Sentenza n. 1487/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento - -OMISSIS-emesso a conclusione del procedimento disciplinare n. -OMISSIS-), che ha decretato a carico di -OMISSIS-l’irrogazione della sanzione disciplinare della pena pecuniaria di 1/30 di una mensilità dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo, a norma dell’art. 3, co. 2 lett. f) e g) d.lgs. 30/10/1992 n. 449; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, compresi il provvedimento prot. n.-OMISSIS-della Divisione I “Personale, Formazione, Disciplina e Contenzioso Polizia Penitenziaria” – Settore II Disciplina del PRAP Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta e l’eventuale annotazione sul foglio matricolare del ricorrente presso la Casa Circondariale di Ivrea.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sanzione disciplinare della pena pecuniaria pari a un trentesimo di una mensilità dello stipendio e degli assegni fissi e continuativi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione datrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, agente di Polizia penitenziaria da meno di un mese e assegnato al presidio della rotonda matricola, aveva consentito a un detenuto di oltrepassare il cancello verso l'area esterna intramuraria, dando credito alla dichiarazione non veritiera di essere stato scarcerato e senza identificarlo né verificare la legittimità dell'uscita. Il procedimento disciplinare si era concluso con l'irrogazione della pena pecuniaria minima prevista per la grave negligenza in servizio e per il ritardo o la negligenza nell'esecuzione di un ordine, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettere f) e g), d.lgs. n. 449/1992. Il primo motivo deduceva eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e omessa considerazione delle giustificazioni, sostenendo che l'inesperienza, la formazione insufficiente e l'assenza di adeguato affiancamento avrebbero dovuto condurre all'archiviazione. Il secondo motivo deduceva ingiustizia manifesta e violazione della proporzionalità, prospettando una sproporzione tra condotta e sanzione in ragione dell'assenza di conseguenze concrete, della giovane età professionale e dell'insufficiente affiancamento.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha escluso il difetto di istruttoria e il travisamento dei fatti, rilevando che l'illecito era stato contestato, che il ricorrente aveva avuto accesso agli atti e presentato difese e che egli stesso aveva ammesso l'accaduto e l'errore commesso. L'amministrazione aveva inoltre considerato l'inesperienza, applicando la sanzione nella misura minima. La condotta violava lo specifico ordine di servizio che imponeva all'addetto alla rotonda matricola di verificare la legittimità dei movimenti dei detenuti e di identificarli prima del transito in uscita; tali obblighi prescindevano dall'anzianità di servizio. Quanto al secondo motivo, il TAR ha ribadito che la valutazione della gravità dell'infrazione e la scelta e quantificazione della sanzione appartengono alla discrezionalità amministrativa e sono sindacabili solo in presenza di una determinazione abnorme o illogica rispetto all'istruttoria. Nel caso concreto la pena era stata applicata al minimo edittale, tenendo conto della scarsa esperienza, mentre la condotta aveva avuto una potenziale rilevanza assai grave, poiché il detenuto avrebbe potuto raggiungere la carraia se non fosse stato tempestivamente bloccato. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 3, comma 2, lettere f) e g), d.lgs. n. 449/1992
la grave negligenza in servizio; il ritardo o la negligenza nell'esecuzione di un ordine
Le condotte contestate integrano le infrazioni disciplinari poste a fondamento della sanzione pecuniaria.
art. 3, comma 3, d.lgs. n. 449/1992
La sanzione è stata applicata nella misura minima edittale.
art. 10 d.lgs. n. 449/1992
Disciplina l'elevazione del rapporto disciplinare.
art. 12 d.lgs. n. 449/1992
Disciplina la contestazione degli addebiti all'incolpato.
art. 15 d.lgs. n. 449/1992
Costituisce la base normativa dell'inchiesta disciplinare.
art. 97 Cost.
Invocato dal ricorrente a sostegno della censura di proporzionalità, ma ritenuto non violato.
art. 73 c.p.a.
Richiamato per la memoria depositata dal ricorrente prima dell'udienza pubblica.
Massime di principio
- La valutazione della gravità di un'infrazione disciplinare e la scelta e quantificazione della sanzione rientrano nella discrezionalità amministrativa e sono sindacabili dal giudice solo quando la determinazione risulti abnorme o manifestamente illogica rispetto alle risultanze istruttorie.
- Non sussiste difetto di istruttoria quando l'amministrazione abbia contestato puntualmente gli addebiti, consentito all'incolpato l'accesso agli atti e la presentazione di difese, esaminato gli elementi disponibili e motivato la responsabilità sulla base di fatti ammessi dallo stesso interessato.
- La minore esperienza professionale dell'incolpato deve essere considerata nella determinazione della sanzione, ma non esclude di per sé la responsabilità disciplinare per la violazione di obblighi di servizio chiari e specifici.
- L'applicazione della sanzione nella misura minima prevista dalla disciplina applicabile, accompagnata dalla considerazione delle circostanze attenuanti rappresentate dall'inesperienza, esclude di regola la sproporzione manifesta, salvo che la sanzione risulti comunque abnorme o illogica rispetto alla condotta accertata.
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