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Sentenza

Sentenza del 02/07/2020 n. 3621 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Art. 1 Regolamento C.E.E. n. 69 del 2001 - Regime de minimis - Agevolazioni IRAP ex artt. 14, 15, 16 della Legge Regionale Sicilia n. 21/2003. Dec. Commissione Europea del 7 febbraio 2007 - Costituiscono aiuti di Stato - Avviso Accertamento IRAP ex. art. 39 d.p.r. n. 600/1973. Legittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha usufruito delle agevolazioni IRAP previste dagli artt. 14, 15 e 16 della Legge Regionale Sicilia n. 21/2003. L'Amministrazione finanziaria, alla luce della Decisione della Commissione Europea del 7 febbraio 2007 e della Ris. Min. n. 290/2007 che qualificano tali agevolazioni come aiuti di Stato, ha emesso un avviso di accertamento IRAP (ex art. 39 DPR n. 600/1973) disconoscendo le agevolazioni. Il contribuente ha contestato l'avviso, sostenendo la legittimità delle agevolazioni regionali.

La decisione

Il giudice ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 25 d.lgs. n. 546/1997, confermando che le agevolazioni IRAP previste dagli artt. 14-16 della L.R. Sicilia n. 21/2003 costituiscono aiuti di Stato in base alla Decisione della Commissione Europea del 7/2/2007 e alla Ris. Min. n. 290/2007. In linea con la giurisprudenza della Corte di Cassazione (sent. n. 4353/2013), il disconoscimento delle agevolazioni è quindi legittimo e l'accertamento fiscale è valido.

Norme richiamate

  • Regolamento C.E.E. n. 69/2001 (art. 1) - de minimis

    Il Regolamento disciplina il regime de minimis: aiuti di modesta entità sono compatibili se rientrano nei tetti previsti. La decisione della Commissione e la verifica nazionale devono valutare se le agevolazioni regionali rientrino o meno nel regime de minimis.

  • Legge Regionale Sicilia n. 21/2003 (artt. 14, 15, 16)

    Prevedeva specifiche agevolazioni ai fini IRAP; tali misure sono state valutate dalla Commissione Europea come possibili aiuti di Stato e quindi soggette alla disciplina comunitaria sugli aiuti.

  • Decisione della Commissione Europea del 7 febbraio 2007

    La Commissione ha qualificato le agevolazioni regionali IRAP come aiuti di Stato non pienamente compatibili, giustificando l'obbligo di recupero o il disconoscimento delle misure non conformi.

  • Risoluzione Ministeriale n. 290/2007

    Atto nazionale che recepisce/riporta le conseguenze operative della Decisione della Commissione, supportando l'azione dell'Amministrazione finanziaria nel disconoscere le agevolazioni.

  • D.P.R. n. 600/1973 (art. 39) - avviso di accertamento IRAP

    Individua le modalità di accertamento delle imposte dirette e correlate; qui richiamato quale base formale per l'emissione dell'avviso di accertamento relativo all'IRAP.

  • D.lgs. n. 546/1997 (art. 25)

    Norma procedurale riferita ai termini/modalità di impugnazione degli atti tributari; citata come norma di riferimento per la procedura di notifica e contestazione dell'avviso di accertamento.

  • Corte di Cassazione, sent. n. 4353/2013

    Giurisprudenza di riferimento che considera legittimo il disconoscimento di agevolazioni qualificate come aiuti di Stato e conferma la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di emettere accertamenti in tal senso.

Massime di principio

  • Se una agevolazione fiscale regionale è stata qualificata dalla Commissione Europea come aiuto di Stato incompatibile, l'amministrazione finanziaria nazionale può disconoscere l'agevolazione e recuperare le imposte mediante avviso di accertamento.
  • La sussistenza di un regime 'de minimis' va valutata concretamente: non tutte le agevolazioni sono automaticamente escluse dalla disciplina sugli aiuti; occorre verificare i limiti e le condizioni del Regolamento de minimis.
  • La decisione europea sulla qualificazione come aiuto di Stato vincola l'azione degli enti nazionali; i contribuenti che hanno beneficiato di misure dichiarate aiuti di Stato incompatibili sono esposti al recupero e non possono opporre l'agevolazione come valida se la Commissione l'ha dichiarata non conforme.
  • È importante per il contribuente verificare preventivamente la compatibilità degli incentivi con le regole UE o richiedere notifiche/clearance quando possibile; in assenza di ciò, il rischio di recupero fiscale è concreto.
  • Le pronunce della Corte di Cassazione costituiscono orientamento rilevante in sede nazionale: confermano la legittimità degli accertamenti fiscali fondati su qualificazioni di aiuto di Stato.

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