Circolare numero 3 del 12-1-2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica la stipula della convenzione tra INPS e CEPI-UCI per la riscossione, tramite modello F24, delle quote associative dovute dagli artigiani e commercianti iscritti alla Confederazione, insieme ai contributi previdenziali obbligatori. Vengono fornite istruzioni operative su modalità di presentazione e convalida delle deleghe, flussi informatici, gestione delle revoche, rapporti finanziari, costi a carico dell’associazione e responsabilità dell’Istituto. La convenzione è valida fino al 31 dicembre 2009, con rinnovo annuale da richiedere entro il 30 settembre.
Convenzione INPS-CEPI-UCI per la riscossione dei contributi associativi di artigiani e commercianti
Convenzione INPS-CEPI-UCI per la riscossione dei contributi associativi degli artigiani e dei commercianti
La circolare illustra la convenzione stipulata tra l’INPS e la CEPI-UCI per consentire all’Istituto di riscuotere, insieme ai contributi previdenziali obbligatori, le quote associative dovute dagli artigiani e commercianti iscritti alla Confederazione. Il documento contiene le istruzioni operative, i termini per la trasmissione delle deleghe e dei dati, le modalità di regolazione dei rapporti finanziari e le condizioni economiche della collaborazione.
Ambito di applicazione
La convenzione è fondata sulla legge 4 giugno 1973, n. 311 e riguarda gli associati CEPI-UCI per i quali sussiste l’obbligo di assicurazione I.V.S. La riscossione della quota associativa avviene unitamente alla riscossione dei contributi previdenziali in cifra fissa trimestrale, con le stesse modalità e periodicità previste dall’art. 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233 e successive modificazioni.
Modalità di riscossione tramite F24
Gli iscritti alla CEPI-UCI versano la quota associativa mediante modello F24 insieme alla contribuzione obbligatoria. L’importo della quota viene incluso nel totale da versare e, nell’avviso di pagamento dei contributi inviato dall’INPS, è evidenziato separatamente con l’indicazione dell’associazione destinataria.
Esclusione della riscossione coattiva e responsabilità dell’Istituto
La convenzione esclude espressamente qualsiasi obbligo dell’INPS di procedere alla riscossione coattiva delle quote associative. Inoltre, l’Istituto è sollevato da responsabilità verso i titolari d’impresa associati, anche in caso di contestazioni sulla loro inclusione negli elenchi, e da ogni responsabilità verso terzi derivante dall’applicazione della convenzione. I rapporti relativi ad eventuali restituzioni delle somme versate restano direttamente tra le strutture provinciali della CEPI-UCI e gli associati interessati.
Determinazione della quota associativa
L’importo della quota è stabilito annualmente dalla CEPI-UCI in misura fissa capitaria, anche differenziata per provincia. La misura deve essere comunicata all’INPS con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro il 30 novembre di ciascun anno; decorre dal 1° gennaio successivo e non può essere modificata nel corso dell’anno.
Identificazione degli associati e trasmissione delle deleghe
Per l’identificazione degli associati, la CEPI-UCI trasmette alle strutture periferiche dell’INPS, in base al codice di avviamento postale, appositi elenchi in duplice copia contenenti le deleghe alla riscossione sottoscritte dai singoli associati. Le scadenze ordinarie sono il 15 ottobre e il 30 novembre dell’anno precedente; la parte residua va inviata entro il 28 gennaio dell’anno stesso, limitatamente alle posizioni contenute nei supporti magnetici che risultino abbinate dall’INPS.
La firma sulla delega deve essere autenticata dall’organizzazione territoriale della CEPI-UCI, con firma del responsabile e timbro dell’organizzazione. I nominativi e le firme del legale rappresentante dell’organizzazione territoriale, o dei suoi delegati, devono essere depositati presso le strutture territoriali INPS competenti. Le deleghe presentate dopo il 28 gennaio producono effetti per l’INPS a partire dall’anno successivo.
Gestione dei supporti magnetici e abbinamento
Per la riscossione delle quote di ciascun anno, la CEPI-UCI invia alla Direzione Generale INPS, Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni, supporti magnetici contenenti i dati identificativi dei nuovi associati e i nominativi per i quali sia intervenuta revoca della delega. Le scadenze indicate sono il 30 settembre e il 15 novembre dell’anno precedente e, per la parte residua, entro il 18 gennaio dell’anno stesso.
