Cassazione Civile, Ordinanza n. 20598/2021 del 19/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto infondato il rilievo del giudice di merito e ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente contro l'avviso di accertamento sanzionatorio. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e condannato il contribuente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (Amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di una società di persone e, per trasparenza, due avvisi nei confronti dei soci, imputando loro maggiori redditi societari e irrogando la sanzione per infedele dichiarazione. Il socio accomandante aveva impugnato il proprio avviso sostenendo che, essendo il reddito dichiarato in base a quanto attestato dalla società, l'eventuale rettifica del reddito avrebbe potuto incidere solo sull'imposta ma non anche comportare la pena pecuniaria di cui all'art. 46 del d.P.R. 600/1973. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello limitatamente alle sanzioni, ritenendo non adeguatamente motivato l'avviso nella parte relativa alla sanzione e osservando che le osservazioni dell'Ufficio riguardavano l'ILOR, imposta dovuta dalla società. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 46 d.P.R. 600/1973, sostenendo che il socio di società di persone che ometta di indicare nella propria dichiarazione i maggiori redditi accertati in capo alla società incorre nella sanzione per infedele dichiarazione. Il contribuente è rimasto intimato.
Norme richiamate
art. 5 d.P.R. 917/1986
Il reddito della società di persone viene imputato ai soci per trasparenza; il relativo reddito di partecipazione costituisce reddito proprio del socio ai fini IRPEF.
art. 46 d.P.R. 600/1973
La mancata indicazione da parte del socio dei maggiori redditi societari accertati dall'Amministrazione integra, ratione temporis, la violazione sanzionabile per infedele dichiarazione.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nel precedente giudizio di cassazione per omessa pronuncia del giudice di merito sulle ragioni svolte in appello.
art. 5 d.P.R. 597/1973
Richiamato per affermare che anche il socio accomandante è tenuto a verificare l'effettivo ammontare degli utili imputabili in proporzione alla quota di partecipazione.
Massime di principio
- Nei rapporti di trasparenza delle società di persone, il reddito imputato al socio costituisce reddito proprio del contribuente e la rettifica del reddito societario può riflettersi anche sulla dichiarazione individuale del socio.
- Il socio di società di persone che non indichi nella propria dichiarazione la quota di maggior reddito accertata in capo alla società può essere destinatario della sanzione per infedele dichiarazione, ove la disciplina sanzionatoria applicabile lo preveda.
- La qualità di socio accomandante, e quindi l'estraneità alla gestione, non esclude di per sé la sanzionabilità per infedele dichiarazione, poiché la sanzione si collega all'omessa corretta indicazione del reddito imputato per trasparenza.
- Quando la questione è solo di diritto e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito rigettando direttamente il ricorso originario.
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