Cassazione Penale, Sentenza n. 23945/2024 del 17/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari che aveva accolto il reclamo di Alfredo Cospito contro il decreto del Magistrato di sorveglianza che aveva disposto il trattenimento di una cartolina illustrata indirizzata al detenuto perché priva dell'indicazione del mittente. Il ricorrente deduceva violazioni degli artt. 18-ter e 41-bis dell'ordinamento penitenziario, nonché contraddittorietà e illogicità della motivazione, sostenendo che il trattenimento provvisorio previsto dalla Circolare DAP del 2 ottobre 2017 art. 18 si fonda sul carattere anonimo della corrispondenza e che il Tribunale aveva errato estendendo la valutazione al contenuto della missiva.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi, richiamando la giurisprudenza consolidata secondo cui il trattenimento della corrispondenza per detenuti sottoposti al regime dell'art. 41-bis non può basarsi su elementi estranei al contenuto della singola missiva (es. la pericolosità del mittente) e che l'autorità giudiziaria, nel rispetto dell'art. 15 Cost., deve compiere una valutazione sostanziale e concreta del contenuto e del contesto per verificare se l'anonimato costituisca un pericolo per esigenze investigative, di prevenzione o per l'ordine e la sicurezza dell'istituto. Nel caso concreto il Tribunale aveva motivato congruamente che la cartolina, pur anonima, dal contenuto e dal contesto (protesta pacifica del detenuto) non mostrava profili di pericolosità. La Corte ha altresì interpretato l'art. 18 della Circolare DAP nel senso che la corrispondenza senza mittente deve essere inoltrata all'Autorità giudiziaria che però deve valutare il contenuto prima di confermare il trattenimento.
Norme richiamate
art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)
Disciplina il regime detentivo speciale; la sua applicazione non legittima il trattenimento automatico della corrispondenza priva di mittente senza verifica del contenuto e del contesto
art. 18 della Circolare del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del 2 ottobre 2017
Prevede che la corrispondenza in arrivo priva di mittente sia inoltrata all'Autorità giudiziaria; la Corte precisa che tale inoltro non esime il giudice dall'effettuare una valutazione sostanziale del contenuto per decidere sul trattenimento
art. 15 Cost.
Richiama il rispetto della libertà di corrispondenza e impone che il controllo giudiziario sia sostanziale e non meramente formale
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Motivi di ricorso per cassazione richiamati dal Procuratore generale (vizi di motivazione e violazione di norme materiali)
Massime di principio
- Il mero anonimato della corrispondenza indirizzata a detenuti in regime 41-bis non è di per sé sufficiente per legittimare il trattenimento: il giudice deve valutare il contenuto e il contesto.
- L'autorità giudiziaria cui è inoltrata la corrispondenza anonima ai sensi della Circolare DAP deve compiere una valutazione sostanziale, verificando se dal testo emergano elementi idonei a recare pregiudizio alle esigenze investigative, alla prevenzione dei reati o all'ordine dell'istituto.
- Non è ammesso un controllo basato su dati generici (es. la pericolosità del mittente) scollegati dal contenuto della singola missiva; la valutazione deve essere concreta e motivata.
- Per il magistrato, in caso di incertezza sulla pericolosità della corrispondenza, è opportuno motivare specificamente i fatti e le ragioni di rischio e adottare misure proporzionate prima di disporre il trattenimento.
- La tutela della libertà di corrispondenza (art. 15 Cost.) impone un bilanciamento tra esigenze di sicurezza e diritti del detenuto, con obbligo di motivazione dettagliata per il trattenimento della corrispondenza.
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