I supporti devono contenere l’identificazione della struttura territoriale INPS competente, del comune sede dell’impresa e, in particolare:
- cognome e nome dell’associato;
- data di nascita;
- codice INPS e relativo controcodice, salvo le nuove iscrizioni;
- indirizzo e CAP della sede dell’impresa;
- ogni altro elemento ritenuto essenziale di comune accordo tra le parti.
L’INPS rende disponibili alle strutture territoriali il contenuto dei supporti per la convalida delle deleghe e, entro cinque giorni dal ricevimento, comunica alla CEPI-UCI l’esito dell’abbinamento, trasmettendo anche un supporto magnetico con i nominativi non abbinati. L’Istituto non assume responsabilità per i casi in cui supporti o deleghe non trovino corrispondenza con i dati dei propri archivi.
Revoca della delega
Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la comunicazione di revoca della delega per la riscossione della quota associativa, la struttura territoriale deve procedere all’acquisizione della revoca entro tre mesi dal ricevimento. Di conseguenza, l’INPS non include più la quota associativa nell’avviso di pagamento dei contributi previdenziali in cifra fissa trimestrale dovuti per l’esercizio successivo.
Rapporti finanziari, acconti e rendicontazione
Entro il giorno 5 del mese successivo al termine previsto per il versamento della contribuzione trimestrale, l’INPS corrisponde alla CEPI-UCI un acconto calcolato applicando all’importo complessivo delle quote associative poste in riscossione la percentuale derivante dal rapporto tra le riscossioni complessive risultanti dal flusso finanziario della gestione di pertinenza e il totale posto in riscossione per ciascuna emissione, ridotta di due punti. Gli acconti sono corrisposti al netto del rimborso spese e dell’IVA.
I rapporti finanziari sono definiti, senza interessi, per ogni singola emissione, quando siano concluse le elaborazioni relative all’emissione stessa. In tale occasione, l’INPS trasmette alla CEPI-UCI un rendiconto contenente:
- l’ammontare delle quote associative riscosse;
- l’ammontare del rimborso spese e della relativa IVA, compresi gli oneri fiscali prescritti dalla normativa vigente;
- gli acconti corrisposti per l’emissione di riferimento;
- l’eventuale conguaglio a saldo.
Contemporaneamente all’invio del rendiconto, l’INPS versa il conguaglio dovuto. Entro il mese successivo alla rendicontazione, la Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni fornisce inoltre alla CEPI-UCI l’elenco degli associati cui si riferiscono gli importi riscossi.
Prospetto annuale della situazione finanziaria
Entro il 31 marzo di ciascun anno, l’INPS trasmette alla CEPI-UCI un prospetto riepilogativo della situazione finanziaria con riferimento alle emissioni contributive per le quali non è ancora stata completata l’acquisizione dei versamenti. Per ciascuna emissione sono indicati l’importo annuo, gli acconti versati e l’ammontare delle quote associative riscosse, suddivise per emissione.
Costi del servizio e oneri a carico dell’associazione
La CEPI-UCI si impegna a corrispondere all’INPS gli importi determinati a seguito della revisione dei costi; fino a nuova determinazione, restano validi quelli della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 5 febbraio 2002:
- gestione delega singolo Mod. F24: euro 0,10;
- ricezione e convalida nuova delega: euro 1,18;
- annullamento delega con riemissione dei modelli F24: euro 9,99.
Sono inoltre a carico della CEPI-UCI tutte le spese e ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla convenzione. In particolare, l’associazione deve sostenere qualsiasi costo imputato dall’Agenzia delle Entrate all’INPS per la riscossione delle quote associative tramite F24, ai sensi della legge 24 novembre 2006, n. 286, art. 2, commi 16 e 17.
Durata e rinnovo
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2009. La CEPI-UCI deve richiedere il rinnovo annuale con lettera raccomandata da far pervenire all’Istituto entro il 30 settembre di ciascun anno, cioè almeno tre mesi prima della scadenza. La circolare indica infine che la CEPI-UCI ha sede in Roma, CAP 00186, via in Lucina 10.
Punti principali
Oggetto della convenzione
L’INPS assume, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311, il servizio di riscossione delle quote associative dovute dagli iscritti alla CEPI-UCI, limitatamente agli associati soggetti all’obbligo di assicurazione I.V.S. La riscossione avviene congiuntamente a quella dei contributi previdenziali dovuti per legge.
