postale
La riscossione del contributo di assistenza contrattuale avviene unitamente al versamento dei contributi obbligatori dei datori di lavoro domestico, utilizzando gli stessi bollettini di conto corrente postale predisposti dall’INPS.
Per effettuare il versamento, il datore di lavoro deve:
- compilare le apposite caselle del bollettino;
- indicare il codice assegnato al Fondo Colf;
- indicare l’importo del contributo di assistenza contrattuale.
L’indicazione dell’importo sul bollettino vale come autorizzazione all’INPS ad imputare la somma a titolo di contributo di assistenza contrattuale. Il codice da utilizzare è identificato dalla sigla F2.
La circolare specifica che, se il contribuente non intende versare il contributo, non deve apporre alcuna indicazione sul bollettino per tale voce.
Obblighi informativi delle organizzazioni sindacali
È posto a carico delle organizzazioni firmatarie l’obbligo di informare i propri associati:
- del codice assegnato dall’INPS al Fondo;
- dell’ammontare del contributo da versare;
- del trattamento dei dati personali connesso all’operazione, ai sensi della normativa richiamata nella circolare.
Le organizzazioni sindacali devono inoltre comunicare all’INPS - Sede Centrale l’importo del contributo dovuto dai propri associati e le eventuali successive variazioni.
Gestione delle somme e versamenti al Fondo Colf
Le sedi periferiche INPS devono riversare le somme riscosse sul conto corrente intestato al Fondo Colf, senza riconoscimento di interessi o di altre somme a qualsiasi titolo, al netto del rimborso spese e della relativa IVA.
Il versamento avviene con cadenza trimestrale, entro la fine dei mesi di:
- febbraio;
- maggio;
- agosto;
- novembre.
I versamenti devono essere effettuati sul conto corrente che sarà comunicato successivamente alle strutture dell’Istituto completo di codice IBAN.
Unitamente al versamento, l’INPS deve fornire al Fondo una distinta dei datori di lavoro che hanno versato il contributo, con indicazione:
- del periodo contributivo;
- dell’ammontare del versamento.
Costo del servizio di esazione
La circolare aggiorna il costo unitario di gestione del singolo bollettino, relativo al servizio di esazione, a € 0,25 per l’anno 2008.
Nella convenzione originaria viene anche richiamato il criterio di determinazione del costo sulla base della contabilità industriale. Inoltre, viene stabilito che ogni spesa e ogni eventuale onere, anche fiscale, inerente la convenzione sono a carico del Fondo costituito dalle organizzazioni firmatarie.
Rendiconto annuale
Entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, le sedi periferiche INPS devono trasmettere al Fondo un rendiconto contenente:
- l’ammontare dei contributi di assistenza contrattuale incassati risultanti dalla elaborazione dei bollettini dell’anno di riferimento;
- l’ammontare delle somme corrisposte;
- l’ammontare del rimborso spese e della relativa IVA.
Responsabilità dell’INPS e rapporti con i datori di lavoro
La convenzione esclude espressamente:
- qualsiasi obbligo di esazione coattiva da parte dell’INPS;
- qualsiasi intervento diretto o di controllo dell’INPS nei confronti dei datori di lavoro sul versamento dei contributi oggetto della convenzione.
L’INPS è inoltre esonerato da responsabilità verso gli aderenti alle organizzazioni firmatarie, verso terzi e comunque nei confronti di chiunque, per quanto derivante dall’applicazione della convenzione. I rapporti relativi all’attuazione dell’accordo, comprese eventuali restituzioni delle somme versate, devono essere gestiti direttamente tra il Fondo e i datori di lavoro interessati.
La convenzione precisa anche che l’Istituto è sollevato da responsabilità qualora le rimesse al Fondo avvengano oltre il termine convenuto per difficoltà operative connesse all’assolvimento dei compiti istituzionali.
Durata della convenzione
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2001 e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti da inviarsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno sei mesi prima della scadenza.
Punti principali
Finalità e origine della convenzione
La convenzione, approvata con deliberazione n. 276 del 3 maggio 2000 e sottoscritta il 15 settembre 2000, riguarda la riscossione del contributo di assistenza contrattuale dovuto dai lavoratori domestici. La circolare del 16 gennaio 2009 ne disciplina l’attuazione operativa, dopo che la convenzione era rimasta non operativa per volontà delle parti e successivamente riattivata su richiesta delle organizzazioni firmatarie.
Modalità di versamento da parte dei datori di lavoro domestico
I datori di lavoro domestico che intendono versare il contributo devono compilare gli appositi bollettini di conto corrente postale predisposti dall’INPS, indicando il codice del Fondo e l’importo dovuto. L’indicazione dell’importo costituisce autorizzazione all’INPS a imputare la somma come contributo di assistenza contrattuale. Il codice identificativo è "F2".
Informativa agli associati e trattamento dei dati
È posto a carico delle organizzazioni sindacali l’obbligo di informare i propri associati sull’ammontare del contributo e sul codice da riportare nei bollettini. Le stesse organizzazioni devono inoltre comunicare che i dati relativi all’operazione saranno trattati dall’INPS per le finalità istituzionali e per quelle previste dalla convenzione, ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali richiamata nella circolare.
Rimesse al Fondo Colf e periodicità
Le sedi periferiche INPS devono versare al conto corrente intestato al Fondo Colf gli importi riscossi, al netto del rimborso spese e della relativa IVA. Il trasferimento avviene trimestralmente entro la fine di febbraio, maggio, agosto e novembre di ciascun anno. I versamenti devono essere effettuati sul conto corrente che sarà comunicato successivamente con il relativo codice IBAN.
Costo del servizio di esazione
Per l’anno 2008 il costo unitario di gestione del singolo bollettino, relativo al servizio di esazione, è fissato in € 0,25. Nella convenzione originaria viene richiamato il criterio di determinazione del costo sulla base della contabilità industriale e si prevede che ogni onere, anche fiscale, resti a carico del Fondo costituito dalle organizzazioni firmatarie.
Rendiconto annuale e informazioni al Fondo
Entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, le sedi periferiche devono trasmettere al Fondo un rendiconto con l’ammontare dei contributi incassati, delle somme corrisposte e del rimborso spese con la relativa IVA. Unitamente ai versamenti, l’INPS fornisce anche una distinta dei datori di lavoro che hanno versato il contributo, con l’indicazione del periodo contributivo e dell’importo.
Responsabilità e limiti dell’intervento INPS
La convenzione esclude qualsiasi obbligo dell’INPS di esazione coattiva del contributo e qualsiasi intervento diretto o di controllo nei confronti dei datori di lavoro. I rapporti relativi a eventuali restituzioni delle somme devono essere gestiti direttamente tra il Fondo e i datori di lavoro interessati. L’INPS è inoltre esonerato da responsabilità verso gli aderenti, verso terzi e per eventuali ritardi nelle rimesse dovuti a esigenze operative prioritarie.
Durata della convenzione
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2001 ed è prevista la tacita rinnovazione annuale, salvo disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata almeno sei mesi prima della scadenza.
Testo integrale
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