Modalità di versamento e indicazione in F24
La quota associativa è versata dagli associati tramite modello F24 insieme ai contributi obbligatori. L’importo della quota viene incluso nel totale da versare e indicato nell’avviso di pagamento inviato dall’INPS, con evidenza dell’associazione destinataria.
Esclusione della riscossione coattiva e responsabilità dell’INPS
La convenzione esclude ogni obbligo dell’INPS di procedere alla riscossione coattiva dei contributi associativi. L’Istituto è inoltre sollevato da responsabilità verso terzi e nei confronti degli associati per contestazioni, restituzioni o effetti derivanti dall’applicazione della convenzione.
Determinazione e comunicazione dell’importo della quota associativa
L’ammontare della quota, in misura fissa capitaria e anche differenziata per provincia, è stabilito annualmente dalla CEPI-UCI e deve essere comunicato all’INPS con lettera raccomandata A/R entro il 30 novembre di ogni anno. La misura decorre dal 1° gennaio successivo e non può essere modificata nel corso dell’anno.
Identificazione degli associati e gestione delle deleghe
La CEPI-UCI trasmette alle strutture periferiche INPS, secondo il codice di avviamento postale, elenchi in duplice copia con le deleghe sottoscritte dagli associati. Le scadenze ordinarie sono il 15 ottobre e il 30 novembre dell’anno precedente, mentre la parte residua va inviata entro il 28 gennaio dell’anno stesso. Le deleghe presentate dopo tale data producono effetti dall’anno successivo. La sottoscrizione deve essere autenticata dall’organizzazione territoriale CEPI-UCI, e i nominativi e le firme dei rappresentanti devono essere depositati presso le strutture INPS competenti.
Supporti magnetici e abbinamento dei dati
Per ogni annualità la CEPI-UCI invia alla Direzione Generale INPS, alle scadenze del 30 settembre, 15 novembre dell’anno precedente e, per il residuo, entro il 18 gennaio dell’anno stesso, supporti magnetici contenenti i dati dei nuovi associati e delle revoche. I supporti devono riportare gli elementi identificativi richiesti, tra cui struttura territoriale competente, comune della sede dell’impresa, generalità, data di nascita, codice INPS e indirizzo. L’INPS effettua l’abbinamento entro cinque giorni e comunica gli esiti, compresi i nominativi non abbinati.
Revoca della delega
Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la comunicazione di revoca, la struttura territoriale deve acquisirla entro tre mesi dal ricevimento. In conseguenza della revoca, la quota associativa non viene inserita nell’avviso di pagamento dei contributi previdenziali in cifra fissa trimestrale per l’esercizio successivo.
Rapporti finanziari, acconti e rendicontazione
L’INPS versa alla CEPI-UCI acconti entro il giorno 5 del mese successivo alla scadenza del versamento trimestrale, calcolati sulla base delle riscossioni e ridotti di due punti percentuali. I rapporti finanziari sono definiti per ciascuna emissione senza interessi; l’INPS trasmette un rendiconto con importi riscossi, rimborso spese, IVA, acconti e conguaglio a saldo, provvedendo contestualmente al versamento dell’eventuale saldo. Entro il mese successivo alla rendicontazione, l’INPS fornisce anche l’elenco degli associati cui si riferiscono gli importi riscossi.
Costi del servizio e oneri a carico della CEPI-UCI
La CEPI-UCI corrisponde all’INPS il rimborso spese secondo la delibera C.d.A. n. 39 del 5 febbraio 2002. I costi indicati sono: gestione delega singolo Mod. F24 euro 0,10; ricezione e convalida nuova delega euro 1,18; annullamento delega con riemissione dei Modd. F24 euro 9,99. Restano inoltre a carico dell’associazione tutti gli altri oneri, anche fiscali, compresi eventuali costi imputati dall’Agenzia delle Entrate ai sensi della legge 24 novembre 2006, n. 286.
Durata della convenzione e rinnovo
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2009. La richiesta di rinnovo annuale deve essere presentata dalla CEPI-UCI con lettera raccomandata entro il 30 settembre di ciascun anno, quindi almeno tre mesi prima della scadenza. La circolare precisa anche la sede della CEPI-UCI in Roma, via in Lucina 10.
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